AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.9
Data decisione, Autorità:
27.03.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.9
Lugano
27 marzo 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4
febbraio 2003 presentato da
__________,
e
__________,
contro
il decreto di stralcio (recte: sentenza)
emanato il 30 gennaio 2003 dal giudice della Pretura penale nei loro
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 29 aprile 2002 il Procuratore pubblico ha
dichiarato __________ e __________ autori colpevoli di atti contro la pubblica
incolumità per avere omesso di custodire adeguatamente il cane della stessa
__________, in particolare per non avere, __________, impedito che il cane
uscisse dalla sua proprietà a __________ e si avventasse su __________ (la
quale passava sulla pubblica via) e per non avere, __________, preso le misure
atte a impedire che il cane aggredisse terzi, nonostante quanto era già
accaduto nel passato. Il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e
__________, inoltre, autori colpevoli di lesioni colpose per avere, omettendo
di custodire adeguamente il cane e impedendo che esso aggredisse __________,
procurato per negligenza a quest'ultima le lesioni descritte da un certificato
medico. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la
condanna di entrambi gli accusati a 10 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per due anni. Il decreto di accusa, intimato per raccomandata
il 29 aprile 2002, è tornato però al Ministero pubblico il 10 maggio successivo
con la menzione “non ritirato”. Il 4 giugno 2002 il Ministero pubblico ha
apposto sul decreto di accusa l'attestazione di passaggio in giudicato.
B. Con scritto del 13 giugno 2002 __________ e __________ hanno
rinviato al Ministero pubblico due richieste di pagamento (relative alle spese
processuali) notificate loro il 6 giugno precedente, asserendo di non avere
ricevuto alcun atto che giustificasse la pretesa. Il Ministero pubblico ha
comunicato il 18 giugno 2002 ai coniugi __________ che il 29 aprile 2002 era
stato intimato loro il decreto di accusa emanato quello stesso giorno,
ritornato però al mittente siccome “non ritirato”. Sempre il 18 giugno 2002 il
Ministero pubblico ha trasmesso per informazione alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, il decreto di accusa, con la precisazione che i destinatari
non avevano ritirato le raccomandate loro dirette, sicché il decreto di accusa
era passato in giudicato. Il 24 giugno 2002 __________ e __________ hanno comunicato
al Ministero pubblico di avere informato per scritto alla fine di aprile del
2002 l'Ufficio postale di __________ che sarebbero stati assenti all'estero
fino al 19 maggio del 2002, sottolineando di non avere ricevuto l'invio postale
contenente il decreto di accusa e sollecitandone la trasmissione.
C. Con lettera del 4 luglio 2002 il Ministero pubblico ha domandato
alla posta se i coniugi __________ avessero dato ordine di trattenere la
corrispondenza o avessero dato una disposizione che impedisse o prorogasse il
termine per la consegna delle raccomandate. L'8 luglio 2002 la posta ha
comunicato al Ministero pubblico che, a dispetto delle verifiche, non risultava
che gli interessati avessero dato ordine alcuno e che pertanto gli invii in
questione, giunti all'ufficio il 30 aprile 2002, erano stati rispediti al
mittente il 10 maggio 2002.
D. Il 10 luglio 2002 il Ministero pubblico ha inviato a __________ e
__________ il decreto di accusa emanato il 29 aprile 2002, come pure la lettera
della posta. Con scritto del 18 luglio 2002 al Ministero pubblico i coniugi
__________ hanno mantenuto la loro versione dei fatti, allegando una loro
lettera del 15 luglio 2002 in cui significavano alla posta di avere informato
l'ufficio postale di __________ della nota circostanza e di ritenere scorretto
il ritorno al mittente dei due invii, che andavano fatti seguire alla casella
postale __________. Il 22 luglio 2002 il Ministero pubblico ha sollecitato
chiarimenti alla posta, la quale il 6 agosto 2002 ha confermato che nessun
ordine di trattenuta era stata introdotto dai coniugi alla fine di aprile del
2002 e che la richiesta di far seguire le raccomandate alla nota casella
postale, risalente al 20 febbraio 1997, era scaduta dopo 12 mesi. Il 10 agosto
2002 __________ e __________ hanno comunicato alla posta di non condividere
tale punto di vista, sostenendo che in assenza di pattuizione contraria
l'accordo del 20 febbraio 1997 doveva ancora ritenersi valido.
