AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.176
Data decisione, Autorità:
08.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.176/KRM
14578/010
Bellinzona
8
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 18 maggio 2003 presentato
da
_______, Via _______,
contro
la decisione _______
2003, n. _______ /_______ emessa dalla Sezione
della circolazione, _______,
viste le osservazioni 27 maggio 2003 presentate
dalla Sezione della circolazione, _________,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
che la Sezione della
circolazione, con decisione 9
maggio 2003, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 50.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per i seguenti fatti accertati il 18 marzo 2003 in territorio di _______:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _______, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _______ _______ è
insorta contro tale decisione con un ricorso 18 maggio 2003 in cui chiede in
sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni 27
maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art.
375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere
"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _______,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratale; ritiene nondimeno che la multa non
sia giustificata, da un lato perché il veicolo in realtà non sarebbe stato
posteggiato, ma lasciato erroneamente in un luogo che nessuno a quel momento
sapeva essere privato, e dall'altro lato perché si sarebbe trattato di un
posteggio casuale per il quale si è chiesto scusa al proprietario;
che non si vede come la
ricorrente possa ragionevolmente negare di aver visto un cartello debitamente
posato in loco (vedi anche rapporto di denuncia punto 4) e che nulla agli atti
induce a ritenere non visibile;
che ciò vale a maggior ragione
in concreto dove l'insorgente ammette di aver saputo che il piazzale in
rassegna "è luogo di controversie da quando la fam. _______ l'ha
acquistato";
che riguardo alla seconda
argomentazione le scuse non possono inibire l'applicazione della pena prevista
dalla legge; si sarebbe potuto evitare di infliggere la sanzione solo se a
seguito delle scuse il proprietario avesse ritirato la querela, fatto che
tuttavia non è intervenuto;
che, in simili circostanze, il
ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per
altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di
fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione della circolazione, _________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster