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Numero d'incarto:
30.2003.248
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.248/AMM
1173/890
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 22 luglio 2003 presentato
da
__________, __________
(difeso
dall'avv. __________ __________, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del _______ 2003 emessa dalla
Sezione forestale, __________,
viste le osservazioni del 31 luglio
2003 presentate dalla Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione forestale, con decisione dell'11 luglio 2003, ha
inflitto ad __________ __________ una multa di fr. 8000.–,
addebitandogli inoltre oneri di fr. 200.–, per avere – in qualità di
amministratore unico della ditta __________ SA – "eseguito un
deposito di materiale vario in area forestale, al mappale n. __________ nel
Comune di __________, di proprietà dello Stato del Canton Ticino";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 luglio 2003 in cui postula
una riduzione della multa a fr. 1000.–;
che nelle sue osservazioni del
31 luglio 2003 la Sezione forestale propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 14 cpv. 1 LCFo
sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento
inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal
regolamento;
che chiunque, intenzionalmente
e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla
legislazione forestale è punibile con una multa fino a fr. 20 000.– (art.
38 cpv. 1 LCFo);
che la Sezione forestale ha
sanzionato l'interessato, come detto, per avere "eseguito un deposito
di materiale vario in area forestale, al mappale n. __________ nel
Comune di __________, di proprietà dello Stato del Canton Ticino";
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma insorge
contro "la misura della sanzione, certamente sproporzionata rispetto ai
fatti imputati" (ricorso, punto 2 primo paragrafo);
che l'interessato rileva
anzitutto come al momento dell'accertamento – nel febbraio 2003 – "la
maggior parte del materiale esistente consisteva in terra grezza e vagliata"
anziché materiale da costruzione, per altro "tempestivamente rimosso"
(ricorso, punti 2.3 e 3);
che, sempre stando
all'insorgente, non si è operato "alcun taglio di vegetazione"
ma solo una parziale copertura di vegetazione del sottobosco e un "parziale
scortecciamento" (ricorso, punto 2.4), ciò che ha recato solo "un
danno minimo al bosco" (ricorso, punto 3);
che il ricorrente ritiene
altresì eccessiva la quantità di materiale depositato stimata dall'autorità di
primo grado in 800 mc, data la presenza di una superficie "sgombera e
utilizzata per il passaggio di mezzi meccanici" (ricorso, punto 2.5);
che l'insorgente conclude
perché la gravità dell'infrazione sia "valutata nell'insieme dei suoi
elementi e nel comminare la stessa non si [applichi] un semplice calcolo
matematico (che porta peraltro a una sanzione che si avvicina alla metà del
massimo previsto di fr. 20 000.–)" (ricorso, punto 3);
che la prevalenza di terra
"grezza e vagliata" nel febbraio 2003 non risulta
determinante, ove solo si consideri come lo stesso interessato ammette il deposito
"nel corso del tempo" di "materiale da costruzione,
poi rimosso" (ricorso, punto 2.3);
che, comunque sia, anche il
deposito di terra "grezza e vagliata" configura una violazione
delle norme forestali contemplate nella decisione impugnata;
che riguardo al genere di
intervento sulla vegetazione, a ragione la Sezione forestale sottolinea come la
decisione impugnata non ravvisi un possibile taglio di alberi a norma dell'art.
43 cpv. 1 lett. e LFo (osservazioni del 31 luglio 2003, ad 2.4), attività che
non incide pertanto sull'entità della multa fondata sui soli art. 14 e 38 LCFo;
che la presenza di una
superficie "sgombera e utilizzata per il passaggio di mezzi meccanici"
(ricorso, punto 2.5) non influisce apprezzabilmente sulla stima del volume di
materiale depositato, poiché la Sezione forestale si è dipartita da un'altezza media
del deposito (decisione impugnata, pag. 1 verso il basso) e, d'altro canto, non
ha considerato il materiale già rimosso dall'insorgente (ricorso, punto 2.3);
che le argomentazioni ricorsuali
non consentono in definitiva di sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione
da egli perpetrata alla legislazione forestale, suscettibile di compromettere
lo sviluppo della flora e della fauna del sottobosco e di alterare finanche la
struttura del sottosuolo (v. anche le osservazioni del 31 luglio 2003, pag. 4
verso l'alto);
che neppure giova
all'insorgente prevalersi della "tempestiva" rimozione del materiale
agli inizi del 2003 (ricorso, punto 2.3 in fine, con rinvio all'allegato 4), la
Sezione forestale avendo sollecitato siffatto agire già dal novembre 2000 (cfr.
le predette osservazioni, ad 3, con rinvio alle allegate lettere del 30 novembre
e del 6 dicembre 2000, così come al verbale di sopralluogo del 25 settembre
2001);
che la multa inflitta, tutto
ben ponderato, risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa, alle ripercussioni sull'area boschiva
e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Sezione forestale, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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