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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.75
Data decisione, Autorità:
30.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.75/AMM
27343/990
Bellinzona
30
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 18 novembre 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________
_________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
150.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di
fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 19 settembre 2002 in territorio di
_________:
"alla guida della
vettura TI _________ effettuava la rimozione di una transenna
sulla quale era apposto un segnale indicante 'divieto di circolazione'. LCS
art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 18 cpv. 1";
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 18 novembre 2002 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
25 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due
direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due
sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessata, come detto, per avere rimosso una transenna
recante un segnale di "divieto di circolazione" e per avere omesso di
osservare siffatto divieto;
che l'insorgente non contesta
l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, ma fa valere un
asserito posizionamento irregolare delle transenne, adducendo che "come
norma di regolamento la segnalazione va messa all'inizio da dove la strada
inizia – non a metà a circa 65 m e dal lato nord a 5 m dove venivano effettuati
i lavori" (ricorso, con rinvio alle osservazioni del 28 ottobre 2002 alla
Sezione della circolazione);
che un eventuale
posizionamento irregolare delle transenne non legittimava certo l'insorgente a
rimuovere l'ostacolo e a ignorare il segnale di divieto generale di
circolazione;
che, sempre stando alla
ricorrente, essa avrebbe agito su indicazione di "una persona addetta ai
lavori – la quale ha consigliato di pure passare se domiciliata" (ricorso,
con rinvio alle citate osservazioni);
che invano si cercherebbe
tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto ad avvalorare tale
circostanza;
che, comunque sia, eventuali
indicazioni di terzi non consentivano all'insorgente di contravvenire alle
norme della circolazione stradale;
che non giova neppure alla
ricorrente evocare asserite difficoltà di manovra ("fare retromarcia, incrociarsi
con un'altra macchina": lettera del 2 ottobre 2002 allegata al ricorso),
ove appena si consideri come – secondo gli accertamenti di polizia –
l'interessata "avrebbe potuto girare tranquillamente con la sua vettura in
quanto in quel punto il viottolo ha uno slargo ed inoltre vi è un'uscita di una
villa in cui si può effettuare l'inversione di marcia" (rapporto di
contro-osservazioni del 14 ottobre 2002);
che al riguardo il gravame si
rivela quindi sprovvisto di buon diritto;
che, nondimeno, per
l'inosservanza di un divieto generale di circolazione giusta gli art. 27 cpv. 1
LCS e 18 cpv. 1 OSS l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che, non ravvisandosi altre
infrazioni della ricorrente alle norme evocate dalla Sezione della circolazione,
la multa inflittale dev'essere ridotta in tale misura;
che il parziale accoglimento
dell'impugnativa giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali
dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 18 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________
è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr.
40.– e alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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