AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.232
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.232/AMM
20815/006
Bellinzona
8
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8_________ _________
2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il _________
2003 in territorio di _________:
"alla guida del
veicolo TI _________ effettuava una manovra di svolta a sinistra oltrepassando
la linea di sicurezza";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73
cpv. 6 lett. a OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso dell'8 luglio 2003 in cui chiede
"di credere alla mia buona fede e di decidere di conseguenza";
che in uno scritto del
_________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli
devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v.
anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere effettuato
una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza (decisione
impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione allestito dalla
polizia cantonale il _________ 2003);
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma lamenta
"un certo accanimento" da parte della polizia, sottolinea di
non avere ostacolato o messo in pericolo nessuno e rileva come "la
manovra di attraversamento di questa linea semplice mi costa la metà dello
stipendio d'apprendista";
che le giustificazioni addotte
dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità oggettiva dell'infrazione
da egli perpetrata alle norme della circolazione stradale, punibile –
contrariamente al parere dell'interessato – a prescindere dal motivo della
trasgressione (sorpasso, svolta ecc.);
che la sanzione inflitta già
considera del resto l'assenza di una messa in pericolo concreta, circostanza
evidenziata dalla polizia nel predetto rapporto di contravvenzione;
che neppure giova al
ricorrente invocare la sua buona fede, ove appena si consideri come le contravvenzioni
alle norme sulla circolazione stradale sono per principio punibili anche se
commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che la decisione impugnata
risulta quindi – di per sé – giustificata;
che si ritiene nondimeno
opportuno – data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente –
ridurre la multa inflittagli a fr. 100.–, adeguare gli oneri di primo grado e
soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di
fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster