AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.21
Data decisione, Autorità:
23.05.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.21
Lugano
23 maggio
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5
maggio 2003 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 27 marzo 2003 dalla presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________),
non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con
sentenza del 27 marzo 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di amministrazione
infedele per avere, contrariamente agli accordi, investito denaro affidatogli
da __________ e __________, danneggiandone il patrimonio. Essa ha inoltre riconosciuto
__________ autore colpevole di falsità in documenti per avere indicato
fittiziamente sé stesso nel “formulario A” relativo all'identificazione
dell'avente diritto economico del conto n. __________ intestato alla __________
presso la Banca __________. __________ è stato prosciolto invece
dall'imputazione di amministrazione infedele. In applicazione della pena,
__________ (contumace) è stato condannato a 5 mesi di detenzione, sospesi
condizionalmente, e __________ a 2 mesi di detenzione, pure sospesi condizionalmente.
__________ è stato tenuto inoltre a risarcire le parti civili, mentre le
analoghe pretese nei confronti di __________ sono state rinviate al foro competente.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 28 marzo
2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del
5
maggio successivo egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di falsità
in documenti e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Il ricorso
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54
consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag.
168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II
129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a
pag. 211).
-
In concreto la Corte di assise ha ritenuto che il “formulario A”
relativo all'identificazione dell'avente diritto economico costituisce un
documento a norma dell'art. 110 n. 5 CP e che l'analogo formulario relativo al
conto n. __________ presso la __________, sottoscritto il 30 settembre 1997 dal
ricorrente e da __________ (annesso all'act. B 1.3), costituisce un falso
intellettuale, indicando esso – contrariamente al vero – che i due erano aventi
diritto economico (sentenza, pag. 15). Quanto all'aspetto soggettivo, la presidente
della Corte ha accertato che l'accusato sapeva come tale prerogativa spettasse
in realtà alla __________ (società off-shore delle Isole Vergini) e che il
documento era stato confezionato per consentire a quest'ultima (o, nell'ipotesi
a lui più favorevole, a tale __________) di non figurare come titolare di una
notevole somma di denaro. A scopo di inganno, ossia per garantire l'anonimato
alla __________ o a __________, egli aveva perciò fatto uso dell'atto,
annettendolo alla documentazione necessaria per l'apertura del conto. Sempre
secondo la presidente della Corte, l'imputato ha agito con piena consapevolezza
del fatto che né lui, né __________, né __________, né la __________ Ltd.
(intestataria del conto) erano aventi diritto economico. Del resto non era
verosimile che, come fiduciario, egli avesse equivocato sulla titolarietà
economica dei fondi versati dalla __________, la società che avrebbe dovuto eseguire
le operazioni descritte nel consid. 3 della sentenza. Ciò posto, la presidente
della Corte ha escluso altresì che il ricorrente potesse avere agito per
effetto di un'erronea percezione delle circostanze di fatto o di diritto (sentenza,
pag. 16).
-
Il
ricorrente insorge contro la condanna per falsità in documenti (art. 251 n.1
CP). Sostiene che al momento di dichiarare chi fosse il beneficiario economico
del conto egli non aveva l'intenzione di imbrogliare nessuno, tanto meno la
banca come destinataria del “formulario A”. Ora, quanto l'autore di un reato
sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag.183, 128
IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252). Il ricorrente non
spiega perché nel caso in esame l'accertamento citato sarebbe inficiato di
arbitrio, termine al quale nemmeno accenna. Né egli illustra perché la prima giudice
avrebbe argomentato in modo apertamente insostenibile ritenendo, per altro
sulla base delle sue medesime affermazioni (sentenza, consid. 7), che egli
fosse pienamente consapevole della falsità del “formulario A” e dell'artificio
messo in atto per non far figurare il vero titolare economico della somma versata
sul conto bancario. Il ricorrente esaurisce per vero il suo memoriale in
argomentazioni chiaramente appellatorie, in cui si limita a ribadire di avere
agito in buona fede, non avendo allora reputato necessario approfondire il caso
prima di firmare il noto formulario, anche perché egli si riteneva
comproprietario della __________, indipendentemente dai fondi che vi dovevano
confluire. Ciò non basta tuttavia per motivare un ricorso per cassazione
fondato sul divieto d'arbitrio, nel quale occorre spiegare in modo
circostanziato perché un determinato accertamento – in concreto la
consapevolezza di confezionare un falso ideologico per coprire l'anonimato di
terzi – sarebbe manifestamente insostenibile, ovvero arbitrario.
-
Il ricorrente insiste nell'affermare di non avere agito per nuocere
al patrimonio altrui né per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
visto che dal “formulario A” egli non ha tratto alcun utile, né patrimoniale né
di altro genere. L'argomento è infruttuoso. Il vantaggio divisato con la falsa
compilazione del “formulario A” consisteva infatti – come ha sottolineato la
prima giudice – nella volontà di consentire alla __________ (o a __________) di
non figurare come titolare della somma confluita sul conto bancario destinato
alle future operazioni della stessa __________, garantendo ai beneficiari
l'anonimato (sentenza, pag. 16). Ciò basta per adempiere, dal profilo soggettivo,
il reato di falso ideologico (CCRP, sentenza del 21 agosto 2002 in re P.,
consid. 12). Quanto alle altre motivazioni del ricorso, per di più ancorate a
semplici congetture, esse non sono di miglior giovamento, la fattispecie in
esame costituendo un tipico esempio di falsità in documenti, come risulta dalla
sentenza del Tribunale federale pubblicata in SJ 122/2000 I pag. 234, alla
quale si rinvia.
-
Ne discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono posti a carico del
ricorrente.
- Intimazione:
–
__________;
–
avv. __________;
–
__________;
–
avv. __________;
–
Procuratore pubblico avv. __________;
–
Presidente della corte delle assise correzionali di Lugano;
–
Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via Franscini 3,
6501 Bellinzona;
– Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;
– avv.
__________ (per la parte civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster