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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.174
Data decisione, Autorità:
03.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.174/pg
14500/003
Bellinzona
3
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 14 maggio 2003 presentato
da
__________, __________,
contro
la decisione
9 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, ______________,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 9
maggio 2003 ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 200.-,
oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 70.-, per i seguenti
motivi:
"alla guida del
motoveicolo __________, all'uscita di un'area con percorso
rotatorio obbligato perdeva la padronanza di guida cadendo".
Fatti accertati il 28 febbraio
2003 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv.1 ONC;
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ __________ si aggrava ora davanti a
questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non esser stato
contattato dall'ufficio giuridico, di non aver messo in pericolo nessun utente
della strada, di avere dei testimoni e infine di esser scivolato sul manto
stradale a seguito di un imprevedibile difetto tecnico.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Preliminarmente per
quanto riguarda la censura sollevata dal ricorrente in merito al fatto di non
esser stato interpellato dall'ufficio giuridico si rileva come l'avvenuta
intimazione della contravvenzione in data 21 marzo 2003 non può essere provata,
non essendo stata spedita per lettera raccomandata.
Per costante giurisprudenza la
notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione costituisce una
formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell'intero
procedimento contravvenzionale, costituendo una chiara violazione del suo
diritto di essere sentito; l'interesato non ha perciò mai potuto esporre le sue
giustificazioni dinanzi all'autorità dipartimentale prima che questa emettesse
la decisione impugnata.
- Di conseguenza il
ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del
gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex
novo la procedura.
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv.1 e 90 cifra 1 LCStr,
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 14 maggio 2003 è
accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione n° __________ /__________ del __________
2003 emessa dalla sezione della circolazione.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ______________,
__________ __________, __________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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