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Numero d'incarto:
30.2003.123
Data decisione, Autorità:
09.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.123/AMM
92/2003
Bellinzona
9
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 aprile 2003
presentato da
________, ________
contro
la decisione n.
________ del ________ 2003 emessa dalla Divisione
dell'ambiente, ________,
viste le osservazioni del 17 aprile
2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Divisione
dell'ambiente, con decisione del
7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 200.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per avere, il 22, 23
e 29 novembre 2002 in territorio di ________:
– cacciato, a due riprese
in data 22 e 23 novembre 2002, ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla
strada cantonale, appostandosi e sparando in direzione di due cerbiatti,
uccidendoli;
– cacciato, in data 29
novembre 2002, rimanendo appostato all'interno della propria auto, con arma
carica, pertanto ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale;
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 54 lett. b, c RALCC;
che ________ ________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 aprile 2003 in cui postula
una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
17 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4
LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
che ci si potrebbe interrogare
sulla tempestività dell'impugnativa, giacché il ricorso del 2 aprile 2003 –
spedito per raccomandata il giorno successivo – è stato presentato 26 giorni
dopo l'emanazione della querelata decisione;
che la questione non merita
tuttavia disamina, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i
motivi esposti in appresso;
che per l'art. 54 RALCC è
vietato appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle strade cantonali (lett. b
ultima frase), come pure sparare da veicoli a trazione fermi o in moto e
portare armi cariche sugli stessi (lett. c); è considerato esercizio della
caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti
alla ricerca o all'attesa di mammiferi e uccelli viventi allo stato selvatico allo
scopo di catturarli o abbatterli (art. 3 LCC);
che chiunque contravviene alle
predette disposizioni, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una
multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 prima frase LCC);
che la Divisione dell'ambiente
ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere:
– cacciato, a due riprese
in data 22 e 23 novembre 2002, ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla
strada cantonale, appostandosi e sparando in direzione di due cerbiatti, uccidendoli;
– cacciato, in data 29
novembre 2002, rimanendo appostato all'interno della propria auto, con arma
carica, pertanto ad una distanza inferiore ai 50 metri dalla strada cantonale;
che il ricorrente non nega di
aver commesso le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado, ma si duole
di non aver "mai pensato di ricevere una multa così salata per un
banale fatto che a mio avviso non comporta l'intervento di un legale per
intraprendere una causa. Resta a voi la decisione di diminuire questo importo e
le cose verranno appianate";
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono tuttavia di sminuire la gravità oggettiva delle
infrazioni da egli perpetrate alle norme sulla caccia, tanto meno ove si
consideri come le violazioni sono state commesse in tre distinte occasioni (il 22,
il 23 e il 29 novembre 2002) e come l'interessato abbia ammesso di sapere
"perfettamente che era vietato rimanere appostati in auto con arma
carica" (verbale d'interrogatorio del 29 novembre 2002, pag. 2 in alto);
che invano si cercherebbe per
il resto nel ricorso ogni censura atta a sovvertire la decisione impugnata, né
dal fascicolo processuale emergono elementi che permettano di confutare i fatti
ivi descritti;
che la multa inflitta risulta
in definitiva proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto e la decisione
impugnata confermata;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 41 e 44 cpv. 2 LCC;
54 lett. b, c RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– ________ ________, ________,
– Divisione dell'ambiente, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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