AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.1
Data decisione, Autorità:
25.02.2003, PRPEN
Incarto n.
Bellinzona
25
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sui ricorsi 24 giugno, 3 e 17 settembre
2002 presentati da
_________, _________,
contro
le decisioni
_________ _________ 2002 (n° _________ /;
/; /; /; _________ /),
_________ agosto 2002 (n° _________ /) e 30 agosto 2002 (n°
_________ /) emesse dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. Con decisioni _________,
_________ e _________ _________ 2002, il Dipartimento delle
Istituzioni ha inflitto a _________ _________ complessivamente sette
multe di fr. 120.- ciascuna, oltre ad una tassa e alle spese di giustizia, per
i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI _________ su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi".
Fatti accertati dalla
Polizia cantonale il _________ _________ 2001, il _________ /_________
/_________ e _________ _________ 2002, il _________
_________ e il _________ _________ 2002 in via _________ a _________.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv.4 OSStr.
Il multato è al beneficio di
un'autorizzazione cantonale di posteggio per disabili della categoria B.
B. Contro le menzionate
decisioni dipartimentali _________ _________ si aggrava ora davanti al
giudice della Pretura penale chiedendo di annullarle.
Eccepisce innanzitutto la
carenza di motivazione delle decisioni impugnate.
Lamenta in seguito la
violazione del principio della legalità e rileva che il legislatore federale
non fa distinzione fra i disabili. Pertanto, la sua autorizzazione di posteggio
per la cagoria B gli conferirebbe il diritto di utilizzare il posteggio
riservato agli invalidi contrassegnato dal segnale n° 5.14. Diverso sarebbe
stato se il cartello in via _________ fosse stato completato dalla
dicitura " invalidi con carrozzella", come ne esistono in
altri punti della città.
Inoltre, la distinzione voluta
dal legislatore ticinese per i disabili (categorie A e B) creerebbe una
disparità di trattamento con i conducenti handicappati confederati o stranieri,
che sono al beneficio di un generico permesso per invalidi.
Afferma infine di aver già posteggiato
in passato il veicolo nello stesso luogo senza essere posto in contravvenzione.
C. Il Dipartimento delle
Istituzioni, preso atto delle argomentazioni ricorsuali e dopo attenta
valutazione della fattispecie, si astiene dal formulare osservazioni lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato, in diritto
- La competenza del
Giudice della Pretura penale a statuire in merito alle impugnative, apprezzando
liberamente il fatto ed il diritto (art.11 LPcontr), si fonda sull'art. 4 cpv.1
LPcontr, entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
Il nuovo ordinamento
ricorsuale si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle procedure già
pendenti dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 14 disp. trans. LOG).
La legittimazione a ricorrere
di _________ _________ è data ed i gravami, tempestivi e correttamente
motivati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere congiunti e
decisi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 12 LPcontr).
- Il ricorrente denuncia
la carenza di motivazione delle decisioni impugnate, dolendosi in sostanza di
una violazione del suo diritto di essere sentito.
La portata del diritto di
essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di
procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve
comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56
consid.2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora la LPcontr non contiene
nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue
decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate
disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il
diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale
comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata.
Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto
della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa ad
un'istanza superiore: in altre parole, l'interessato, rendendosi conto dei
motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente.
L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve
essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e
degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid.2c;112 Ia 107
segg.).
Contrariamente a quanto assume
il ricorrente, il Dipartimento ha sufficientemente motivato le proprie
decisioni. Dopo aver esaminato gli atti, l'autorità ha precisato che il
denunciato ha posteggiato il veicolo TI _________ su un posto di
parcheggio riservato agli invalidi e ha ritenuto che le osservazioni presentate
dallo stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento
contravvenzionale.
Seppur breve, questa
motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde
che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia
potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale. Va
altresì osservato che il denunciato non ha formulato osservazioni ai rapporti
di contravvenzione che hanno portato alle decisioni del 16 e 30 agosto 2002.
Su questo punto il gravame
risulta infondato.
- L'utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali;
le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e
le demarcazioni ( art. 27 cpv.1 LCStr).
Per riservare determinati
posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale Parcheggio
(4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare Invalidi
(5.14). In tali posteggi é autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o
chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente
deve applicare l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità
competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv.5 primo e secondo
periodo OSStr).
I posti riservati a una
determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle ( art. 70 cpv.
1 terza frase OSStr).
