AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.77
Data decisione, Autorità:
23.01.2004, CCRP
Incarto n.
17.2003.77
Lugano
23 gennaio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione del 16 dicembre 2003 presentato da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 13 novembre 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 23 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autrice colpevole di ripetuto furto di lieve entità per
avere, tra il gennaio e il febbraio del 2003, ripetutamente sottratto capi di
vestiario e altri articoli a scopo di indebito profitto in almeno tre
occasioni, in danno del supermercato __________, da sola o unitamente a
__________, per un ammontare imprecisato. La refurtiva recuperata è consistita
in una felpa, un giacchettino, una dolcevita e altra merce per un valore
complessivo di fr. 89.30. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico
ha proposto la condanna dell'accusata a 10 giorni di arresto, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di un anno. Al decreto di accusa
__________ ha presentato opposizione.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 13 novembre 2003 il
giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena
contenute nel decreto di accusa. Contro tale giudizio __________ ha inoltrato
il 17 novembre 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 16 dicembre successivo,
essa chiede il proscioglimento da ogni imputazione. Il ricorso non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile
o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento
serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.
371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta
dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
-
La ricorrente ricorda anzitutto di essere stata processata per ripetuto
furto di lieve entità in relazione a episodi avvenuti nel grande magazzino
__________ all'inizio del 2003. Sostiene di essere stata ascoltata durante la
fase delle indagini dalla polizia in modo assillante e di essersi trovata in
una situazione di stress, in cui si è sentita costretta a sottoscrivere verbali
non veritieri. Di tale circostanza essa avrebbe informato il giudice della
Pretura penale nel corso del dibattimento. Ribadendo la propria estraneità ai
fatti, la ricorrente fa valere in sintesi che il giudizio impugnato si fonda
sulle dichiarazioni da lei rese alla polizia in condizioni psicologiche precarie,
sulla chiamata in correità della coimputata __________ e sulla
videoregistrazione del servizio interno del grande magazzino. La conclusione
che ne è derivata, a suo parere, è però conseguente a un arbitrario
accertamento dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove.
-
Il giudice della Pretura penale ha accertato che, dal 1995 sino ai
fatti oggetto del procedimento penale la ricorrente ha lavorato in qualità di
cassiera per il grande magazzino __________. Assegnata inizialmente al reparto
alimentari nel sottopiano, dopo cinque anni essa è stata trasferita per motivi
di salute al secondo piano, ove addetta alla cassa era __________. Questa è
stata notata tra la fine del 2002 e l'inizio 2003 da una collega mentre
prelevava dagli scaffali una maglietta in modo sospetto. Donde l'avvio di
un'indagine e il posizionamento di una telecamera di controllo diretta verso la
cassa. È risultato così che __________ si appropriava di capi d'abbigliamento
esposti, depositandoli in un cassetto sotto la cassa, e li prendeva con sé al
momento di partire senza rispettare le direttive del regolamento del personale.
È emerso altresì che la ricorrente sarebbe stata al corrente di ciò e avrebbe
collaborato. Il 28 febbraio 2003 i responsabili dell'emporio sono intervenuti,
fermando con l'aiuto della polizia le due dipendenti.
Sempre
stando alla sentenza impugnata, nel corso degli interrogatori di polizia la
ricorrente ha ammesso di avere sottratto merce in tre occasioni dal negozio
senza pagarla, unitamente alla collega (sentenza, pag. 3 con riferimento al
verbale del 28 febbraio 2003). Essa ha dichiarato tra l'altro che quando
entrava in servizio per il secondo turno, dando il cambio a __________, essa
toglieva dagli scaffali i prodotti che le interessavano e li portava alla
cassa. Dopo averli controllati e avere tolto i dispositivi d'allarme, essa li
lasciava sul bancone della cassa in attesa che la collega, tolto l'abito da
lavoro, li mettesse in un sacchetto e li portasse con sé. Sempre a detta della
ricorrente, la merce sottratta veniva posta in una borsa di plastica con la
spesa regolarmente pagata alla cassa. L'indomani le due si spartivano poi gli
articoli sottratti. L'imputata ha ammesso di essere stata a conoscenza che i
sacchetti ritirati dalla collega contenevano anche prodotti impagati. Sentita a
sua volta dalla polizia, __________ ha confessato di avere commesso i furti
insieme con __________ (sentenza, pag. 4).
