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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.183
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.183/AMM
14342/009
Bellinzona
11
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 26 maggio 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 2 giugno
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 9
maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 120.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr.
20.–, per il seguente fatto accertato il 20 dicembre 2002 in territorio di __________:
"Ha posteggiato il
veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 79 cpv. 4";
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 maggio 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
2 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta
contestualmente al ricorso può essere acquisita agli atti, ma la generica
domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove non merita accoglimento,
giacché non è dato a divedere – né il ricorrente spiega – in che modo non
meglio precisati "testi ed ogni altra [prova] ammessa dalla legge"
(ricorso, pag. 1 in fondo e pag. 2 verso l'alto) sarebbero suscettibili
d'influire sull'esito del giudizio;
che, ciò premesso, nulla osta
all'emanazione della sentenza;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare
"invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o
chi accompagna una persona invalida, a condizione che il conducente applichi
"l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità competente, in
maniera ben visibile sul veicolo" (art. 65 cpv. 5 seconda frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non autorizzato su
un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato all'ordinanza concernente
le multe disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di
fr. 120.–;
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, come detto, per
avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi;
che l'insorgente non contesta
– di per sé – il posteggio in zona riservata agli invalidi, ma si duole di come
"a seguito dei tragici fatti accaduti il 9.10.2002, per altro di pubblico
dominio, egli si trovava in uno stato di grave menomazione alle mani, tant'è
vero che in quel periodo era in stato di incapacità lavorativa" (ricorso,
pag. 2 in alto);
che, sempre stando
all'interessato, egli si trovava di conseguenza "in stato d'invalidità
temporanea, e per tanto gli era consentito parcheggiare il veicolo nei posteggi
appositamente riservati agli invalidi" (ricorso, pag. 2 in fondo);
che le ragioni addotte dal
ricorrente a sostegno del proprio agire, per quanto comprensibili, non lo
esimevano tuttavia dall'obbligo di farsi rilasciare dall'autorità competente la
predetta autorizzazione e di apporla sul veicolo utilizzato;
che una diversa soluzione
renderebbe di fatto impossibile – per l'autorità preposta alla sorveglianza dei
parcheggi – controllare il rispetto della normativa e sfocerebbe
inevitabilmente nell'abuso delle aree riservate a discapito dei beneficiari
dell'autorizzazione per invalidi;
che l'insorgente non spende
del resto una parola per spiegare il motivo per cui, dopo oltre 2 mesi dai noti
eventi del 9 ottobre 2002, egli non aveva ancora postulato il rilascio di
siffatta autorizzazione;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, pari alla
sanzione comminata dall'ordinanza concernente le multe disciplinari, per avere
posteggiato un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che le circostanze particolari
del caso concreto giustificano nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere
al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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