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Numero d'incarto:
30.2002.46
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.46/AMM
02
1209/607
Bellinzona
4
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2002
presentato da
_______ _______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 7 giugno
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______
_______ _______ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa
di giustizia di fr. 100.–, per avere "lavorato in qualità di operatrice
sociale, dal 18.9.2000 al 31.7.2001, alle dipendenze della comunità familiare _______
_______, _______, sprovvista del permesso … che le consentisse di
svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di
contravvenzione del 5 marzo 2002);
che contro tale risoluzione _______
_______ _______ è insorta con un ricorso dell'8 maggio 2002 nel quale
postula in sostanza l'annullamento o la riduzione della multa;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 giugno 2002, propone il rigetto
del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato
in qualità di operatrice sociale sprovvista di regolare autorizzazione (art. 3
cpv. 3 LDDS, in relazione con gli art. 6 OLS e 44 vRast);
che l'insorgente non contesta
di avere oggettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall'autorità di
primo grado, ma fa valere la sua buona fede, avendo essa delegato l'incombenza
di regolarizzare la propria situazione al datore di lavoro (ricorso, in alto,
con rinvio alle osservazioni del 7 marzo 2002, pag. 1 in basso e pag. 2 in
alto; cfr. anche verbale d'interrogatorio dell'8 agosto 2001, pag. 1 verso il
basso e pag. 2 in fine);
che le giustificazioni addotte
dalla ricorrente non la esimevano tuttavia dall'obbligo di verificare la regolarità
del suo permesso a norma dell'art. 3 cpv. 3 LDDS, per esempio accertandosi che
il datore di lavoro avesse proceduto nel senso auspicato dall'interessata;
che ciò vale a maggior ragione
se si considera come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri
sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che, del resto, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle circostanze particolari
del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione
sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo);
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso è destinato
pertanto all'insuccesso;
che data la particolarità
della fattispecie si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere
al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6 OLS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
_______ _______ _______, _______,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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