Al
dibattimento l'accusata ha cambiato completamente versione, affermando di non
avere mai rubato nulla e, con riferimento a un unico episodio, di essere
sempre stata convinta che nel sacchetto preso dalla collega vi fossero solo
oggetti a disposizione gratuita del personale o del cliente. Essa si è
lamentata altresì di essere stata sottoposta a un interrogatorio estenuante e
che gli inquirenti avevano assunto nei suoi confronti un atteggiamento
aggressivo e prevaricatore (sentenza, pag. 4). Ciò premesso, il giudice ha
confermato nondimeno il capo d'imputazione. Rilevato che l'interessata non è stata
in grado di recare alcuna prova a favore della sua nuova versione né delle
accuse alla polizia, segnatamente per quanto riguarda l'interrogatorio del 28
febbraio 2003, egli ha ritenuto che quella confessione fosse sincera, anche
perché ribadita a due riprese (sentenza, pag. 4 e 5). D'altro canto – egli ha
soggiunto – la confessione è avvalorata dalla chiamata in correità della
collega __________ e dalla videoregistrazione visionata in aula, da cui risulta
che i sacchetti contenenti gli articoli rubati erano prelevati da __________ in
presenza di lei. Anzi, in un'occasione la ricorrente medesima ha aperto il
sacchetto e l'ha passato alla collega. Quest'ultima, da parte sua, ha ritirato
l'opposizione al decreto d'accusa emanato a suo carico per gli stessi fatti
(sentenza, pag. 5 e 6).
A mente
del primo giudice, inoltre, la ricorrente non risulta in alcun modo essere stata
costretta a firmare la confessione. Anzi, essa ha avuto modo di precisare
partitamente i termini del suo coinvolgimento nella vicenda. Essa medesima ha
indicato con precisione, dipoi, dove si trovava la refurtiva e ha condotto gli
agenti al proprio domicilio, consegnando loro i vestiti rubati. Cognita della
lingua italiana, essa ha avuto modo di capire su che cosa vertesse l'inchiesta,
tant'è che il 28 febbraio 2003 ha sottoscritto una dichiarazione in cui
prendeva atto della possibilità di essere sentita e interrogata dal Procuratore
pubblico, facoltà della quale non si è avvalsa, a ulteriore dimostrazione del
fatto che nessuno l'aveva costretta a rilasciare una falsa confessione.
- Nella misura in cui si duole del modo in cui sarebbe stata interrogata
dalla polizia il 28 febbraio 2003, che l'avrebbe indotta a firmare la
confessione, la ricorrente solleva una censura inammissibile. Nella fase
predibattimentale, infatti, essa nulla ha eccepito circa la verbalizzazione da
parte degli inquirenti, benché le fosse stata offerta la facoltà di essere
sentita dal Procuratore pubblico (act. 1/10). Anzi, nemmeno si è opposta
all'uso in aula delle risultanze dell'istruzione formale nei dieci giorni a
lei assegnati dal giudice con ordinanza del 3 luglio 2003 (art. 227 cpv. 2
CPP), chiedendo unicamente con scritti del 18 luglio 2003 e del 7 novembre 2003
l'assunzione di determinate prove. Ne segue che l'accusata non ha sollevato il
preteso vizio di procedura “non appena possibile”, come prescrive l'art. 288
lett. b CPP.
Si
volesse da ciò prescindere, la ricorrente non dimostra lontanamente perché il
primo giudice sarebbe caduto in arbitrio escludendo che essa abbia confessato
per i condizionamenti a lei imposti dagli agenti nel corso degli interrogatori.
