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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.140
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.140/AMM
11121/003
Bellinzona
4
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 aprile 2003
presentato da
___________, ___________
(rappresentato
dalla ___________ protezione giuridica, ___________)
contro
la decisione n.
/_ del ___________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 29 aprile
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 4
aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr.
100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 30 settembre 2002 in territorio di
Lugano:
"ha circolato con il
veicolo ___________ impiegando, durante la guida, un telefono
senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3
cpv. 1";
che ___________ ___________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 16 aprile 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 29
aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani
libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari
(___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con il
veicolo targato ___________ impiegando durante la guida un telefono
senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al
rapporto di contravvenzione e alle contro-osservazioni stese dalla polizia cantonale);
che il ricorrente fa valere la
sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo di non essere circolato il
30 settembre 2002 con la vettura indicata nel rapporto di contravvenzione (___________,
guidata quel giorno dalla figlia), ma con l'altra vettura in suo possesso (una ___________
targata ___________: osservazioni del 10 dicembre 2002 e del 22
gennaio 2003 cui rinvia il ricorso, pag. 2 nel mezzo);
che, sempre stando
all'interessato, all'ora indicata nel rapporto di contravvenzione egli si
trovava "da un cliente in un'altra parte della città", circostanza
confermata dalla dichiarazione scritta resa dallo stesso cliente il 14 aprile
2003 allegata al ricorso);
che il ricorrente adombra in
definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia cantonale;
donde il postulato annullamento della decisione impugnata;
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto, raffrontando
le dichiarazioni dell'agente di polizia con la versione fornita dal ricorrente,
questo giudice non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia
effettivamente circolato con il proprio veicolo impiegando un cellulare durante
la guida;
che del resto anche la Sezione
della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e della testimonianza
scritta allegata al gravame, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi
al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che si giustifica pertanto di
annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri
processuali;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– ___________ protezione giuridica, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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