Cassation appeal dismissed for insufficient arbitrariness reasoning

17.2004.61Outro Tribunal26 de nov. de 2004Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Public Prosecutor appealed in cassation against an acquittal for drunk driving, arguing that the trial judge had wrongly relied on a written statement by a third person who had not been heard as a witness. The court held that the appeal was inadmissible because the prosecutor failed to allege and explain arbitrariness in the trial court's assessment of the evidence. It reiterated that cassation is a pure question of law and that a mere disagreement with the evidentiary assessment is insufficient. The appeal was rejected, and costs of CHF 500 were charged to the State.

Sumário Omnilex

Art. 288 lett. a e b CPP; art. 188 lett. c e 295 cpv. 1 CPP: il ricorso per cassazione è rimedio di mero diritto e l'accertamento dei fatti, rispettivamente la valutazione delle prove, è censurabile solo per arbitrio, che deve essere specificamente motivato e risultare nel risultato. Non basta contrapporre una diversa lettura degli atti o sostenere che un testimone avrebbe dovuto essere escusso per rendere più affidabile la prova; occorre mostrare perché l'apprezzamento del primo giudice sia manifestamente insostenibile. Una semplice dichiarazione scritta di terzo non è di per sé inutilizzabile senza preventiva audizione come teste; decisivo è l'esame della complessiva attendibilità probatoria. La censura che si limita a un rilievo appellatorio è improponibile (consid. 1-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2004.61

Data decisione, Autorità: 26.11.2004, CCRP

Titolo: possibilità del giudice di fondare il suo convincimento su dichiarazioni scritte di terzi senza avere preventivamente sentito questi ultimi come testi (art. 121 segg. CPP) - valutazione della prova - ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio - esigenze di motivazione

Incarto n. 17.2004.61

Lugano 26 novembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 novembre 2004 presentato dal

Procuratore pubblico del Cantone Ticino

contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

__________,

__________, impiegato

(patrocinato dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto: A. Con decreto di accusa del 5 luglio 2004 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di guida in sta­to di ebrietà per avere, il 30 maggio 2004, condotto a Locarno una Volvo (TI __________) con un tasso di alcolemia compreso fra l'1.81 e il 2.15 g ‰. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di

fr. 1200.–. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21 ottobre 2004 il giudice della Pretura penale ha prosciolto __________ dall'accusa, caricando tasse e spese allo Stato.

B. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto lo stesso giorno una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del 17 novembre 2004 egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

In diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 188 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 31 pag. 178 con rinvii).

  1. Il Procuratore pubblico si duole che il giudice della Pretura penale abbia prosciolto l'accusato in base a una dichiarazione del 18 ottobre 2004, inviata alla Pretura penale la vigilia del dibattimento, nella quale un certo __________ attestava di avere guidato lui medesimo l'automobile dell'accusato da Riazzino (discoteca __________) a Locarno (prima alla polizia comunale e poi al Pronto soccorso), dopo essere stati aggrediti entrambi da un gruppo di giovani all'uscita della discoteca, e ciò su desiderio dell'accusato, il quale ammetteva di avere bevuto. A parere del Procuratore pubblico, il primo giudice ha conferito valore di prova alla dichiarazione e l'ha usata ai fini della sentenza senza nemmeno avere sentito l'estensore dello scritto, violando così norme essenziali di procedura. Eppure – secondo il Procuratore – l'assunzione come teste del dichiarante (art. 121 segg. CPP) era l'unica via procedurale corretta. Prendendo irritualmente e inspiegabilmente per buona tale attestazione, il giudice della Pretura penale ha equiparato a un mezzo di prova la semplice dichiarazione di un terzo.

  2. Intanto v'è da domandarsi se la doglianza non sia tardiva. Secondo l'art. 288 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammissibile per vizi di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile”. Nel caso in esame risulta che il 20 ottobre 2004 (la vigilia del dibattimento) l'accusato ha trasmesso per fax alla Pretura penale una sua lettera con acclusa copia della nota dichiarazione rilasciata da __________, impegnandosi a produrre l'originale dell'allegato al dibattimento. Avesse ricevuto copia di tale comunicazione il giorno medesimo (come afferma l'accusato), il Procuratore pubblico avrebbe dovuto reagire senza indugio. Non è dato tuttavia di sapere quando il Procuratore pubblico sia entrato in possesso della copia. Sta di fatto che, al più tardi, egli avrebbe potuto far valere la necessità di sentire il testimone al dibattimento. Se non che, avvalendosi dell'art. 274 cpv. 2 CPP, egli aveva comunicato già da tempo alla Pretura penale di non voler presenziare all'udienza. Non risultando egli sapere che l'accusato aveva inviato la dichiarazione di __________ alla Pretura, addebitargli una tardiva reazione significherebbe addossargli tutti i rischi della mancata comparsa, per quanto ciò sia previsto dal legislatore.

  3. In realtà la questione non dev'essere approfondita oltre. Nemmeno il Procuratore pubblico pretende infatti – a ragione – che un qualsivoglia principio di procedura impedisca al giudice di fondarsi su dichiarazioni scritte di terzi senza avere previamen­te sentito questi ultimi come testimoni (art. 121 segg. CPP). Il ricorrente insiste sulla necessità di escutere persone come __________ perché ciò consentirebbe al giudice di acquisire una prova sicura, specie in processi indiziari come quello in esame, nell'ambito dei quali una deposizione può acquisire importanza decisiva di fronte alle contrastanti versioni dell'accusato e della polizia. Anche il primo giudice tuttavia si è posto il problema, domandandosi se il fatto di non avere citato __________ come testimone al dibattimento ne potesse inficiare la credibilità, ma ha scartato l'ipotesi. E ciò dopo avere vagliato la versione dei fatti esposta dall'accusato al dibattimento, dopo avere ricordato i trascorsi di lui come automobilista (nessuna condanna per guida in stato di ebrietà), dopo avere considerato certe sue potenziali compromettenti affermazioni fatte alla polizia e al medico del Pronto soccorso dell'Ospedale di __________ prima di essere formalmente interrogato, attribuendole allo stato confusionale conseguente all'eccesso di bevande alcoliche, dopo avere ponderato la motivazione addotta dall'accusato per giustificare la mancata conoscenza da parte sua di __________ e, in particolare, dopo avere sottolineato la fragilità del castello accusatorio. Nelle circostanze descritte incombeva al Procuratore pubblico spiegare perché, assolvendo l'imputato, il primo giudice avrebbe apprezza­to le prove con arbitrio (sopra, consid. 1). Invece egli non accenna ad arbitrio di sorta, limitandosi a ribadire che __________ andava sentito in aula come testimone per poter essere creduto. Manifestamente appellatorio, così com'è motivato il memoriale, non adempie i requisiti di un ricorso per cassazione. Deve quindi essere dichiarato improponibile.

  4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e, vista sulle spese, la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 100.–

fr. 500.–

sono posti a carico dello Stato.

Intimazione:

– Procuratore pubblico Antonio Perugini, Lugano;

– __________;

– avv. __________;

– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

– Ministero Pubblico della Confederazione, Berna;

– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;

– Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

cassation appealarbitrarinessevidence assessmentwritten statementwitness examinationinadmissibilityprocedural costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal was admissible despite the way the alleged procedural defect was raised.

Decisão extraída

The complaint was not properly reasoned as a cassation ground and was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

A cassation appeal may challenge facts only for arbitrariness, and the prosecutor merely repeated his own view that the declarant should have been heard as a witness. He did not explain why the trial judge's assessment was arbitrarily unsustainable.

Questão jurídica principal

Whether the trial judge could rely on a written statement from a third party without first hearing the author as a witness.

Decisão extraída

The court stated that no procedural principle barred reliance on such a written statement in itself.

Fundamentação extraída

The decisive point was not a formal prohibition but whether the trial court's appreciation of all the evidence was arbitrary; the prosecutor failed to show that it was.

Questão jurídica principal

Allocation of procedural costs on cassation.

Decisão extraída

Costs were imposed on the State.

Fundamentação extraída

Costs follow the unsuccessful party; here the appeal was inadmissible.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.