Essa si limita a richiamare un certificato medico del 21 novembre 2003 (successivo
alla sentenza impugnata) che attesta una sua sintomatologia di tipo
ansioso-depressivo legata a un vissuto di ingiustizia, rimprovera al primo
giudice di avere ignorato quanto da lei riferito in udienza, rileva che i
verbali di polizia denotano imprecisioni – segnalate al dibattimento – degne di
legittimi interrogativi, come per esempio l'inizio di un turno di lavoro alle
ore 13.45, circostanza non verificatasi. Se non che, per tacere del fatto che
il certificato medico in questione è improponibile, alle parti non essendo
consentito di produrre nuovi documenti in sede di ricorso (CCRP, sentenza del
6 maggio 2003 in re R., consid. 3 con richiami), gli argomento sollevati sono
di palese natura appellatoria, e come tale inadatti a far apparire il
convincimento del primo giudice, per il quale l'accusata ha riferito in modo
esauriente e perciò credibile i termini essenziali della fattispecie, come il
risultato di un'arbitraria valutazione delle prove. Carente di motivazione, in
proposito il ricorso si rivela ad ogni modo inammissibile.
-
A detta della ricorrente il primo giudice è caduto in arbitrio anche
considerando come indizio a suo carico la circostanza che __________ ha
ritirato l'opposizione al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti. Essa
sottolinea che il 4 novembre 2003 costei ha rilasciato una dichiarazione,
autenticata il 4 dicembre successivo dal segretario comunale di __________, in
cui la scagiona dalle accuse a lei rivolte. Fosse stata presente in aula,
__________ avrebbe senz'altro confermato ciò. L'argomento è di nuovo inammissibile.
La dichiarazione in rassegna è infatti allegata per la prima volta al ricorso
per cassazione, ciò che – come si è appena spiegato – non è lecito. Alla
ricorrente rimane se mai aperta, dandosi il caso, la via della revisione (art.
397 CP e 299 CPP), una volta che la presente sentenza sarà passata in giudicato.
-
La ricorrente assevera che nemmeno il filmato agli atti dimostra un
suo coinvolgimento nella vicenda, il fatto che essa abbia notato la collega
prendere taluni sacchetti ancora non dimostrando che essa sapesse del contenuto
e dell'origine furtiva della merce. L'obiezione è infondata. Il primo giudice
ha ritenuto che quanto si vede nella videoregistrazione – ossia __________
prendere davanti all'accusata taluni sacchetti contenenti articoli rubati –
costituisce un ulteriore indizio di colpevolezza, compatibile con le
confessioni delle due donne. Ciò non è per nulla arbitrario, ove si consideri
che nel filmato si scorge anche l'imputata aprire almeno una volta il cassetto
del bancone e a passare un sacchetto alla collega. Nessun arbitrio si ravvisa
perciò al proposito.
-
La ricorrente si duole altresì che con ordinanza del 5 settembre
2003 il primo giudice ha respinto le prove da lei notificate il 18 luglio
precedente (istanza ribadita poi il 7 novembre 2003). Ciò le avrebbe impedito
di difendersi adeguatamente, poiché i testimoni offerti (quasi tutti colleghi o
superiori diretti) avrebbero potuto confermare qual era la merce riservata per
prassi alle collaboratrici e quali erano i turni di lavoro. Inoltre, mediante
l'assunzione di regolamenti e contratti di lavoro essa avrebbe potuto dimostrare
come talune circostanze figuranti negli atti istruttori siano inesatte.
L'accusata lamenta anche di non aver potuto comprovare che alle ore 13.45
indicate nel verbale istruttorio del 28 febbraio 2003 (pag. 2) essa non poteva
essere nel negozio, non avendo mai avuto turni che cominciassero a quell'ora, e
di non aver potuto chiarire – facendo escutere il diretto interessato – la
presenza del marito durante la perquisizione a domicilio del 28 febbraio 2003.
