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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.36
Data decisione, Autorità:
07.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.36/AMM
24751/903
Bellinzona
7
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 novembre 2002
presentato da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 7 novembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 18 ottobre 2002, ha inflitto a _______
_______ una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il
20 giugno 2002 in territorio di _______: "Ha posteggiato il
veicolo _______ superando la durata di parcheggio autorizzata";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS;
che _______ _______ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 3 novembre 2002 nel quale
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 7
novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 48 cpv. 8 prima
frase OSS, se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente
deve di regola riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi
alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per il superamento breve della durata di parcheggio autorizzata, l'elenco
allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS _______)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere superato la durata
di parcheggio autorizzata, in violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 48 cpv. 8
OSS;
che il ricorrente si duole –
fra l'altro – di essersi semplicemente assentato dal veicolo il tempo necessario
(circa 4 minuti) a racimolare le monete accettate dal parchimetro, sul quale
era per altro scritto in matita "guasto", e di avere poi
"inserito un pezzo di 1/2 fr. facendolo scattare ad indicare ca. 20 minuti
di buono" (ricorso, pag. 2 in alto);
che dal fascicolo processuale
non emerge nessun elemento atto a confutare la versione dei fatti fornita
dall'interessato;
che in simili evenienze, non
potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si
giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di
oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
_______ _______, _______,
Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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