AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.7
Data decisione, Autorità:
18.02.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.7
Lugano
18 febbraio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per stature sul ricorso per cassazione del 4 febbraio 2004 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 19 dicembre 2003 dalla Corte delle assise criminali in
Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________), non ricorrente;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso per cassazione di __________;
- Il giudizio sulle spese e
sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 maggio 2003 gli agenti della polizia cantonale sono stati informati
da colleghi zurighesi che a Lugano sarebbero arrivati due corrieri di cocaina
provenienti dal Sudamerica. In effetti, raggiunta Zurigo, nel primo pomeriggio
i due avevano preso il treno per Lugano. L'uno di loro, identificato grazie
alla lista dei passeggeri dell'aereo come __________, aveva poi occultato la
cocaina in uno zainetto, riposto nella cassetta di sicurezza n. 42 della stazione,
seguendo le istruzioni dategli dal secondo, a quel momento non ancora
identificato. Entrambi avevano poi trascorso la notte all'Hotel __________. Le
schede dell'albergo hanno permesso agli agenti di identificare il secondo uomo
nella persona di __________. Quella stessa notte la polizia ha sostituito lo
stupefacente celato nello zaino con farina. Il mattino seguente i due sono
tornati alla stazione per fare rientro a Zurigo. Prima di partire __________,
su invito dell'altro, ha tentato di prolungare, inserendo una moneta, il tempo
disponibile della cassetta di sicurezza, senza però riuscirvi, verosimilmente
perché la cassetta era stata aperta durante la notte dalla polizia. I due sono
quindi stati arrestati sul treno, a Bellinzona. __________ era in possesso
della chiave della cassetta, che doveva essere consegnata all'organizzazione
del traffico, il compito dei due essendo terminato con il deposito della droga
in stazione.
B. L'inchiesta
ha permesso di accertare che la spedizione riguardava 7 kg e 835.15 g di
cocaina con un grado di purezza variante tra il 76.81 e il 77.25%. La droga
proveniva dalla Bolivia ed era stata fatta entrare in Argentina, dove
l'organizzazione dedita al narcotraffico, coordinata nella ricerca dei corrieri
da un certo __________, l'aveva diramata alla volta dell'Europa (Spagna,
Francia, Svizzera e verosimilmente Italia) per il tramite dei due uomini, la
cui attività sul posto era diretta da tale __________. Il ricavo della vendita
sarebbe poi stato fatto rientrare in Argentina attraverso la Spagna, in parte
grazie agli stressi corrieri, segnatamente __________. Le indagini hanno
consentito altresì di stabilire che __________ aveva raggiunto la Svizzera proveniente
dall'Argentina già il 12 maggio 2003. Nei giorni precedenti l'arrivo di
__________ egli si era incontrato con __________ ed __________ (un altro corriere
di droga), con i quali aveva anche compiuto un sopralluogo alla stazione di Lugano
e una ricognizione dell'albergo dove avrebbe pernottato con __________.
C. Con sentenza del 19 dicembre 2003 la Corte delle assise criminali
di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di
violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti siccome commessa,
tra l'altro, agendo come membri di un banda costituitasi per esercitare il
traffico internazionale di cocaina, per avere il 21 e 22 maggio 2003, in
correità fra loro e con terzi, trasportato da Zurigo a Lugano, detenuto e
depositato 7 kg e 836.15 g di cocaina (con un grado di purezza variante tra il
76.81 e il 77.25%) destinata alla vendita e sequestrata dalla polizia. In
applicazione della pena, essa ha condannato __________ a 5 anni e __________ e
a 4 anni di reclusione, entrambi con l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni.
D. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 22 dicembre
2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, presentata il 4 febbraio successivo, egli
chiede che la pena a suo carico sia ridotta da 5 a 4 anni di reclusione o, in
subordine, che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati a
un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio. Il ricorso non è
stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente censura l'entità della pena infittagli, rimproverando
alla prima Corte di avere trascurato la gravità soggettiva della condanna, che
lo priva per molto tempo della famiglia, e in particolare del figlio
__________, bisognoso di cure. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del
reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle
condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio
fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente
e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della
negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato,
entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda e cosi via. Per quanto riguarda l'autore, in specie,
occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione
ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti
e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del
reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli
inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con
rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113). Nella commisurazione della pena il
giudice fruisce poi di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione
penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga
fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP,
disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare abuso del
potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a
pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107
consid. 1 pag. 109).
