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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.139
Data decisione, Autorità:
18.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.139/ROC/MAM
11027/010
Bellinzona
18
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
Segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 15 aprile 2003
presentato da
___________, ___________
contro
la decisione
4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni 29.04.2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, ___________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Con decisione 4 aprile 2003 (emanata a seguito di un rapporto
di contravvenzione del 10.02.2003 della Polizia comunale della Città di ___________
e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a’sensi degli artt.
1 e segg. LMD avviato in data 11.11.2002 e avverso il quale il ricorrente,
neppure dopo la relativa intimazione di contravvenzione 13.01.2003, ha
formulato osservazione alcuna), la Sezione della Circolazione, Ufficio
giuridico, ___________, ha inflitto a ___________ ___________, ___________,
una multa di Fr. 100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli nel
mese di novembre 2002, a ___________, località ___________
___________, messo in circolazione il veicolo ___________ avente un
copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti. La risoluzione è stata
resa in applicazione degli artt. 29 e 93 cfr. 2 LCS, come pure degli artt. 58
cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV.
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, ___________
___________ è insorto con tempestivo ricorso 15 aprile 2003, postulandone
l’annullamento. Egli sostiene in particolare di avere già a suo tempo
ottemperato al proprio obbligo di pagamento, riconoscendo così implicitamente
la propria colpevolezza in punto alla commessa infrazione di cui sopra, più
nulla essendo pertanto dovuto.
3.Con sue osservazioni 29.04.2003, il competente Dipartimento,
avvedendosi di una disattenzione commessa durante l’iter procedurale, ha
postulato l’accoglimento del gravame ed il pedissequo annullamento della
decisione impugnata, riconoscendo in particolare il fatto che il ricorrente
avesse già tempestivamente pagato la multa disciplinare in oggetto.
4.La competenza di questo Giudice, la legitimazione attiva
dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base
degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.
5.Nel merito, appare senz’altro manifesta l’incongruenza
venutasi a creare nella presente fattispecie, il ricorrente avendo chiaramente
adempiuto al proprio obbligo di pagamento della predetta sanzione pecuniaria
(cfr. quietanza no. 18084 prodotta dal ricorrente, avvalsosi della facoltà
concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPContr), non potendosi pertanto procedere ad
una nuova sanzione nei confronti dello stesso per l’identico reato avvenuto
nell’identico periodo di tempo, quanto precede alla luce della nota massima
dottrinale e giurisprudenziale “ne bis in idem”.
6.Stante quanto precede, il ricorso deve senz’altro essere
accolto con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in
virtù del principio generale della soccombenza.
per questi motivi visti gli artt. 29 e 93 cfr. 2 LCS, artt.
58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 15 aprile 2003 di ___________
___________, ___________, è accolto.
§ Di conseguenza la decisione
dipartimentale 4 aprile 2003 della Sezione della Circolazione, ___________,
è annullata.
-
Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________,
___________ ___________, ___________,
Il giudice: il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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