AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.105
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.105/AMM
9146/008
Bellinzona
7
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 14 marzo 2003
presentato da
________, ________
contro
la decisione n.
________ /________ del ________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, ________,
viste le osservazioni del 26 marzo
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________
________ una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 21
novembre 2002 in territorio di ________: "Ha posteggiato il veicolo ________
superando la durata di parcheggio autorizzata";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS;
che ________ ________ ________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 marzo 2003 nel quale
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
26 marzo 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 48 cpv. 8 prima
frase OSS, se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente
deve di regola riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi
alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per il superamento breve della durata di parcheggio autorizzata, l'elenco
allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (________) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato il ricorrente per avere superato la durata di
parcheggio autorizzata, rilevando come "l'infrazione non è stata contestata";
che l'insorgente si duole
invece di avere fatto tempestivamente valere le proprie ragioni mediante le
osservazioni allegate al ricorso; egli ne desume l'irritualità della decisione
impugnata, di cui chiede l'annullamento;
che le contestazioni sollevate
dal ricorrente si riferiscono tuttavia – come rileva giustamente la Sezione
della circolazione nelle sue osservazioni del 26 marzo 2003 – a un procedimento
contravvenzionale avviato per "omissione di porre il disco di parcheggio
dietro il parabrezza", fatto avvenuto il 22 ottobre 2002 a ________ (v.
intimazione di contravvenzione del 2 gennaio 2003 allegato E al ricorso);
che l'attuale procedura
concerne per converso un superamento della "durata di parcheggio autorizzata"
commessa a ________ il 21 novembre 2002 (decisione impugnata, con rinvio al
rapporto di contravvenzione del 19 febbraio 2003);
che invano si cercherebbe nel
ricorso ogni censura atta a sovvertire quest'ultima risoluzione, né dal
fascicolo processuale emergono elementi che permettano di confutare i fatti ivi
descritti;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.– per avere
superato la durata di parcheggio autorizzata;
che il ricorso, infondato,
deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che le circostanze particolari
del caso giustificano nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al
prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
________ ________ ________, ________,
Sezione della circolazione, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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