Refusal to identify family driver protected by witness privilege

30.2002.38Outro Tribunal16 de mai. de 2003Granted

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Resumo Omnilex

The appellant was fined by the cantonal circulation authority for failing to identify the driver of her vehicle in relation to a traffic offense. She argued that the authority's request would have forced her to incriminate a family member, and that she could therefore rely on the witness privilege. The Pretura penale held that, although vehicle holders generally must cooperate under the LACS, the privilege in Art. 126 CPP applies where the request could expose a relative to criminal proceedings. The appeal was allowed, the administrative decision annulled, and no fees or costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 16 LACS; Art. 126 CPP; obligation of the vehicle holder to cooperate in identifying the offender and limits imposed by the witness privilege. The duty to provide information under Art. 16 cpv. 1 LACS is not absolute. Under Art. 16 cpv. 2 LACS, the rules of cantonal criminal procedure remain reserved, in particular the right of a witness to refuse to answer questions whose answer could entail criminal proceedings for the witness or a protected relative. A request to name family members authorized to use the vehicle may, by its nature, expose such a person to prosecution; in that event, refusal to answer is justified and a sanction for non-cooperation cannot be upheld (consid. 3-5).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.38

Data decisione, Autorità: 16.05.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.38/AMM

Bellinzona 16 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002 presentato da


_______, _______,

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste le osservazioni del 15 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 31 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:

"benché formalmente richiestogli con scritto del 20.8.2002 nella qualità di detentore del veicolo targato _______, ha ingiustificatamente omesso di collaborare al fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato veicolo il 13 marzo 2002 alle ore 15.01 a _______ ";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS;

che _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 15 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 16 cpv. 1 della legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia – se richiesto – le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo;

che l'art. 16 cpv. 2 LACS riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale, secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125 [coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un procedimento penale" (art. 126 CPP);

che le contravvenzioni alle norme della LACS sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5000.– (art. 22 cpv. 1 LACS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di collaborare all'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il proprio veicolo il 13 marzo 2002 a _______;

che la ricorrente lamenta, fra l'altro, di avere spiegato sin dall'inizio come "quel giorno mio marito aveva prestato la _______ ad una persona mia parente, che non intendevo denunciare" (ricorso, pag. 1 in basso, con riferimento a una lettera del 24 luglio 2002 alla polizia comunale);

che, sempre stando alla ricorrente, "il 20.08.02 mi si chiedeva di indicare i familiari autorizzati ad usufruire del veicolo (doc. 3) ed io ribadivo di non volere aggiungere altro in base all'art. 16 cpv. 2 LACS";

che l'autorità di primo grado, nelle sue osservazioni del 15 novembre 2002, riafferma l'obbligo per il detentore di un veicolo di collaborare a norma dell'art. 16 cpv. 1 LACS ed evoca al riguardo una decisione emanata il 7 agosto 2002 dal giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo in re M.;

che diversamente dal caso appena citato, nella fattispecie la ricorrente ha chiaramente indicato dove si trovava al momento dell'infrazione ("quel giorno ero a casa mia con i miei bambini": lettera citata del 24 luglio 2002), né ha fornito versioni contraddittorie, ma si è sempre e soltanto appellata al suo diritto di non fornire indicazioni atte – secondo l'interessata – a comportare l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un familiare;

che, ciò posto, l'ingiunzione dell'autorità di primo grado alla ricorrente di "comunicare, entro 10 giorni, il nome dei familiari autorizzati a usufruire del suo veicolo onde poter esperire un'inchiesta al fine di identificare l'autore dell'infrazione" (lettera del 20 agosto 2002, ribadita il 4 ottobre successivo), risulta in effetti suscettibile – di per sé – di esporre un familiare all'eventualità di una sanzione penale;

che, in siffatte circostanze, l'insorgente era dunque abilitata – in virtù dell'art. 126 CPP – a rifiutare di ottemperare alla richiesta formulata dalla Sezione della circolazione;

che, dato quanto precede, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACS; 125 seg. CPP; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _______.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

traffic offensevehicle holdercooperation dutywitness privilegefamily memberself-incriminationadministrative finecosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the vehicle holder had to identify family members who may have used the vehicle.

Decisão extraída

No. Because the requested information could expose a family member to criminal proceedings, the holder could refuse under the cantonal criminal procedure privilege.

Fundamentação extraída

Although Art. 16 cpv. 1 LACS imposes a duty to cooperate, Art. 16 cpv. 2 LACS preserves the witness privilege in Art. 126 CPP. The authority's request, framed as naming family members authorized to use the vehicle, was capable in itself of exposing a relative to criminal sanction.

Questão jurídica principal

Whether the fine and related costs imposed by the circulation authority should stand.

Decisão extraída

No. Once the refusal was justified, the sanction could not be maintained.

Fundamentação extraída

The underlying obligation to cooperate did not override the privilege against self-incrimination or incriminating close relatives in this situation.

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