AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.10
Data decisione, Autorità:
03.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.10/pg
11/008
Bellinzona
27 marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 13 dicembre 2002 presentato
da
_________, domiciliato
a _________,
(patrocinato
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione
_________ _________ 2002 (n° _________ /_________) emessa dalla
Sezione _________, _________,
viste le osservazioni 10 gennaio 2003 presentate _________ letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. La Sezione _________
con decisione _________ _________ 2002 ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 800.-- oltre la tassa di giustizia di fr. 150.--
e le spese di fr. 50.--., per i seguenti motivi:
"aver pubblicizzato
nel periodo _________ -_________ 2002, tramite uno
specifico prospetto, un'attività nel campo della medicina dentaria
ambulatoriale che deve ritenersi di esclusiva pertinenza di medici dentisti
autorizzati alla libera professione nel cantone."
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 70, 95, 96 e 97 Legge sanitaria.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a
questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce innanzitutto di non
aver mai svolto attività di spettanza di un medico dentista, lamenta in seguito
il fatto di non essere stato sentito e ritiene arbitraria la negazione di ogni
ulteriore mezzo di prova ad opera dell'autorità amministrativa di prime cure.
Inoltre ritiene di non aver
violato l'art. 70 LSan , in quanto tutto ciò che non è normato è di principio
lecito e garantito dal principio della libertà di commercio.
C. La Sezione sanitaria propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato, in diritto
- La competenza del
Giudice della Pretura penale a statuire in merito all'impugnativa, apprezzando
liberamente il fatto ed il diritto (art. 11 LPContr), si fonda sull'art. 4 cpv.
1 LPContr, entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
Il nuovo ordinamento
ricorsuale si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle procedure già
pendenti dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 14 disp. trans. LOG).
La legittimazione attiva
dell'insorgente è data ed il gravame, tempestivo e motivato, è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
- Il ricorrente
preliminarmente chiede di esser posto al beneficio del patrocinio d'ufficio ai
sensi dell'art. 17 LPContr; al riguardo si rileva come dall'articolo
menzionato, peraltro riportato nel gravame, si evince in particolare che il
patrocinio d'ufficio è concesso se la parte si dimostra incapace di discutere
la propria causa. Pacifico che nell'evenienza concreta non è il caso, in quanto
il ricorrente è già rappresentato dal proprio legale di fiducia; di conseguenza
al rappresentante legale del ricorrente non può essere riconosciuto il
patrocinio d'ufficio ai sensi dell'art. 17 LPContr, in quanto la nomina da
parte dell'autorità giudicante avviene - come emerge chiaramente dal testo
legislativo - unicamente se la parte è priva di un patrocinatore.
Non avendo per contro il
ricorrente formulato richiesta di esser posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria la presente decisione non si esprime in merito a tale aspetto.
- Applicabile alla
fattispecie in esame è in particolare la LSan, alla quale - si rileva a
titolo introduttivo - è sottoposto pure il ricorrente nella sua qualità di
operatore sanitario e più precisamente di odontotecnico, ai sensi dell'articolo
54 lit. b.
Indipendentemente da tale
considerazione l'articolo 70 della menzionata norma legislativa sancisce, nel
suo primo capoverso, che " la pubblicità relativa alle attività degli
operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha per
scopo un'oggettiva informazione dell'utenza. Pertanto è vietato l'uso di
denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico".
Avantutto il ricorrente
sostiene nel gravame di "aver effettuato del volantinaggio per
l'apertura di uno studio dentistico" del quale singoli medici dentisti
- ma non egli medesimo - avrebbero potuto usufruire (cfr. Ad. 1 pag. 3);al
riguardo si rileva che tale agire, viola l'articolo 66 della LSan, secondo cui
"l'ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all'esercizio
indipendente può essere aperto al pubblico solo se il titolare è in
servizio"; è evidente che nell'evenienza concreta nessun medico
dentista era attivo a far stato dal primo maggio 2002. Infatti dagli atti,
peraltro non contestati dal ricorrente, si evince che dopo la cessazione dell'attività
del dottor _________ (cfr. lettera Cantoni / Ufficio Sanità del _________
_________ 2002) nessun medico dentista ha esercitato nello studio di via _________
a _________; di conseguenza il volantinaggio, effettuato
successivamente alla data citata, è da considerarsi una pubblicità scorretta ai
sensi dell'art. 70 cpv. 1 in correlazione con l'art. 66 LSan.
Il fatto asserito dal
ricorrente di non aver mai svolto attività di spettanza di un medico dentista
nulla cambia al riguardo ed è ininfluente ai fini del presente giudizio.
