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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.197
Data decisione, Autorità:
22.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.197/AMM
15324/090
Bellinzona
22
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 maggio 2003
presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 10 giugno
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a __________
__________ __________ una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una
tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti
accertati il 22 ottobre 2002 in territorio di __________:
"Ha posteggiato il
veicolo __________ omettendo di porre il disco di parcheggio
dietro il parabrezza in modo ben visibile";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 4 OSS;
che __________ __________
__________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 maggio
2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice,
la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è, sotto questo
profilo, ricevibile;
che ci si potrebbe invero
interrogare sull'ammissibilità dell'impugnativa, laddove il ricorrente si
limita a rinviare alle argomentazioni contenute in altri allegati;
che il quesito può rimanere
nondimeno indeciso, il ricorso dovendo essere respinto – comunque sia – per i
motivi esposti in appresso;
che per l'art. 48 cpv. 4 OSS,
il conducente che posteggia l'autoveicolo in un'area di circolazione segnalata
conformemente al capoverso 2 deve posizionare immediatamente la freccia del
disco sulla lineetta susseguente l'ora d'arrivo (prima frase); egli metterà il
disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza (seconda frase);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'omissione di porre il disco di parcheggio in modo ben visibile,
l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato il ricorrente, come detto, per avere "posteggiato
il veicolo __________ omettendo di porre il disco di parcheggio
dietro il parabrezza in modo ben visibile" (decisione impugnata, con
riferimento al rapporto di contravvenzione e alle contro osservazioni del 6
marzo 2003 presentate dall'agente denunciante);
che l'insorgente si duole in
sostanza di come "aucun signal de restriction n'est
visible et ce n'est après une 'reconnaissance' ultérieure durant la journée que
j'ai constaté la présence tout à fait irrégulière d'un signal"
(osservazioni del 24 febbraio 2003 alla Sezione della circolazione, richiamate
nel ricorso);
che nel suo rapporto di contro
osservazioni del 6 marzo 2003 l'agente denunciante, dopo aver esperito un
sopralluogo su invito dell'autorità di primo grado, ha avuto modo di accertare
come la segnaletica litigiosa sia stata posata in modo corretto e facilmente
visibile (cfr. anche la documentazione fotografica allegata al medesimo
rapporto);
che la lamentata carente
illuminazione notturna del segnale non esimeva altresì l'interessato – una
volta posteggiato il veicolo in un'area delimitata da linee di colore blu – dal
dovere di verificare l'esistenza della segnaletica in questione;
che l'eventuale buona fede del
ricorrente non può giovargli, ove appena si consideri come le contravvenzioni
alle norme sulla circolazione stradale sono per principio punibili anche se
commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 40.– per
violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 48 cpv. 4 OSS;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 48 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– __________ __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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