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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.30
Data decisione, Autorità:
01.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.30/AMM
22405/908
Bellinzona
1
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 ottobre 2002
presentato da
_______ _______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 9 ottobre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 20 settembre 2002, ha inflitto a _______
_______ _______ una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa
di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati
il 24 aprile 2002 in territorio di _______: "Ha posteggiato il
veicolo _______ su un marciapiede";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC;
che _______ _______
_______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 ottobre 2002
nel quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 9
ottobre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 43 cpv. 2 prima
frase LCS il marciapiede è riservato ai pedoni; in mancanza di segnaletica
contraria, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o
scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli,
purché resti libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni e le operazioni
siano svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza dell'art. 41 cpv. 1bis ONC, rispettando lo spazio
riservato ai pedoni, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (RS .) commina – fino a 2 ore di
parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il proprio
veicolo su un marciapiede, lasciando altresì un passaggio superiore a 1,5 m per
i pedoni (decisione impugnata, con rinvio alle contro-osservazioni presentate
il 21 agosto 2002 dall'agente denunciante);
che il ricorrente sostiene
invece di aver semplicemente "sostato e mai parcheggiato l'auto … il tempo
necessario per ritirare e consegnare dei documenti", operazione ch'egli
avrebbe disbrigato in "pochissimi secondi" (ricorso, pag. 2 in alto e
a metà; cfr. anche le osservazioni del 13 luglio 2002 presentate dal ricorrente
al rapporto di contravvenzione emesso l'11 luglio 2002 dalla polizia comunale);
che dal fascicolo processuale
non emerge nessun elemento atto a quantificare il lasso di tempo in cui l'automobile
dell'insorgente è rimasta ferma sul marciapiede, ad appurare il motivo della
fermata o a confutare altrimenti la versione dei fatti addotta
dall'interessato;
che l'agente denunciante,
nelle sue contro-osservazioni del 21 agosto 2002, riconosce per altro di non
essersi neppure fermato ad apporre un avviso di contravvenzione sul veicolo per
non ostacolare il traffico, ciò che impedisce in definitiva di accertare se
l'insorgente abbia effettivamente violato le prescrizioni enunciate all'art. 41
cpv. 1bis ONC;
che in simili evenienze si
giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al
prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale
del 2 ottobre 2002;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
_______ _______ _______, _______,
Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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