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Numero d'incarto:
30.2002.65
Data decisione, Autorità:
04.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.65/AMM
Bellinzona
4
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 luglio 2002
presentato da
_________ _________, _________,
_________ _________, _________,
_________ _________, _________, e
_________ _________, _________,
(tutti
patrocinati dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione
del 25 giugno 2002 emessa dall'Ufficio della protezione civile e
della difesa integrata, _________;
viste le osservazioni presentate l'8
agosto 2002 dall'Ufficio della protezione civile e della difesa integrata;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. Nel 1994
_________ e _________ _________, _________ _________ e _________ _________
hanno acquistato dalla _________ _________ SA le particelle n. _________,
_________, _________ e _________ RFD di , sulle quali essi hanno poi
edificato quattro case unifamiliari in base a una variante della licenza
edilizia concessa dall'autorità comunale l' _________ 1993.
B. Con decisione del 25
giugno 2002 l'Ufficio della protezione civile e della difesa integrata,
accertato che gli interessati avevano disatteso l'obbligo di costruire rifugi
senza essere al beneficio di una decisione di esonero, ha inflitto ai medesimi
un "severo ammonimento con diffida a volersi scrupolosamente attenere in
avvenire al rispetto delle leggi vigenti in materia, pena severe sanzioni in
caso di recidiva". L'Ufficio ha concesso nel contempo ai contravventori
l'esonero dalla costruzione del rifugio, dietro pagamento di un contributo
sostitutivo di complessivi fr. 11'619.–.
C. _________ e _________
_________, _________ _________ e _________ _________ sono insorti contro
l'ammonimento con ricorso dell'11 luglio 2002, nel quale postulano
l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto
2002 l'Ufficio della protezione civile e della difesa integrata propone di
respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerando in diritto:
-
La competenza del
giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva degli insorgenti e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
-
L'Ufficio della
protezione civile e della difesa integrata ha giustificato l'ammonimento
adducendo che i ricorrenti "hanno oggettivamente disatteso l'obbligo di
costruire il rifugio di protezione civile, così come previsto dall'art. 2 LEPCi
e sancito espressamente dalla variante alla licenza edilizia 8 settembre 1993
posta in esecuzione" (decisione impugnata, pag. 3 verso l'alto). Ciò
posto, l'autorità di primo grado – ritenuto che gli interessati confidavano
sulla concessione di un esonero – non ha inflitto nessuna sanzione a norma
dell'art. 16 cpv. 1 LEPCi, ma si è limitata ad ammonire i contravventori in base
all'art. 16 cpv. 2 LEPCi.
-
I ricorrenti eccepiscono
anzitutto la prescrizione dell'azione penale. A loro parere, infatti, "la
presunta violazione della LEPCi, poi comunque sanata dall'esonero, si è
materializzata con l'utilizzo della variante 8 settembre 1993, avvenuta lo
stesso anno" (ricorso, pag. 3 in alto). Ne desumono, gli interessati, che
il procedimento contravvenzionale si è estinto due anni dopo di allora, ossia
nel 1995. Sempre stando agli insorgenti, essi non hanno infranto la legislazione
sull'edilizia di protezione civile, avendo "semplicemente fatto uso di una
variante al progetto di costruzione presentata da una terza persona, ed in particolare
da _________ di _________ SA" (ricorso, pag. 3 a metà). I ricorrenti ritengono
per finire che "a distanza di quasi dieci anni dall'esecuzione delle opere
non si possa più procedere all'apertura di procedimenti contravvenzionali per
presunti reati di così esigua entità" (ricorso, pag. 3 in basso e pag. 4
in alto). Ne concludono, gli interessati, per l'annullamento della decisione impugnata.
-
Per l'art. 2 cpv. 1
LEPCi i proprietari d'immobili sono tenuti a realizzare rifugi in tutte le
nuove costruzioni e aggiunte importanti solitamente provviste di interrati.
Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla legge, alle
disposizioni esecutive o a ordinanze particolari è punito con la multa o con
l'arresto (art. 16 cpv. 1 LEPCi). Nei casi di esigua gravità, alla pena può
essere sostituito, per una prima volta, l'ammonimento da parte dell'autorità
cantonale o comunale competente (art. 16 cpv. 2 LEPCi).
-
Per quanto riguarda
anzitutto l'eccezione di prescrizione, l'obbligo di costruire i rifugi – come
rileva giustamente l'autorità di primo grado nelle osservazioni al ricorso –
non si estingue con la costruzione dell'edificio, ma sussiste fino alla
concessione di un eventuale esonero. Ne segue che la violazione dell'art. 2
cpv. 1 LEPCi configura un reato continuato nel senso dell'art. 71 lett. c CP,
che è cessato solo dopo la decisione di esonero del 25 giugno 2002. L'eccezione
di prescrizione sollevata dai ricorrenti si rivela pertanto destituita di fondamento.
-
Quanto alla commissione
del reato, i ricorrenti non contestano in sostanza la violazione accertata
dall'autorità amministrativa: essi si limitano come detto a giustificare il
loro comportamento adducendo di avere "semplicemente fatto uso di una
variante al progetto di costruzione presentata da una terza persona"
(ricorso, pag. 3 a metà). Ciò non basta tuttavia, in assenza di una decisione
di esonero, a esimere gli insorgenti – quali proprietari dei fondi da edificare
– dall'obbligo di costruire i rifugi sancito dall'art. 2 cpv. 1 LEPCi. Né gli
interessati sostengono, per avventura, di aver agito nell'erroneo convincimento
che l'autorità avesse già concesso il postulato esonero. Non giova altresì ai
ricorrenti prevalersi del lungo tempo trascorso dall'edificazione litigiosa
all'apertura del procedimento contravvenzionale, ove appena si consideri che –
come esposto poc'anzi – l'infrazione è cessata solo dopo l'emanazione della decisione
di esonero del 25 giugno 2002. Il ricorso si rivela quindi anche sotto questo
profilo sprovvisto di buon diritto.
-
L'ammonimento, per
finire, risulta proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa e al grado
di colpa degli insorgenti, trattandosi della misura meno incisiva che
l'autorità competente poteva pronunciare nei loro confronti. Il
ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 1, 16 LEPCi e 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono posti a carico dei ricorrenti in solido.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– _________ _________, _________,
– _________ _________, _________,
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Ufficio della protezione civile e della difesa
integrata, _________,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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