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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.79
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.79/AMM
27334/904
Bellinzona
6
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 novembre 2002
presentato da
_________, _________
(patrocinato
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 5 dicembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 240.–, senza prelevare oneri processuali, per i
seguenti fatti accertati il 1° luglio 2002 in territorio di _________:
"alla guida della
vettura TI _________, circolava nell'abitato di _________ ad
una velocità dichiarata di circa 80/90 km/h ove vige il limite di 60 km/h incorrendo
in un incidente […]
L'infrazione imputata
(eccesso di velocità) è documentata dal verbale d'interrogatorio del ricorrente
stesso […]";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a
cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 novembre 2002 nel quale
chiede, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
5 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la richiesta di nuove
prove formulata dal ricorrente può rimanere indecisa, il gravame dovendo essere
accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "velocità massima" indica la velocità che i
veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato a
"una velocità dichiarata di circa 80/90 km/h ove vige il limite di 60
km/h";
che il ricorrente si duole di
come l'autorità di primo grado abbia travisato le sue dichiarazioni rese
dinanzi alla polizia: egli avrebbe affermato bensì di circolare a circa 80/90
km/h, ma solo sul rettilineo e non in prossimità della curva dov'era segnalato
il limite di 60 km/h, velocità a suo dire rispettata (ricorso, in particolare
pag. 5 in alto);
che l'interessato, in effetti,
si è così espresso davanti alla polizia cantonale:
"Viaggiavo sul
rettilineo che da _________ porta verso _________, ad una
velocità che valuto a circa 80/90 km/h. Giunto all'entrata della frazione di _________,
dove la strada compie un dosso ed una leggera curva verso la mia sinistra,
improvvisamente mi sono trovato la mia corsia di marcia ostruita da una vettura
…" (verbale del 6 luglio 2002 allegato al rapporto di polizia, pag. 1 in
basso);
che a ragione il ricorrente
sottolinea come dalle evocate dichiarazioni non sia possibile desumere la
propria andatura dopo il segnale indicante il limite di 60 km/h, posto alla
fine del rettilineo (cfr. rapporto di complemento del 28 settembre 2002, pag. 2
a metà);
che, riguardo al luogo del
sinistro, l'insorgente ha affermato invero come "la mia velocità in quel
frangente era di poco superiore al consentito ma in ogni modo non di
molto e sinceramente non so precisare" (verbale citato, pag. 2 nel mezzo);
che neppure tale affermazione
consente però di ravvisare un'infrazione a norma degli art. 4a ONC e 22 cpv. 1
OSS, ove appena si consideri la possibile differenza fra l'indicazione del
tachimetro e la velocità effettiva, così come la deduzione del noto margine di
tolleranza;
che, in definitiva, dal
fascicolo processuale non risultano elementi probatori atti ad addebitare al
ricorrente un qualsiasi eccesso di velocità;
che in simili evenienze, non
potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si
giustifica di accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non è il caso tuttavia di
addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________ _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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