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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.22
Data decisione, Autorità:
23.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.22/AMM
21471/904
Bellinzona
23
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 17 settembre 2002
presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 25 settembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
13 settembre 2002, ha inflitto ad __________ __________ una multa
di fr. 160.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le
spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 7 luglio 2002 in territorio
di __________:
"Alla guida della
motoleggera __________ non osservava un segnale indicante
'divieto di circolazione' e trasportava abusivamente due passeggeri in modo irregolare";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 30 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 63
cpv. 1 ONC;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 17 settembre 2002
nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
25 settembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "divieto di circolazione" indica che, per
principio, la circolazione è vietata a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);
che, riguardo al trasporto di
persone, sui motoveicoli può prendere posto un solo passeggero, il quale deve
sedersi a cavalcioni e deve poter utilizzare predellini o il poggia piedi (art.
63 cpv. 1 OSS, che concreta il principio espresso dall'art. 30 cpv. 1 LCS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per l'inosservanza di un
divieto generale di circolazione e per il trasporto di passeggeri in numero
superiore ai posti consentiti l'elenco delle multe allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS __________) commina sanzioni pecuniarie
di fr. 100.–, rispettivamente di fr. 60.–;
che la Sezione della
circolazione ha punito l'interessato, come detto, per non avere osservato un
segnale indicante "divieto generale di circolazione" e per aver
trasportato due passeggeri sulla propria motoleggera;
che, in merito alla prima
infrazione, l'insorgente si prevale di asserite garanzie verbali ricevute da un
agente della polizia comunale secondo cui "tutti i domiciliati ad
__________ possono transitare" sulla strada in oggetto (ricorso, a
metà);
che invano si cercherebbe
tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto ad avvalorare le
affermazioni del ricorrente;
che da un rapporto allestito
il 15 agosto 2002 dalla Polizia cantonale si evince anzi come uno degli agenti
nominati dal ricorrente "ha negato categoricamente di avere concesso una
qualsivoglia autorizzazione … essendo il divieto di circolazione di carattere
generale";
che su questo punto il gravame
è destinato perciò all'insuccesso;
che, sul trasporto abusivo di
due passeggeri, il ricorrente sostiene di essere in regola giacché – stando
alla licenza di circolazione – la motoleggera sarebbe adibita al trasporto di
due persone (ricorso, in alto, con rinvio all'allegato C);
che il numero dei posti
indicati nell'evocata licenza di circolazione comprende tuttavia, con ogni evidenza,
anche il conducente, ragion per cui il documento non può essere ragionevolmente
interpretato in favore della tesi ricorsuale;
che non giova neppure
all'interessato far valere di essere transitato di notte "in una
stradina di campagna" (ricorso, loc. cit. e in basso), ove appena si
consideri come la circolazione in tre su una motoleggera è già atta – di per
sé – a compromettere la sicurezza dei passeggeri, e ciò a prescindere dall'assenza
di altri veicoli nelle immediate vicinanze;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 160.–, conformemente
a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari,
per non avere osservato un divieto generale di circolazione e per avere
trasportato abusivamente due passeggeri sulla propria motoleggera;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 30 cpv. 1
e 90 n. 1 LCS, 63 cpv. 1 ONC, 18 cpv. 1 OSS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
__________ __________, __________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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