Indipendentemente dalle
considerazioni espresse chiunque contravviene alle norme di circolazione
contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio
federale, è punito con l'arresto o con la multa (art.90 cifra 1 LCStr).
Nel Cantone Ticino, esistono
due tipi di permesso speciale di parcheggio per i disabili (art. 30 cpv. 2
RLACStr).
Per i disabili si intendono,
ai sensi dell' art. 30 cpv. 4 RLACStr, le persone gravemente impedite nella
loro libertà di movimento in seguito a un danno alla salute, segnatamente
ciechi o i menomati fisici che necessitano per i loro spostamenti di
apparecchiature speciali (sedia a rotelle,ecc.).
Il permesso speciale di tipo A
(di colore bianco), disciplinato dall'art. 31 RLACStr, consente al titolare di:
a) utilizzare i parcheggi
particolarmente riservati ai disabili (art. 65 cpv.5 OSStr);
b) utilizzare un posteggio
a tempo limitato o in zona blu, 4 ore oltre il tempo concesso;
c) parcheggiare il veicolo
in un posteggio a pagamento 4 ore oltre l'orario fissato, senza versamento di
un'ulteriore tassa;
d) parcheggiare in luoghi
normalmente vietati, senza costituire tuttavia pericolo o intralcio per la
circolazione e se non vi siano posti di parcheggio nelle immediate vicinanze;
il parcheggio è in particolare vietato nei luoghi contrassegnati da un divieto
di fermata.
Il permessso speciale
di tipo B (di colore verde), retto dall'art. 32 RLACStr, ricalca le possibilità
dell'art. 31 RLACStr, escludendo tuttavia la possibilità di utilizzare i
parcheggi particolarmente riservati ai disabili ai sensi dell'art. 65 cpv. 5
OSStr. Tali possibilità di parcheggio sono riportate sul permesso.
- _________ _________ è
affetto da una _________ causata dal _________ e da una forma
progressiva di _________ _________ (sindrome di _________ -_________
-_________).
Per questi motivi, il 12
aprile 2001 la Sezione della circolazione ha rilasciato al ricorrente un
permesso per disabili di tipo B (doc.4), valido fino al 30 aprile 2004. In
precedenza, egli era al beneficio di un analogo permesso per il posteggio alle
medesime condizioni di quello attuale (doc. 3: autorizzazione del 16 settembre
1988).
Ferme queste premesse,
l'insorgente non contesta di aver posteggiato il 28 novembre 2001 e il 14,15,
23 e 24 gennaio ,17 aprile e 2 maggio 2002 il proprio veicolo in via _________
a _________ in uno stallo riservato agli invalidi contrassegnato dal
simbolo della carrozzina e dalla dicitura " mass. h 2.30"
(doc.6). Egli sostiene che ne aveva diritto, perché al beneficio di
un'autorizzazione cantonale di posteggio per disabili di tipo B.
Gli argomenti addotti dal
multato non possono essere condivisi.
Il permesso di tipo B gli
consente di utilizzare un posteggio a tempo limitato o in zona blu 4 ore oltre
il tempo concesso, di parcheggiare il veicolo in un posteggio a pagamento 4 ore
oltre l'orario fissato senza versamento di un'ulteriore tassa oppure di
parcheggiare in luoghi normalmente vietati senza costituire tuttavia pericolo o
intralcio per la circolazione e se non vi siano posti di parcheggio nelle
immediate vicinanze; percontro non lo autorizza a posteggiare negli stalli
riservati agli invalidi contrassegnati dal segnale n° 5.14 dell'allegato 2
OSStr raffigurante il simbolo di una carrozzella, facoltà concessa unicamente
ai titolari del permesso di tipo A.
Non è certo l'assenza
dell'indicatore complementare " invalidi con carrozzella", che
esiste presso alcuni posteggi della città, che permette di ritenere il
contrario (doc.8-10). Tanto meno il fatto che il permesso di tipo B sia
caratterizzato dal simbolo di una carrozzella.
- Il principio della
parità di trattamento impone all'autorità e al legislatore di trattare in modo
uguale fattispecie giuridicamente uguali e in modo diverso fattispecie
giuridicamente diverse (DTF 121 I 102 consid. 4).
La parità di trattamento
nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto
particolari, segnatamente quando è dimostrata l'esistenza di una prassi
contraria alla legge, che l'autorità non intende abbandonare (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ved., N.71 B segg.).
