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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.39
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.39/AMM
26388/990
Bellinzona
16
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 19 novembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
31 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 350.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr.
80.–, per i seguenti fatti accertati il 25 luglio 2002 in territorio di _______:
"alla guida della
vettura _______, dopo essersi fermato ad un 'dare precedenza',
s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da
sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv.
1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;
che _______ _______ è
insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui
chiede "di rivedere" il querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
19 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare
la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36
cpv. 2 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in
un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi
scontrato con un motoveicolo proveniente da sinistra;
che la polizia cantonale, in
un rapporto del 15 agosto 2002, ha così descritto la dinamica dell'incidente (pag.
4):
"_______ circolava
alla guida della propria vettura su via _______. Giunto all'intersezione
con via _______, si fermava e guardava alla sua destra. Essendo
la strada libera avanzava svoltando a sinistra. Quando si trovava in mezzo alla
carreggiata notava il sopraggiungere del protagonista _______. Subito si
fermava credendo che il centauro riuscisse a schivarlo passando davanti a lui. _______
invece frenava ma non riusciva ad evitare la collisione che avveniva tra la
fiancata sinistra della vettura e la parte anteriore della sua motoleggera.
Osservazioni:
All'intersezione via _______
– via _______ la visibilità a sinistra, per chi esce da via _______,
è praticamente nulla a causa di una siepe che rasenta la strada ed ha
un'altezza di 2 metri, come riportato nello schizzo planimetrico";
che l'insorgente fa valere in
sostanza di non avere commesso nessuna infrazione alle norme della circolazione
stradale, dolendosi – fra l'altro – di come "nel rapporto di constatazione
dell'incidente … si dice che mi sono fermato all'intersezione con via _______
e che ho guardato a destra, ma si omette che ho ovviamente guardato anche e
soprattutto verso sinistra" (ricorso, pag. 1 verso il basso);
che tale versione contraddice
nondimeno le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente davanti alla polizia
(verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2002, pag. 1 nel mezzo):
"stavo circolando su via _______
in direzione di via _______. Giunto all'intersezione mi arrestavo al
segnale di dare precedenza e sullo specchio segnalatore guardavo se
sopraggiungevano veicoli alla mia destra. Accertato che a destra la
strada era libera, avanzavo svoltando a sinistra, facendo attenzione al
sopraggiungere di veicoli. […]";
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica dell'incidente descritta dal ricorrente medesimo
dinanzi all'autorità inquirente, questo giudice perviene al convincimento che
l'insorgente – omettendo di prestare attenzione al traffico proveniente da
sinistra prima di immettersi nell'intersezione – abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;
che nella misura in cui
adombra eventuali colpe del motociclista il ricorso si palesa d'acchito inconsistente,
ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie
colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria
colpa;
che la multa inflitta, per
altro, risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere
depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30
giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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