- Il volantinaggio di
cui sopra deve parimenti essere considerato scorretto ai sensi
dell'art. 70 cpv. 1 LSan anche per quel che concerne il contenuto (cfr. Doc.
D); infatti sul prospetto appare in grande evidenza la dicitura " Studio
dentistico" sebbene, come risulta dal considerando precedente, nessun
dentista esercitasse la professione.
Tale scritta risulta pertanto
essere ingannevole, dal momento che suscita nel cittadino medio il
convincimento dell'esistenza di uno studio dentistico con la presenza di almeno
un libero professionista. Al riguardo si rimanda abbondanzialmente all'art. 65
LSan, secondo cui " l'ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato
all'esercizio indipendente della professione è identificato dalle generalità e
dalle qualifiche del titolare".
Le osservazioni
espresse trovano ancor più fondamento se si considera che sul volantino
in questione sono riportati il medesimo indirizzo e il medesimo recapito
telefonico dello studio dentistico nel quale - precedentemente e fino al primo
maggio 2002 - esercitava il dottor _________ (cfr. Doc. G).
- In merito alle lamentele
del ricorrente circa una presunta violazione del principio del contraddittorio
si rileva che la sentenza menzionata nel gravame (RDAT 16 II 1999) si riferisce
in particolare alla negazione dell'interrogatorio di un teste rilevante ai
fini del giudizio: orbene nella fattispecie in esame il ricorrente chiede nel
petitum in via subordinata il contraddittorio separato dei dottori _________
e _________, i quali si erano limitati a segnalare alle competenti
istanze gli episodi di volantinaggio.
Al riguardo si osserva che le
testimonianze dei medici citati non sono rilevanti ai fini della presente
vertenza, ritenuto oltretutto che il volantinaggio pubblicitario in questione
non è stato contestato in sede ricorsuale.
Inoltre dalla sentenza sopra
menzionata si evince che "l'art. 6 N. 3 CEDU non esclude infatti la
possibilità di rifiutare l'ammissione di una prova, come l'interrogatorio di un
teste, per il motivo che la deposizione non sarebbe pertinente o perché i fatti
sarebbero già stati accertati in modo chiaro sulla base di un apprezzamento
anticipato delle prove, oppure perché il mezzo di prova offerto non sarebbe
atto a stabilirli.[…] Il Giudice può rifiutare l'amministrazione di ulteriori
prove richieste dall'interessato quando, in base ad un apprezzamento anticipato
sulle prove, egli giunga, senza cadere nell'arbitrio, alla conclusione che
l'assunzione e la valutazione di altre prove non possa più in nessun modo
modificare il convincimento da lui già raggiunto con gli elementi in suo
possesso".
Alla luce delle
considerazioni espresse questo giudice ritiene che le osservazioni espresse al
riguardo dal ricorrente non devono trovare accoglimento.
-
Per quanto riguarda la
possibilità di esprimersi oralmente ai sensi dell'art. 6 N.1 CEDU si rileva che
il signor Cantoni ha avuto modo di potersi esprimere in pubblica udienza
davanti a questo Giudice in data 13 febbraio 2003; di conseguenza anche tale
eccezione sollevata nel gravame non può essere accolta.
-
Data per acquisita, per
i motivi esposti ai considerandi 3 e 4, la violazione dell'articolo 70 cpv. 1
LSan, occorre ancora valutare se tale normativa non costituisca una limitazione
lesiva del principio costituzionale della libertà di commercio; al proposito si
osserva che i presupposti per una lecita limitazione sono l'esistenza di una
base legale, un interesse pubblico preminente, la proporzionalità e la garanzia
del rispetto del contenuto essenziale del principio costituzionale in esame.
Pacifico che nell'evenienza
concreta le norme della LSan hanno base legale in senso formale, in quanto
frutto dell'operato del legislatore cantonale. L'interesse pubblico nella
circostanza concreta è sicuramente dato, in quanto gli articoli in questione
regolano un campo di attività nel quale sono toccati dei beni giuridici
protetti quali la vita, l'integrità e la salute delle persone.
Parimenti si può dire per ciò
che concerne la proporzionalità, dal momento che in particolare l'articolo in
questione " ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza"
vietando unicamente " denominazioni e diciture suscettibili di trarre
in inganno il pubblico". Infine si rileva come il contenuto essenziale
del disposto costituzionale non è leso, nel senso che con tale regolamentazione
non viene in alcun modo stravolto e snaturato il principio della libertà di
commercio.
- Per tutti i
motivi esposti il ricorso va pertanto integralmente respinto, seguito da tassa
di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 70, 95 LSan, 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 13 dicembre 2002 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione _________ _________ 2002 della sezione _________,
_________.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 400.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione _________, _________,
_________ _________, _________,
Avv. _________ _________, _________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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