Rifiutando quanto richiesto, il primo giudice avrebbe compiuto perciò un
arbitrario apprezzamento anticipato delle prove, privo della cautela che
dottrina e giurisprudenza impongono in tale valutazione.
a) Il diritto di essere sentito assicura – tra l'altro – la facoltà di
far assumere prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 115 Ia 8 consid.
25 pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testimoni a carico
e a discarico (DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale
prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3
let. d CEDU, sicché una sua eventuale inosservanza comporta la cassazione della
sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116
Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha avuto modo di
stabilire tuttavia che se per un verso – e per principio – l'imputato ha
diritto all'assunzione delle prove indicate, per altro verso l'autorità può
rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe
elementi di rilievo (DTF 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 V 157 consid. 1d
pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro
tali limiti il cosiddetto “apprezzamento anticipato delle prove” non viola la
garanzia di un equo processo enunciata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler
Kommentar zur Europäischen Menchenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con
rimandi; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re M., consid. 6).
b) In concreto risulta dal fascicolo processuale che il 18 luglio 2003
la ricorrente ha chiesto l'edizione dei contratti e dei piani di lavoro suoi e
di __________, come pure dei filmati che hanno determinato l'avvio del
procedimento penale, l'audizione delle venditrici-cassiere __________ e
__________, del marito __________, del gerente __________, dell'ex capo
cassiera __________, del gerente __________, delle dipendenti __________ e
__________. Con ordinanza del 5 settembre 2003 il giudice, preso atto delle
osservazioni del Procuratore pubblico, ha considerato i motivi addotti a sostegno
delle audizioni testimoniali assai generiche e non suscettibili – a un esame di
verosomiglianza – di apportare chiarimenti di rilievo, ritenendo la documentazione
agli atti sufficiente. Analogamente egli ha deciso per quanto atteneva alle
edizioni dei contratti e dei turni di lavoro, mentre ha ammesso il richiamo
della videocassetta in cui era stata ripresa l'imputata. Nondimeno, il 3
novembre 2003 egli ha ammesso – su richiesta della parte civile – l'escussione
di __________, allora gerente responsabile della filiale __________. Sempre dal
fascicolo processuale risulta che il 7 novembre 2003 l'accusata ha sollecitato
l'assunzione delle prove indicate nella sua precedente richiesta del 18 luglio.
Dal verbale dei dibattimento si evince infine che il giudice ha proceduto, tra
l'altro, all'audizione di __________ e che l'accusata ha prodotto il
regolamento del personale __________ relativo alla filiale di __________.
c) Rifiutando le rimanenti prove, il primo giudice non è caduto in
arbitrio e non ha quindi violato la garanzia di un equo processo. Le
circostanze che, secondo la ricorrente, andavano chiarite mediante l'assunzione
delle prove respinte dal giudice riguardavano la sua improbabile presenza
all'ora (13.45) figurante a pag. 2 del verbale del 28 febbraio 2003, l'altrettanto
improbabile presenza del marito durante la perquisizione a domicilio e – più in
generale – la prassi adottata per quanto concerne la merce riservata dalle
collaboratrici e i turni di lavoro delle dipendenti stesse. Se non che, mal si
comprende per quali ragioni il giudice dovesse indagare al riguardo, ove si
pensi che nei suoi due interrogatori, e in particolare nel primo, l'accusata
non ha solo riconosciuto gli addebiti, ma ha precisato anche tutto quanto si
riferiva alla sua attività delittuosa (compreso quanto era accaduto alle 13.45:
verbale citato, pag. 2). E le sue dichiarazioni sono risultate tanto
attendibili che gli inquirenti hanno recuparato a casa sua (poco importa se
alla presenza del marito o no) beni indebitamente sottratti. Non va poi trascurato
che la confessione litigiosa trova riscontro nell'originaria chiamata in correità
della collega __________. Pretendere in tali circostanze che le prove rifiutate
dal primo giudice avrebbero potuto sovvertire l'esito degli interrogatori
citati nella sentenza impugnata non è serio. Nella misura in cui è
ammissibile, il ricorso deve quindi essere disatteso.
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di coordinamente cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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