Il ricorrente ritiene che la
distinzione voluta dalla legislazione ticinese per l'autorizzazione di posteggio
per i disabili in categoria A e B crei una disparità di trattamento con i
conducenti handicappati confederati o stranieri, i quali sono al beneficio di
un generico permesso per invalidi che permetterebbe loro di parcheggiare nel
luogo in cui egli è stato multato.
Ora, il fatto che il posteggio
in questione sia utilizzato da conducenti disabili provenienti dalla Svizzera
interna e dall'estero non è dimostrato dalle diverse fotografie versate agli
atti dal denunciato (doc. 11-15), in quanto dalle stesse non è possibile
desumere che si tratti proprio del parcheggio per disabili sito in via _________
a _________.
Tuttavia, a prescindere dalla
precedente considerazione, gli argomenti del multato circa l'esistenza di una
disparità di trattamento non appaiono a prima vista destituiti di fondamento.
In effetti, non è dato sapere
se i conducenti confederati o stranieri abbiano un grado di invalidità maggiore
rispetto a quello dell'insorgente, che non permette a quest'ultimo di usufruire
dei posteggi ai sensi dell'art. 65 cpv.5 OSStr e contrassegnati dal segnale
5.14. Di conseguenza nel caso in esame si deve giungere alla conclusione che
v'è una lesione del principio della parità di trattamento.
- Nell'evenienza concreta
occorre inoltre verificare se c'é la base legale per poter fare la distinzione
fra le due categorie di permessi per disabili. Al riguardo si rileva come tale
suddivisione è contenuta nel Regolamento di applicazione della LACStr: di
conseguenza si tratta di una normativa emanata dal Consiglio di Stato e non
dal legislatore, il quale sia nella LACStr che nella legislazione federale in
materia non ha previsto una normativa particolare né una delega specifica per
regolare l'argomento in oggetto.
Pertanto occorre giungere alla
conclusione che la distinzione riguardante le due categorie di permessi per
disabili ai sensi degli art. 31 e 32 del RLALCStr è priva della necessaria base
legale formale.
- Indipendentemente dalle
considerazioni espresse si rileva come la multa in questione non può trovar
fondamento nell'art. 90 cifra 1 LCStr; infatti tale disposizione punisce con
l'arresto o con la multa " chiunque contravviene alle norme della
circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale" .È evidente che nessuna norma della LCStr né
delle altre prescrizioni federali operano una distinzione come quella contenuta
nella legislazione cantonale ticinese per quel che concerne il permesso di
parcheggio per i disabili; di conseguenza il ricorrente, che è invalido, non
può essere sanzionato con una multa secondo l'art. 90 LCStr e l'art. 65 cpv. 5
rispettivamente 79 cpv. 4 OSStr per una violazione ai sensi degli art. 30 segg.
RLACStr.
Inoltre abbondanzialmente si
osserva che l'art. 22 LALCStr sancisce al primo capoverso che " le
contravvenzioni della presente legge sono punite con l'arresto o con la multa
fino a 5'000.-" : pertanto non esiste nemmeno in questo caso la base
legale per multare un contravventore del relativo regolamento di applicazione.
-
Non ci esprime in questa
sede sulle considerazioni contenute nel rapporto di contro-osservazioni della
Polizia cantonale espresse, in data 26 aprile 2002, dall' App _________,
secondo cui il ricorrente ha usufruito del parcheggio in questione più del
tempo consentito tutte le volte che gli sono state notificate le infrazioni. Al
riguardo si segnala che tale comportamento del ricorrente non è stato
sanzionato esplicitamente nel rapporto di contravvenzione e di conseguenza non
può essere oggetto della presente decisione.
-
Alla luce di
tutte le considerazioni espresse, considerato che il Dipartimento si è
peraltro astenuto dal formulare osservazioni ai gravami lasciando a questo
Giudice la più ampia facoltà di giudizio, i ricorsi vanno pertanto accolti.
Visto l'esito delle
impugnative, si rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia per questa sede
(art. 15 LPcontr).
Non si assegnano ripetibili,
perché la LPcontr non lo prevede.
Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; Art. 3, 27
cpv. 1, 90 Cifra 1 LCStr; art. 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 30,31 e 32 RLALCStr;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. I ricorsi di _________
_________, _________, sono accolti .
Di conseguenza sono annullate
le decisioni _________ _________ 2002 (n° _________; ;;
;), _________ _________ 2002 (n° )
e _________ _________ 2002 (n°) del Dipartimento delle
Istituzioni.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
Avv. _________ _________, _________,
Il
presidente:
Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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