Traffic emissions inspection fine reduced on appeal

30.2003.159Outro Tribunal6 de ago. de 2003Partially Granted

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The driver appealed a traffic authority decision imposing a CHF 500 fine for failing to submit his vehicle to the mandatory exhaust-emissions inspection within the prescribed time. The Pretura penale held that the appeal was admissible, rejected the argument that third-party conduct excused the violation, and found no basis to annul the sanction. However, considering the appellant’s financial situation, the court reduced the fine to CHF 100. The lower-court justice fee and expenses remained in place, while no costs were charged for the appeal proceedings.

Sumário Omnilex

Art. 96 ONC; omission to submit a vehicle to the mandatory emissions inspection within the prescribed time is punishable, and the offender remains personally responsible for the violation. Alleged fault of third parties does not exclude or attenuate liability for a breach imputable to the offender. Where the infringement is established but the circumstances, in particular the offender’s precarious financial situation, so warrant, the sanction may be moderated without eliminating the offence (consid. 2).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.159

Data decisione, Autorità: 06.08.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.159/AMM 12198/009

Bellinzona 6 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 aprile 2003 presentato da

___________ ___________, ___________

contro

la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste le osservazioni del 13 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 15 febbraio 2003 in territorio di ___________:

"Ha omesso di sottoporre il veicolo ___________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 aprile 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 13 maggio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;

che l'ultimo servizio di manutenzione, avvenuto il 31 gennaio 2000, era scaduto nel gennaio 2002 (v. rapporto di contravvenzione del 26 febbraio 2003), ossia un anno prima del controllo effettuato dalla polizia comunale il 15 febbraio 2003;

che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere quanto segue:

"Per motivi di inutilità della macchina, durante il periodo 2001-2002 non è stato fatto il servizio di gas scarico. La macchina una ___________ che il signor ___________ mi ha obbligato di accettare. Rifiutando di pagarmi in contanti. Non c'era un'altra alternativa, dovevo accettare la macchina se no niente. Durante il colloquio con il signor ___________ mi è stato detto che era un affare, prendere la macchina. Accettando l'offerta, ho preso la macchina con tutti i suoi difetti, dovendo poi lasciarla ferma per più di un anno. La nostra situazione finanziaria non ci permette di avere una macchina con delle spese così alte, riparazione, collaudo, assicurazione, gomme.

Vi prego di capire il motivo di questo ritardo, e in attesa di una vostra saggia decisione vi porgo i miei distinti saluti";

che nella misura in cui adombra eventuali colpe di terzi il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che, per il resto, le giustificazioni addotte dal ricorrente non consentono – di per sé – di discostarsi dalla sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

che si ritiene nondimeno opportuno, data in particolare la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, ridurre la multa inflittagli a fr. 100.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ___________ ___________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 30.–.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

traffic offenseemissions inspectionfine reductionpersonal responsibilityfinancial hardshipcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the traffic fine was admissible and could be decided on the file

Decisão extraída

The court found jurisdiction, standing, and timeliness established, so the appeal was admissible and could be decided on the documents.

Fundamentação extraída

Article 4 LPContr established competence, standing, and timeliness; under Article 12 LPContr the case could be decided on the file.

Questão jurídica principal

Whether the fine for missing the emissions inspection should be annulled or reduced

Decisão extraída

The conviction for the inspection violation was upheld, but the fine was reduced from CHF 500 to CHF 100 in light of the appellant's financial situation.

Fundamentação extraída

The appellant did not deny the infringement; third-party fault did not excuse his own violation. His explanations did not justify full annulment, but his precarious finances warranted mitigation.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.