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Numero d'incarto:
30.2003.228
Data decisione, Autorità:
05.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.228/AMM
17591/009
Bellinzona
5
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso _________ 2003 presentato
da
_________ _________, _________
(difeso
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 1000.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.
90.–, per i seguenti fatti accertati il 3 marzo 2003 in territorio di
_________:
"alla guida del
veicolo TI _________, circolando nell'abitato di _________ ad una
velocità dichiarata di circa 60 km/h ove il limite di 50 km/h perdeva la padronanza
di guida, sbandava a sinistra della linea di sicurezza cozzando contro il muro,
ritornava a destra (intersecando nuovamente la linea di sicurezza) dove saliva
sul marciapiede e poi si riportava ancora a sinistra arrestandosi di traverso
sulla corsia di contromano il tutto dopo 137 metri. Inoltre la vettura aveva un
copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3,
34 cpv. 1 e 2, 90 n. 1 e 93 n. 2 LCS; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una congrua
riduzione della multa;
che in uno scritto del
_________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato a
una velocità eccessiva (60 km/h in abitato in luogo dei 50 km/h prescritti),
avere perso la padronanza di guida sbandando, oltrepassando la linea di
sicurezza, cozzando contro un muro, salendo sul marciapiede e arrestandosi di
traverso sulla corsia di contromano, così come per avere circolato con un copertone
privo di sufficienti rilievi antiscivolanti;
che il ricorrente nega ogni
sua responsabilità nel sinistro, da ricondurre per vero all'imprevedibile cedimento
strutturale del braccio di una sospensione (ricorso, punto 3);
che, sempre stando
all'insorgente, l'insufficiente rilievo di un copertone non gli è imputabile,
avendo egli "regolarmente e con diligenza fatto eseguire tutti i controlli
e servizi alla sua autovettura", l'ultima volta "poco tempo prima
dell'incidente" (ricorso, punto 4);
che, riguardo alla velocità,
l'interessato adombra invero un possibile lieve superamento del limite di 50
km/h, ma sottolinea come ciò non sia stato all'origine del sinistro e rileva di
avere "sempre cercato di condurre alla velocità prescritta, controllando
regolarmente il contatore di velocità sul veicolo" (ricorso, punto 5);
che il ricorrente ne conclude
per l'annullamento della decisione impugnata o, se non altro, per una multa
adeguata all'eventuale lieve eccesso di velocità;
che da un rapporto allestito
il _________ 2003 dal TCS si evince come "il braccio oscillante è spezzato,
l'esame della superficie di rottura permette di dedurre [una] traccia di
iniziale rottura da fatica (solitamente innescata da difetti di fabbricazione o
di materiale), rottura violenta della sezione restante. Il cedimento su strada di
tale parte può portare alla perdita di padroneggiamento del veicolo"
(doc. E allegato al ricorso);
che in un rapporto del
_________ 2003 l'ing. _________ _________, preso atto delle conclusioni del
TCS, ha precisato come "le cause del sinistro sono sicuramente ed
unicamente da ascrivere alla rottura alla fatica del 'braccio oscillante",
soggiungendo come la velocità del veicolo – da egli valutata in "circa
74 km/h cui va dedotta la tolleranza d'uso" – non è "causa
diretta dell'incidente" (doc. M allegato al ricorso);
che, in siffatte evenienze,
questo giudice non può giungere al convincimento di come la perdita di
padronanza del veicolo e il successivo incidente siano in qualche modo
imputabili all'interessato;
che dal fascicolo processuale
non emerge altresì nessun elemento atto a concludere che il ricorrente avrebbe
potuto o dovuto individuare un possibile difetto della sospensione prima del
sinistro;
che l'interessato deve
pertanto essere prosciolto dai relativi addebiti;
che le argomentazioni
ricorsuali non bastano per converso a esimere il ricorrente da una sanzione per
avere circolato con uno pneumatico sprovvisto di sufficiente rilievo, tale
difetto essendo senz'altro presente – e riconoscibile – prima della partenza;
che giovi al riguardo rilevare
come le contravvenzioni alle norme della circolazione siano punibili anche
qualora siano dovute a negligenza (art. 100 n. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che le valutazioni dell'ing.
_________ sulla velocità iniziale del veicolo (doc. M allegato al ricorso,
punto 3), inducono altresì questo giudice a ritenere come il ricorrente
circolasse – dedotta la tolleranza – perlomeno alla velocità ravvisata
dall'autorità di primo grado di 60 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti (cfr.
rapporto di constatazione dell'incidente, pag. 1);
che, ciò posto, l'elenco
allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
.) commina, per la guida di un veicolo a motore con uno
pneumatico difettoso, una sanzione pecuniaria di fr. 100.– e, per un eccesso di
velocità in abitato da 6 a 10 km/h, una multa di fr. 120.–;
che, non ravvisandosi altre
infrazioni dell'interessato alle norme della circolazione, si giustifica in ultima
analisi di ridurre la multa inflittagli a fr. 220.–, di adeguare secondo i
parametri usuali la tassa di giustizia a fr. 60.– e le spese a fr. 20.–, come
pure di rinunciare al prelievo degli oneri dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 31
cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 1 e 2, 90 n. 1 e 93 n. 2 LCS; 3 cpv. 1, 4a cpv.
1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 220.–, oltre a una tassa di giustizia di
fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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