- In concreto la Corte delle assise criminali ha rilevato
anzitutto, nel commisurare la pena, che la colpa di entrambi gli imputati era
molto grave, sia per la quantità di droga trasportata, sia per la loro
appartenenza a un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di
stupefacenti. Più grave appariva comunque – ha proseguito la Corte – la colpa
del ricorrente. Di buona formazione, reclutato per primo, nel luglio del 2002,
egli non si è “sporcato le mani” agendo personalmente come corriere, ma ha
procurato a __________ almeno tre interessati. Quando __________ è partito la
prima volta dall'Argentina, gli altri due avevano già intrapreso un paio di
viaggi a testa e il ricorrente aveva già ricevuto la metà del compenso pattuito
per il solo fatto di avere compiuto la mediazione. Egli si era attivato
inoltre per procacciare un passaporto a __________, per consentire a quest'ultimo
l'espatrio con la doga e ha sempre mantenuto i contatti con __________ in
Svizzera, di cui si è guadagnato la fiducia partecipando a un sopralluogo del
28 maggio 2003.
E
__________ si fidava di lui, al punto da lasciarlo solo a gestire l'operazione
il giorno in cui __________ è arrivato in Svizzera con la cocaina. Di nuovo il
ricorrente aveva poi fornito a __________ i pantaloni da surf che sarebbero
serviti per nascondere il denaro da far rientrare in Argentina e sempre lui aveva
mantenuto i contatti con l'organizzazione, tant'è che quando __________ ha
depositato lo zainetto alla stazione egli si è appartato in una cabina
telefonica, in modo da controllare l'amico senza dare nell'occhio. Egli stesso
si era poi fatto consegnare la chiave della cassetta di sicurezza, dopo avere
invitato l'amico a inserire un'altra moneta. Il ricorrente ha svolto perciò,
secondo la Corte di assise, un ruolo più importante del correo, con compiti
organizzativi di rilievo. Quanto all'aspetto soggettivo, entrambi gli imputati
sapevano di trafficare una notevole quantità di cocaina destinata alla vendita
e di appartenere a un'organizzazione criminale dedita al commercio
internazionale di stupefacenti (sentenza, pag. 23 e 24).
Nel
vagliare le circostanze attenuanti, la Corte di merito ha riconosciuto che
entrambi gli accusati provengono da un paese ove la situazione economica è
estremamente difficile. Non ha ravvisato però gli estremi della grave angustia
invocata dal ricorrente (art. 64 cpv. 2 CP), non ritenendo che questi si
trovasse in un'indigenza tale da giustificare una sorta di stato di necessità.
Della precaria condizione economica degli imputati la Corte ha tenuto conto,
nondimeno, nell'ambito dell'art. 63 CP. A favore degli imputati essa ha
considerato, nel quadro dell'art. 63 CP, anche la collaborazione prestata
ancorché non immediata. Infine i primi giudici hanno valutato, a favore del
ricorrente, l'incensuratezza in Svizzera e in Argentina, la difficile
situazione economica e familiare, la menomazione fisica (riduzione della mobilità
di un braccio nella misura del 40%) e il buon comportamento processuale. Le
stesse circostanze attenuanti sono state riconosciute a __________. Donde, in
sintesi, la condanna a 5 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per
15 anni. A __________, che ha svolto un ruolo minore, la prima Corte ha
inflitto 4 anni di reclusione, sempre con 15 anni di espulsione dal territorio
svizzero (sentenza, pag. 24 seg.).
- Il ricorrente non pretende che la Corte di assise gli abbia irrogato
una pena esageratamente severa alle luce della circostanze aggravanti e
attenuanti esposte nella sentenza impugnata. A ragione. Coinvolto in un
importante traffico di droga gestito da un'organizzazione criminale dedita al
traffico internazionale di cocaina con ruoli che non possono essere definitivi
di second'ordine, egli non poteva contare su speciale clemenza, nonostante
l'incensuratezza, la difficile situazione finanziaria e, in generale, le
difficili condizioni personali e familiari. Tali aspetti favorevoli non bastavano
infatti a giustificare una massiccia riduzione della pena. Il ricorrente
sostiene nondimeno che la condanna inflittagli debba essere ridotta di un anno
per tenere conto della sua particolare sensibilità alla pena dovuta al fatto di
espiare la prigione lontano dai familiari, senza poter beneficiare dei
privilegi riservati ai detenuti in relazione diretta e personale con la
famiglia, e senza poter stare vicino al figlioletto bisognoso di cure e di
programmi scolastici speciali.
a) Dottrina e giurisprudenza (v. al riguardo Wiprächtiger in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2002, n.
