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Numero d'incarto:
30.2003.125
Data decisione, Autorità:
09.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.125/AMM
10819/005
Bellinzona
9
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 7 aprile 2003
presentato da
________, ________
contro
la decisione n.
________ /________ del ________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ________,
viste le osservazioni dell'11 aprile
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 4 aprile 2003, ha inflitto a ________
________ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di
giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
18 dicembre 2002 in territorio di ________:
"Ha posteggiato il
veicolo ________ su un marciapiede e senza lasciare libero un
passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC;
che ________ ________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 7 aprile 2003 nel quale
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto dell'11
aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 43 cpv. 2 prima
frase LCS il marciapiede è riservato ai pedoni; in mancanza di segnaletica
contraria, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o
scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli,
purché resti libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni e le operazioni
siano svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza dell'art. 41 cpv. 1bis ONC, senza lasciare lo spazio
riservato ai pedoni, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (________) commina – fino a 60 minuti di parcheggio – una
sanzione pecuniaria di fr. 120.–;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il proprio
veicolo su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5
metri per i pedoni;
che la ricorrente si dichiara
estranea ai fatti rimproveratile, adducendo in sostanza come alla data e ora
indicate nel rapporto di contravvenzione essa non poteva avere commesso
l'infrazione giacché si trovava presso il suo datore di lavoro (v. osservazioni
del 13 gennaio 2003 richiamate nel ricorso);
che l'interessata rileva
inoltre come il suo veicolo venga saltuariamente adoperato anche da terzi; essa
si dichiara altresì disponibile a ricercare il responsabile, qualora la
posizione irregolare della propria automobile fosse dimostrata da chiare prove
("materiale fotografico": osservazioni citate);
che dal fascicolo processuale
non emerge nessun elemento atto a stabilire chi abbia effettivamente
posteggiato la vettura della ricorrente in dispregio dell'art. 41 cpv. 1bis
ONC;
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato del resto a
formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo
grado;
che neppure questo giudice,
dopo aver esaminato le risultanze istruttorie, può giungere al convincimento
che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale;
che in simili evenienze si
giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al
prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– ________ ________, ________,
– Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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