AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.2
Data decisione, Autorità:
22.01.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.2
Lugano
22 gennaio
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 30 dicembre 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 20 novembre 2002 della Corte delle assise criminali in Lugano
nei confronto suoi e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________),
non ricorrente
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Nel pomeriggio dell'8 marzo 2002, verso le ore 17.30, __________
(cittadina francese, 1956) ha raggiunto in bus il centro di __________, dove
ha incontrato la proprietaria del bar __________. Con lei si è poi recata in
quell'esercizio pubblico, dove si è intrattenuta con due avventori (tali
__________ e __________), bevendo insieme una birra. Sempre con loro __________
si è in seguito trasferita al bar __________ di __________, dove si è imbattuta
in conoscenti. A un altro tavolo di quell'esercizio pubblico sedeva __________,
in compagnia di altri due africani. Verso le ore 21 costui è stato raggiunto da
un terzo africano, __________, che lì è rimasto fino alla chiusura del locale,
attorno alla mezzanotte. Nelle ore trascorse nel bar __________, __________ e
__________ hanno consumato alcolici, soprattutto birra. __________ conosceva
__________ dall'aprile del 2001, quando lei ancora lavorava come governante
presso il centro __________, in cui __________ alloggiava.
B. Lasciato il bar __________ dopo l'arrivo della polizia dovuto a una
zuffa tra avventori, __________, __________ e __________ si sono avviati verso
via __________ perché la donna voleva prelevare fr. 100.– da un distributore
automatico davanti al __________, ciò che essa ha fatto. Dentro il bar
__________ aveva fatto intendere a __________, infatti, di voler acquistare
cocaina, sapendo che __________ era in possesso di due “bolas”, una più
piccola, per uno “sniffo” e una un po' più grande, idonea a due o tre.
Prelevato il denaro, __________ e i due africani hanno raggiunto a piedi il bar
__________ di piazza __________, dove hanno bevuto una birra ciascuno a spese
della donna. Poiché __________ voleva ancora bere e, soprattutto, fiutare la
cocaina di __________, quest'ultimo le ha proposto di raggiungere l'albergo
__________, il cui bar rimaneva aperto fino alle ore piccole. Lì la gerente dell'albergo,
__________, ha servito ai tre una birra. Mentre costei guardava altrove,
__________ ha “sniffato” una delle “bolas” (quella più piccola), usando una
scheda telefonica che aveva con sé, rimanendo appoggiata al bancone. In seguito
si è avvicinata alla gerente, porgendole fr. 50.– e chiedendole una camera.
Ottenuta la chiave della n. __, essa ha invitato i due africani a salire con
lei per bere un'altra birra e “tirare” altra cocaina. Tutti e tre sono quindi
saliti al piano superiore con una nuova birra in mano.
C. In camera uno dei tre ha acceso la televisione. __________ ha
sollecitato la seconda “bola”, anche se ormai era chiaro che essa non avrebbe
pagato né la prima né la seconda, dato che aveva speso la somma di fr. 100.–
prelevata poc'anzi per le birre e l'alloggio. Infine i tre hanno “sniffato” o
fumato anche la droga rimanente. Dopo di che ciascuno ha bevuto la propria
birra e __________ ha evocato in francese con __________ i tempi in cui
lavorava al centro __________. A un certo momento __________, intento a
guardare la TV, ha cominciato a parlare di sesso in lingua “fula” (termine
anglofono che corrisponde al francese “peul”). __________ avrebbe quindi
chiesto alla donna se volesse loro concedersi, ma essa ha rifiutato; al che, egli
avrebbe telefonato a una prostituta di sua conoscenza, chiedendole se fosse disposta
a incontrare __________. Questi però voleva proprio __________. Eccitatosi
mentre guardava alla TV un programma musicale, d'un tratto egli si è avventato
su __________, rovesciandola sul letto per il lato dei cuscini. Pur consapevole
che la donna non voleva, egli le ha sfilato la cintura, le ha sollevato il
vestito a minigonna all'altezza del bacino e le ha strappato i collant.
__________ ha gridato e ha cercato di divincolarsi, ma __________ l'ha presa a
schiaffi e per impedirle di urlare le ha calcato un momento il cuscino sul
viso. Così è riuscito a immobilizzarla. Insensibile alle implorazioni di lei,
__________ si è alzato dal letto, ha tolto alla malcapitata le scarpe e,
calatosi i pantaloni, avrebbe tentato invano di penetrarla mentre __________ la
teneva ferma per i polsi. Fattosi da parte, egli ha quindi immobilizzato a suo
turno la sventurata, consentendo a __________ di compiere la congiunzione carnale.