E. Con decreto del 30 gennaio 2003 il giudice della Pretura penale ha
stralciato dai ruoli il procedimento per tardività dell'opposizione,
dichiarando esecutivo il decreto di accusa emanato il 29 aprile 2002 nei
confronti di __________ e __________. Costoro hanno impugnato tale decisione
con ricorso del 4 febbraio 2003, chiedendone l'annullamento. Trasmesso per
competenza alla Corte di cassazione e di revisione penale, il ricorso non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è in realtà una sentenza, non un decreto di
stralcio. Nella misura in cui un tribunale dichiara irricevibile un rimedio
giuridico per tardività, esso accerta la mancanza di un presupposto
processuale. Non emana quindi un mero decreto, ma una decisione di non entrata
in materia. Sotto questo profilo la decisione impugnata è effettivamente un
atto suscettibile di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
-
Secondo
l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'accusato o la parte civile che intende opporsi
a un decreto di accusa deve presentare opposizione scritta al Procuratore
pubblico entro 15 giorni dall'intimazione del decreto medesimo, senza di che le
proposte contenute in quest'ultimo acquistano forza di giudicato. Quanto alle intimazioni,
l'art. 7 CPP prevede che esse avvengono per invio postale o per mezzo di
usciere (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di
procedura civile (cpv. 2). Di regola una notificazione avviene dunque per
invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai
regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone
la notifica ha luogo mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in
cui esso dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso
di assenza il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un
suo impiegato (art .120 CPC).
-
In DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto
modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene
notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se
l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette
giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale,
sempre che il destinatario dovesse contare sulla notifica (cfr. anche DTF 123
III 492 consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv.
1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge su servizio delle poste del 1° settembre
1967 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'ordinanza delle poste
del 29 ottobre 1997 (OPA), segnatamente con l'art. 13 OPA. Il termine di
giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali del
servizio postale. Mantiene perciò tutte le sue attribuzioni (DTF 127 I 31
consid. 2b pag. 34).
-
Richiamando la citata giurisprudenza, il giudice della Pretura penale
ha ritenuto che in concreto la notificazione dei decreti di accusa sia
validamente intervenuta il settimo e ultimo giorno di giacenza delle
raccomandate all'ufficio postale di __________. Ha dichiarato quindi tardiva
l'opposizione degli interessati, soggiungendo che l'accordo risalente al 20
febbraio 1997 di __________ con l'ufficio medesimo non bastava a procrastinare
il termine di notifica. Ciò valeva a maggior ragione per __________, estranea
all'accordo. Per di più, gli accusati erano stati informati dal Ministero
pubblico al più tardi il 24 giugno 2002 dell'avvenuta intimazione del decreto
di accusa, ragion per cui essi avrebbero potuto rendersi conto già allora della
pretesa irregolarità ove appena avessero dato prova della diligenza richiesta
dalla circostanze. Invece essi avevano aspettato più di venti giorni prima di
reagire, il che rendeva ulteriormente intempestiva la loro opposizione.
-
I ricorrenti contestano qualsiasi negligenza, invocando la lettera
da loro inviata il 24 giugno 2002 al Ministero pubblico con la quale
comunicavano di essere stati assenti all'estero fino al 19 maggio 2002,
circostanza di cui l'ufficio postale di __________ era a conoscenza sin dalla
fine di aprile. Se non che, tale giustificazione non giova. A prescindere dal
fatto che i ricorrenti non hanno dimostrato di avere introdotto richiesta
alcuna all'ufficio postale di __________, il mancato ritiro della corrispondenza
per pretesa assenza all'estero non impediva la notifica dei decreti di accusa,
quand'anche i destinatari avessero esortato l'ufficio a trattenere la
corrispondenza. Costoro sapevano che a loro carico era stato aperto un
procedimento penale. Anche se avessero chiesto all'ufficio di trattenere la
corrispondenza, quindi, le due raccomandate sono state validamente notificate
l'ultimo dei sette giorni di deposito (DTF 127 I 31 consid. 3b pag. 34, 123 III
492 consid. 1 pag. 493 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1P.160/1994
del 2 settembre 1994 in re S., consid. 2c). Quanto all'accordo del febbraio
1997 secondo cui le raccomandate non ritirate da __________ dovevano essere
fatte seguire, dopo il termine di giacenza, alla casella postale __________
(anziché ritornate al mittente), a supporre che fosse valido, esso non impediva
– con ogni evidenza – la notifica del plico raccomandato l'ultimo giorno del
termine medesimo. Anche sotto questo profilo il ricorso deve perciò essere disatteso.
-
Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
- Intimazione
a:
– __________;
– __________;
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Ministero
pubblico, 6900 Lugano;
– Pretura
penale, 6500 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster