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Numero d'incarto:
30.2003.189
Data decisione, Autorità:
18.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.189/AMM
16192/004
Bellinzona
18
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 28 maggio 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 2 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 23 maggio 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 40.–, senza addebitargli tasse o spese, per i
seguenti fatti accertati il 1° aprile 2003 in territorio di __________: "ha
posteggiato il veicolo __________ fuori dai posti delimitati";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 maggio 2003 nel quale
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 2
luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere
parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta
frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (__________) commina – fino a 2 ore di
parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il
proprio veicolo "fuori dai posti delimitati" (decisione impugnata,
con rinvio al rapporto di denuncia presentato dall'Ente ospedaliero cantonale
il 4 aprile 2003);
che il ricorrente si duole –
fra l'altro – di come "il veicolo non è stato parcheggiato ma bensì
lasciato in breve sosta il tempo di recuperare il tagliando di parcheggio
dimenticato e per pagare la tassa di parcheggio alla cassa" (ricorso, pag.
2 in alto);
che l'interessato precisa al
riguardo come "quel giorno mi sono recato al Cardiocentro e ho parcheggiato
ai piani inferiori dell'autosilo. Quando sono ritornato a recuperarlo mi sono
accorto che avevo dimenticato il tagliando nello spogliatoio e quindi sono
salito in superficie con l'auto e ho cercato un luogo che non intralciasse per
lasciarlo temporaneamente" (ricorso, pag. 1 in basso);
che in una successiva lettera
del 27 giugno 2003 l'ente denunciante – preso atto delle doglianze ricorsuali –
propone di "sospendere l'iter procedurale di contravvenzione";
che la Sezione della
circolazione, dal canto suo, ha rinunciato a formulare osservazioni,
rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze, non
ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare all'insorgente l'infrazione
rimproveratagli, si giustifica in definitiva di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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