Solo più tardi egli è riuscito a sua volta nell'intento, eiaculando nella vagina
della vittima.
D. Compiuto il fatto, __________ si è ritirato in bagno a mingere,
ripulendosi con un telo bianco. __________ ha spento il cellulare della donna.
Quindi i due hanno lasciato l'albergo da una porta sul retro. Piangendo,
__________ li ha inseguiti fin sulle scale, dopo di che è tornata in camera.
Apparentemente nessuno dell'albergo ha sentito nulla. In preda alla
disperazione, __________ è riuscita ad accendere il telefonino e a chiamare
prima “Telefono amico” (ore 3.22) e poi “Ticino soccorso” (ore 3.33).
Trasportata all'Ospedale regionale di __________, essa è stata sottoposta a
visite mediche. __________ e __________ sono stati arrestati la mattina del 12
marzo 2003.
E. Con sentenza del 20 novembre 2002 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di violenza
carnale. __________ è stato riconosciuto autore colpevole, inoltre, di
appropriazione semplice di lieve entità per essersi impadronito di una catenina
in oro giallo appartenente a __________ (da lui trovata rotta, per terra, a
Lugano, l'8 marzo 2002) e di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti per avere consegnato a __________ la cocaina da lei inalata e in
parte da egli stesso consumata insieme con __________ la notte del 9 marzo
2002. Anche __________ è stato riconosciuto a sua volta colpevole di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato la
cocaina offerta da __________. In applicazione della pena, la Corte ha
condannato __________ a 3 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere
preventivo sofferto), all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni (in aggiunta ai
3 anni già irrogatagli da una precedente sentenza) e al pagamento di fr.
3'500.– a __________ per spese legali, oltre a fr. 10'000.– per torto morale.
__________ è stato condannato a 3 anni di reclusione (computato il carcere
preventivo sofferto), all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni (in aggiunta ai
5 anni già inflittagli da una precedente condanna) e al pagamento di fr.
3'500.– a Z.D.N. per spese legali, oltre a fr. 10'000.– per torto morale.
__________ e __________ si sono visti revocare inoltre la sospensione
condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione, rispettivamente di 12 mesi
di detenzione loro inflitta in precedenza. La Corte di assise ha ordinato
infine la confisca di quanto sequestrato, eccetto l'originale delle cartelle
mediche riguardanti __________, restituite all'Ospedale regionale di __________
previa estrazione di fotocopie per l'incarto.
F. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 22 novembre
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il
30
dicembre 2002, egli chiede che la pena a sua carico sia ridotta a non più di 2
anni e 4 mesi di reclusione e che la sentenza impugnata sia riformata di
conseguenza. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio
di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e
la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata
denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo,
bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,
in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168
consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag.
15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a
pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
- Secondo il ricorrente, la Corte delle assise criminali ha violato
l'art. 11 CP riconoscendogli unicamente uno stato di scemata responsabilità di
grado lieve anziché medio, nonostante le alterate condizioni psicofisiche in
cui egli versava al momento dei fatti. A suo parere, i giudici non hanno tenuto
debito conto delle numerose birre bevute nei vari esercizi pubblici frequentati
prima di giungere alla camera n. 22 dell'albergo __________ e nemmeno
dell'effetto dovuto all'assunzione cocaina in quella stanza. Senza fondati
motivi, per finire essi avrebbero relativizzato i loro stessi accertamenti, dai
quale traspare in modo evidente che quella notte egli era fortemente
condizionato dall'alcol.
a) La
prima Corte ha ricordato anzitutto come in DTF 122 IV 49 il Tribunale federale
abbia stabilito che, dandosi concentrazione di alcol nel sangue fra 2 e 3 g
per mille, la scemata responsabilità è presunta. Nondimeno, tale presunzione
può essere sovvertita ove sussistano indizi contrari, al fattore “concentrazione
alcolica nel sangue” non potendosi attribuire valore assoluto (sul problema v.
anche DTF 107 IV 3; CCRP, sentenza del 13 settembre 2002 in re N., consid.
