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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.73
Data decisione, Autorità:
27.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.73/AMM
26493/901
Bellinzona
27
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ dell'_________ _________ 2002
emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione dell'_________
_________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa
di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le
spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 17 luglio 2002 in
territorio di _________:
"alla guida del
veicolo TI _________ non osservava il segnale 'divieto di accesso'.
LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 18 cpv. 3";
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
22 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Divieto di accesso" indica che nessun veicolo
ha il diritto di passare (art. 18 cpv. 3 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di un divieto d'accesso l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) prevede una
sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che l'insorgente riconosce di
avere contravvenuto alle predette disposizioni ("so benissimo che l'infrazione
l'ho commessa": ricorso, in basso), ma fa valere una "causa di forza
maggiore" giacché "stavo facendo la colonna per la quarta volta e
sapevo benissimo che la colonna era stata creata solo per cattiva
organizzazione tanto è che al quinto passaggio circa mezz'ora dopo erano stati
presi dei provvedimenti con l'utilizzo di agenti di polizia dei comuni limitrofi"
(ricorso, loc. cit.);
che le ragioni addotte
dall'interessato a sostegno del proprio agire, tuttavia, non configurano lontanamente
cause di forza maggiore, né giustificano altrimenti l'inosservanza di un
divieto d'accesso;
che neppure giova al
ricorrente evocare motivi di lavoro (ritiro di materiale e prova di un veicolo)
e tanto meno l'aver "pensato che una piccola infrazione, vista la
situazione di caos, con un certo buon senso potesse al limite essere
ammessa" (ricorso, a metà);
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.– per non
avere osservato un segnale di divieto d'accesso a _________ il 17 luglio
2002;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al
prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 18 cpv. 3 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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