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Numero d'incarto:
17.2003.42
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.42
Lugano
4 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cocchi
Segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 21 luglio 2003 presentato da
__________,
(patrocinato dalla lic. iur. __________,
studio avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 26 giugno 2003 dal giudice della Pretura penale
nei suo confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 7 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria per avere, l'8 ottobre
2001, offeso a __________ l'onore di __________, tacciandola di “puttana” e
sputandole addosso. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di
__________ a un multa di fr. 100.–. Il condannato ha fatto opposizione al
decreto di accusa. Statuendo il 26 giungo 2003 senza dibattimento, il giudice
cella Pretura penale ha dichiarato l'opposizione irricevibile, poiché tardiva,
e ha accertato il passaggio in giudicato del decreto d'accusa.
B. Contro
la sentenza appena citata __________ è insorto il
21 luglio
2003 con un ricorso per cassazione in cui chiede che sia accertata la tempestività
dell'opposizione, che sia annullata la sentenza impugnata e che siano rinviati
gli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione, previo
dibattimento. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 4 agosto 2003 di
rimettersi al giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale.
__________, costituitasi parte civile, è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Di norma un ricorso per cassazione va preceduto da una dichiarazione
di ricorso, da inoltrare al giudice che ha emesso la sentenza nei 5 giorni
seguenti la comunicazione orale dei dispositivi (art. 289 cpv. 1 CPP, cui
rinvia l'art. 278 cpv. 2). In concreto non è avvenuta alcuna “comunicazione
orale dei dispositivi”, poiché il giudice della Pretura penale ha statuito
senza dibattimento. Esigere una dichiarazione di ricorso nelle circostanze
descritte non avrebbe quindi alcun senso.
-
Secondo l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP sia l'accusato sia la parte
civile possono introdurre opposizione a un decreto d'accusa per scritto entro
15 giorni dall'intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte
contenute nel medesimo acquisiscono forza di giudicato. Quanto alle
intimazioni, l'art. 7 CPP stabilisce che esse avvengono per invio raccomandato
o per mezzo di usciere (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni
del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola una notificazione avviene
dunque per raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, conformemente ai
regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone
Ticino la notifica si compie mediante consegna dell'atto al destinatario, nel
luogo in cui la persona dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante;
in caso di assenza, il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia
o a un suo impiegato (art. 120 CPC).
-
In DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34 il Tribunale federale ha
avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si reputa
notificata al momento in cui è consegnata al destinatario, oppure – se non è
stato possibile recapitarla – alla scadenza dei sette giorni durante i quali il
plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario potesse
aspettarsi la notifica (cfr. anche DTF 123 II 492 cpv. 1 lett. consid. 1 pag.
493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e
dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste e del 1° settembre 1967
è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'ordinanza delle poste del
29 ottobre 1997 (OPA), segnatamente dal relativo art. 13 OPA. Il termine di
giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali del
servizio postale. Mantiene perciò tutte le sue caratteristiche (DTF 127 I 31
consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).
-
Nella fattispecie il giudice della Pretura penale ha ricordato che
il Ministero pubblico ha intimato il decreto di accusa alle parti il
7 aprile
2003. Al più presto – egli ha soggiunto – l'accusato ha ricevuto l'atto perciò
il giorno dopo, 8 aprile 2003, sicché il termine utile per presentare
opposizione è scaduto il 23 aprile 2003. Datata 24 aprile 2003 e spedita
l'indomani, l'opposizione era dunque tardiva. Tale ragionamento è viziato alla
base. Come sottolinea il ricorrente, il plico raccomandato contenente il decreto
d'accusa a lui destinato è rimasto in giacenza all'ufficio postale per sette
giorni, fino al 15 aprile 2003, quando è stato ritirato (si veda la distinta
delle raccomandate prodotta dal Ministero pubblico). E siccome il termine per proporre
opposizione è cominciato a decorrere il giorno dopo il ritiro, l'opposizione
inviata il 25 aprile 2003 è manifestamente tempestiva. Ne discende che la sentenza
impugnata dev'essere annullata.
-
In caso di accoglimento del ricorso gli atti vanno rinviati alla
Corte del merito, “composta da altri giudici e giurati, a meno che la
cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della
sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena” (art.
296 cpv. 2 CPP). Di per sé gli atti del processo andrebbero trasmessi pertanto
a un altro giudice della Pretura penale. Se appena si considera però che in concreto
il primo giudice non ha nemmeno esaminato l'opposizione, ritenendola tardiva,
non è il caso di chiamare un altro giudice a statuire in materia. Tanto meno
ove si pensi che il medesimo giudice potrebbe essere chiamato finanche,
soccorrendone le premesse, a ricommisurare la pena.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 15
combinato con l'art. 9 CPP). Dato nondimeno che il ricorrente esce sconfitto su
un punto meramente accessorio (rinvio degli atti al medesimo giudice anziché a
un altro giudice), si può prescindere dal riscuotere la trascurabile quota di
spese che andrebbe a suo carico. Visto l'esito del gravame, lo Stato rifonderà
inoltre al ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati al primo giudice perché statuisca sull'opposizione,
previo dibattimento.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità fr. 300.–
per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– lic. iur. __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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