11d). Ciò posto, la Corte ha rammentato che nel caso specifico la prova
dell'alcol non era stata eseguita, i prevenuti stati arrestati solo qualche
giorno dopo il fatto (sentenza, pag. 22 seg.).
b) Nel
determinare lo stato psicofisico degli imputati i primi giudici si sono basati,
oltre che sulle affermazioni dei diretti interessati, su quanto ha dichiarato
la gerente dell'albergo __________, __________. Questa ha riferito che, mentre
__________ appariva alterata, al bar i prevenuti erano tranquilli, educati e
si comportavano bene (sentenza, pag. 23 seg.). Del resto – ha continuato la
Corte – nemmeno gli accusati hanno mai preteso di essersi trovati in condizioni
di etilismo acuto, ma solo di avere “bevuto troppo”, di essere stati
“ubriachi”, il che era senz'altro compatibile con il fatto di avere passato la
serata e parte della notte nei bar, bevendo l'ultima birra intorno alle ore
2.15. Che essi non fossero totalmente ubriachi risulta inoltre dal modo con
cui essi hanno raccontato l'accaduto dopo l'arresto, senza denotare particolari
vuoti di memoria che possono connotare un pesante abuso di alcolici. La Corte
ha pertanto ritenuto plausibile che quella notte gli imputati fossero
mediamente ubriachi, tutt'al più alla soglia del grave (sentenza, pag. 24), ma
non oltre. Anzi, loro medesimi hanno ammesso in aula di essere stati coscienti
sia di quel che facevano sia dell'illiceità dell'atto, talché l'abuso di alcol
aveva influito solo sulla loro capacità di trattenersi. Ciò configura un caso
di scemata responsabilità secondo l'art. 11 CP nella seconda opzione descritta
dalla norma, quella cioè della scemata responsabilità di agire in base a una
valutazione corretta del carattere illecito dell'atto (sentenza, pag. 25). La
Corte ha quindi ritenuto che, in concreto, l'allentamento dei freni inibitori
fosse intervenuto per un complesso di fattori e non solo per l'ubriachezza, cui
si era aggiunto il fumo da cocaina.
L'abuso
di alcol e l'uso di stupefacenti si riconducevano per altro a due soggetti
ancora molto giovani, poco scolarizzate, che vivono in Svizzera una fase provvisoria
della loro vita. Persone per nulla integrate, senza alcun controllo sociale. In
tale precaria situazione costoro avevano trascorso la notte nel solito modo, a
bere nei bar in cui sogliono trovarsi. Il che consentiva di intravedere una
certa abitudine al bere, nonostante la giovane età. Donde il riconoscimento di
una scemata responsabilità di grado lieve, tenuto conto dell'insolito, ambiguo
ed equivoco frangente in cui essi erano venuti a trovarsi, ubriachi e sotto
l'influsso di cocaina, a notte fonda, in una camera d'albergo, soli con una
donna matura che non si era resa conto della situazione. D'altro lato occorreva
tenere conto però anche della loro intatta coscienza al momento dei fatti
(diminuita essendo soltanto la loro capacità di trattenersi, di controllare le
loro pulsioni), della correttezza del loro comportamento di fronte a
__________, della coscienza dell'illecito rimasta intatta, del subitaneo
ricupero del controllo di sé dimostrato una volta ottenuto quel che volevano,
allontanandosi dal retro dell'albergo dopo essersi riassettati in bagno e avere
spento il cellulare della vittima (sentenza, pag. 25 seg.).
c) le
considerazioni predette, suffragate dall'indirizzo della giurisprudenza (CCRP,
sentenza del 13 settembre 2002 in re N., consid. 11d), resistono alla critica.
Il ricorrente sostiene, certo, che il suo grado di irresponsabilità al momento
del fatto era ben maggiore. Se non che, egli si esaurisce nel contrapporre il
proprio punto di vista a quello – dettagliato – dei primi giudici, commentando
a ruota libera singoli stralci di verbali e risultanze di causa come se
argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo. Egli non
spiega tuttavia perché la Corte di assise, valutando la portata degli indizi ritenuti
sufficienti per ridimensionare la presunzione della scemata responsabilità nel
caso di una concentrazione di alcol rilevante nel sangue (fra i 2 e i 3 g per
mille), sia caduta in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento. Già
per questa ragione il ricorso, insufficientemente motivato, risulta già a prima
vista destinato all'insuccesso.