95 ad art. 63) hanno già avuto modo di rilevare che la pena commisurata in base
al criterio della colpa può nondimeno essere diversa secondo la sensibilità
dell'imputato (Strafempflindlichkeit). Di di fronte a colpe equivalenti
la pena dev'essere fissata perciò non in funzione della durata (gleich hoch),
bensì della durezza (gleich schwer). Con la sentenza 6S.703/1995 del 26
marzo 1996 il Tribunale federale ha precisato in ogni modo che la sensibilità
alla pena giustifica una riduzione solo qualora sussistano valide ragioni per
derogare al principio dell'unitarietà (Grundsatz der einheitlichen
Leidempfindlichkiet), come ad esempio nel caso di condannati che soffrano
di lesioni cerebrali, di gravi malattie, di psicosi conseguenti allo stato di
detenzione o che siano sordomuti (Wiprächtiger,
loc. cit.). Per non snaturare il precetto della parità di trattamento e per
evitare indebiti privilegi occorre dunque dar prova di riserbo nel concedere
riduzioni di pena fondate sulla sensibilità soggettiva del condannato (Wiprächtiger, loc. cit.). I casi più
frequenti riguardano la situazione familiare del detenuto. Se non che, nella
sentenza appena citata il Tribunale federale non ha considerato come motivo di
sensibilità alla pena il matrimonio contratto dal condannato, rilevando che se
una pena di lunga durata può toccare duramente il detenuto coniugato, ciò si
riconduce pur sempre alla gravità della colpa. In una sentenza del 21 febbraio
2000 (6S.5/2000) il Tribunale federale ha ribadito tale concetto, riconoscendo
tuttavia le premesse per una riduzione di pena nel caso di un detenuto cui era
nato un figlio 15 giorni dopo l'udienza davanti al tribunale di primo grado (Wiprächtiger, op. cit., n. 96 ad art.
63 CP).
b) Nella fattispecie la Corte di assise non si è espressa sulla pretesa
sensibilità alla pena dell'imputato, quantunque il difensore avesse sollevato
l'argomento (sentenza, pag. 6). Essa ha sì evocato la difficile situazione
familiare del soggetto elencando le circostanze attuanti riconosciute, ma non
ha indicato in che misura né per quali specifici motivi essa abbia tenuto conto
di quel fattore (sentenza, pag. 27). Ora, nonostante la sentenza sia poco
esplicita al riguardo, resta il fatto che il cenno della prima Corte alla
difficile situazione familiare dell'imputato può riferirsi solo agli aspetti
correlati al matrimonio di lui in Argentina, al suo ruolo di genitore e alle
condizioni di salute del figlio secondogenito, di sette anni (sentenza, pag.
8). Del resto, le altre circostanze attenuanti – incensuratezza, difficoltà
economiche, invalidità – sono enunciate a parte. Ora, che la carcerazione in
Svizzera sia suscettiva di arrecare al ricorrente la sofferenza di non poter seguire
il figlio bisognoso di attenzioni, cure mediche e sostegno psicologico
(memoriale, pag. 4) è verosimile. Non si può dire tuttavia che infliggendo al
ricorrente 5 anni di reclusione per la gravità del reato, il grado di colpa e
il ruolo da lui svolto nel traffico di droga, la prima Corte abbia dato prova
di ingiustificata durezza, tanto meno ove si consideri che nel valutare se la
sensibilità dell'imputato alla condanna debba incidere sulla commisurazione
della pena occorre procedere con riserbo. In concreto gli argomenti addotti dal
ricorrente sono senz'altro rispettabili, indipendentemente dal fatto che i suoi
rapporti con la moglie appaiano poco chiari (al momento dell'arresto l'imputato
intratteneva una relazione con un'altra donna: sentenza, pag. 9), ma non
bastano a giustificare ulteriori benefici. La prospettata riduzione di pena (un
anno) rischierebbe anzi di privilegiare il ricorrente rispetto ad altri
detenuti stranieri che, lontani da casa e dagli affetti familiari, scontano
carcerazioni di lunga durata versando in situazioni analoghe.
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono
posti a carico del ricorrente.
Intimazione a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, __________;
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, __________;
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Ministero
Pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6857 Taverne;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle opere sociali, Segreteria generale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– Direzione
del Penitenziario cantonale __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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