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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.246
Data decisione, Autorità:
10.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.246/pg
1174/806
10
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 21 luglio 2003 presentato
da
__________, __________,
contro
la decisione
11 luglio 2003 emessa dalla Sezione forestale, __________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione forestale, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La Sezione
forestale con decisione 11
luglio 2003 ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 2000.-,
oltre la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr.150.-, per aver costruito
una strada in area boschiva non autorizzata dal servizio forestale.
Fatti accertati il 26 febbraio
e il 15 maggio 2003 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 15 cpv.1, 43 cpv.1 lit.d LFo, 14 cpv.1 e 38 LCFo.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ __________ si aggrava ora davanti a
questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce l'ammontare della
multa inflittagli.
C. La Sezione forestale propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato, in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Giusta l'art. 15 cpv. 1
della Legge federale sulle foreste (LFo) i veicoli a motore possono circolare
in foresta o su strade forestali soltanto a fini forestali, mentre il Consiglio
federale regola le eccezioni per l'esercito e per altri compiti d'interesse
pubblico; al riguardo è punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 20'000.-
chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione circola con veicoli a motore
in foresta o su strade forestali (art. 43 cpv.1 lit. d LFo).
Secondo l'art. 38 della Legge
cantonale sulle foreste (LCFo) chiunque, intenzionalmente e senza
autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla
legislazione forestale è punibile con una multa fino a
fr. 20'000.-, mentre se agisce
per negligenza è punibile con una multa fino a fr. 10'000.-.
Infine, a norma dell'art.
14 cpv.1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno
sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco.
- Nell'evenienza concreta
la violazione degli articoli menzionati non è contestata dall'insorgente, il
quale nell'allegato ricorsuale ammette di non aver rispettato la prassi e si
limita unicamente a chiedere una riduzione dell'entità della contravvenzione a
suo carico.
Dalla planimetria agli atti la
strada in questione non risulta, né tantomeno nel gravame vien contestata la
realizzazione della stessa, la sua larghezza di circa 4 metri e la relativa
posa di 50 cm di materiale ghiaioso onde renderla transitabile.
Il fatto che il ricorrente
abbia cercato la soluzione che meno danneggiava il bosco non è liberatorio se
si considera che non è stata chiesta alcuna autorizzazione.
A titolo abbondanziale, anche
se è ininfluente ai fini della presente vertenza, si rileva che vi erano altre
strade che avrebbero potuto permettere l'accesso alla costruzione per i lavori
di ristrutturazione.
Di conseguenza il ricorrente,
il cui comportamento non è giustificabile, non può essere prosciolto dagli
addebiti mossigli dall'autorità di prime cure.
- La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa poiché nell'evenienza concreta si ha a che fare con l'utilizzo abusivo
di veicoli a motore in un' area boschiva; secondariamente, dal momento che
l'infrazione è stata commessa coscientemente, la sanzione é rettamente
commisurata al grado di colpa ed è contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Nulla muta il fatto che il signor __________ stia costruendo una
fattoria destinata agli Handicappati.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 15 e 43 LFo, 14 e 38 LCFo,
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 21 luglio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° __________ /__________ del __________
luglio 2003 emessa dalla Sezione __________, ____________.
-
La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione __________, ____________,
__________ __________, __________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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