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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.155
Data decisione, Autorità:
08.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.155/KRM
13672/009
Bellinzona
8
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 30 aprile 2003 presentato
da
___________ ___________,
Viale ___________, ___________
contro
la decisione 25
aprile 2003 n. 13672/009 emessa dalla Sezione della circolazione,
___________,
viste le osservazioni 13 maggio 2003 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 300.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
20.–, per i seguenti fatti accertati il 9 febbraio 2003 in territorio di
___________:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo ___________, entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico …";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr;
59a cpv. 1 e 96 ONC;
che ___________ ___________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso 30 aprile 2003 in cui postula
l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni 13
maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che per i veicoli con catalizzatore
il servizio di manutenzione dev'essere effettuato ogni 24 mesi (art. 59a
cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere omesso di sottoporre il
proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che l'ultimo servizio di
manutenzione, effettuato il 18 luglio 2000, era scaduto il 18 luglio 2002,
ossia più di 6 mesi prima del controllo eseguito dalla polizia cantonale il 9
febbraio 2003;
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere
di essere stato in buona fede, poiché avendo fatto l'ultimo controllo in un
garage diverso da quello abituale non ha ricevuto alcun sollecito; rileva
altresì di aver sottoposto il veicolo al controllo pochi giorni dopo
l'accertamento della polizia;
che l'affermazione non è
concludente, perché non vi è nessuna norma che imponga al garage che ha
eseguito il controllo di sollecitare quello successivo (i garage che effettuano
simili richiami lo fanno per rendere un più o meno interessato servizio al
cliente): incombe per contro al detentore tenere sotto controllo il proprio
veicolo (all'uopo è prevista anche un'apposita vignetta) e sottoporlo per tempo
all'esame dei gas di scarico;
che nella misura in cui si
adombrino eventuali colpe di terzi il ricorso si palesa d'acchito inconsistente,
perché in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa;
che, comunque sia, l'asserita
buona fede della ricorrente non permette di discostarsi dalla decisione
impugnata, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme della
circolazione stradali sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art.
333 cpv. 3 CP; 100 n. 1 prima frase LCS);
che le doglianze del
ricorrente si rivelano pertanto sprovviste di buon diritto;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di
fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
___________ ___________, ___________,
Sezione della circolazione, ___________,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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