- Il ricorrente si duole altresì che non gli sia stata riconosciuta
l'attenuante della grave tentazione (art. 64 n. 5 CP), sostenendo che il
contegno della donna era tale da destare un'evidente impressione di
disponibilità sessuale. La prima Corte ha accertato però l'esatto contrario.
Essa ha rilevato anzitutto che l'invito di __________ ai due di salire in
camera non integrava la benché minima valenza sessuale, nel senso che la donna
non li aveva provocati. In camera essa li aveva manifestamente invitati solo
per bere birra e, verosimilmente, consumare la seconda “bolas” in un luogo più
discreto (sentenza, pag. 25). Tant'è che, giunti nella stanza, i tre si sono
comportati di conseguenza. Scartata quindi l'ipotesi che gli imputati fossero
stati indotti in grave tentazione dalla vittima, i primi giudici non hanno
invece escluso che nella camera n. 22, dopo avere bevuto birra e fumato
cocaina, si sia venuta a creare, in particolare per il ricorrente che non conosceva
__________, una situazione insolita, ambigua ed equivoca, incautamente non
percepita dalla donna neppure dopo che __________ le aveva domandato se volesse
fare l'amore, ma risentita dal ricorrente come eccitante per il fatto inusuale
di trovarsi, in quello stato, a notte fonda, in una camera di albergo, soli con
una donna matura e in condizioni alterate (sentenza, pag. 26). Pur non
giustificando in alcun modo il comportamento degli imputati, consapevoli
dell'illiceità in cui sarebbero trascesi, i primi giudici hanno nondimeno ravvisato
una lieve scemata responsabilità proprio per questa particolare situazione.
Il
ricorrente contesta l'opinione della Corte di assise. Il suo assunto, oltre che
ai limiti della prolissità, è nondimeno inconsistente. Di fronte agli
accertamenti testé evocati, vincolanti per la Corte di cassazione e di
revisione penale, egli non muove in effetti alcuna sostanziata censura di
arbitrio. Al riguardo l'indole appellatoria del memoriale è finanche palese e
la ricevibilità più che dubbia. In base a quali elementi la prima Corte sarebbe
dovuta giungere, sotto pena di arbitrio, a individuare una grave tentazione –
dopo quanto si è ricordato – che la donna avrebbe esercitato sul ricorrente non
è in ogni modo dato a divedere. In circostanze siffatte l'unica attenuante consisteva
– come ha ritenuto la Corte di assise – nella scemata responsabilità di grado
lieve, dovuta all'alcol, alla cocaina e all'inusitata situazione del momento.
Ai due era comunque ben chiaro che __________ non intendeva avere rapporti
sessuali, ove appena si rammentino le implorazioni di lei. Manifestamente
infondato, il ricorso deve di conseguenza essere ancora una volta disatteso.
-
Infine il ricorrente chiede che, sia come sia, il riconoscimento
della lieve scemata responsabilità comporti una riduzione di pena attorno al
terzo, sicché la condanna a suo carico non sia superiore a 2 anni e 4 mesi di
reclusione. Nella sentenza richiamata dalla prima Corte, tuttavia, Tribunale
federale ha già avuto modo di spiegare che in caso di scemata responsabilità
(art. 11 CP) il giudice riduce la pena “di conseguenza” (art. 66 CP), senza
essere obbligato ad esprimere in percentuali il grado di diminuzione della
responsabilità. Non necessariamente egli deve applicare perciò una riduzione
del 25% alla scemata responsabilità di grado lieve, del 50% alla scemata
responsabilità di grado medio e del 75% alla scemata responsabilità grave. Deve
unicamente trarre conseguenze ragionevoli dalla situazione (sentenza del
Tribunale federale 6S.736/2000 del 28 novembre 2000 in re X. consid. 2b pag.
6). Nella fattispecie i primi giudici non hanno trascurato la questione della
scemata responsabilità (di grado lieve) al momento di commisurare la pena a
carico del ricorrente. Hanno rilevato, anzi, che quanto maggiormente influiva
su di essa era proprio la diminuita responsabilità degli autori al momento dei
fatti, tanto che, fossero stati pienamente responsabili, costoro si sarebbero
visti infliggere una pena compresa tra i 4 e i 5 anni, fermo restando che la
pena più severa sarebbe toccata al ricorrente (sentenza, pag. 28). Ciò posto,
incombeva al ricorrente dimostrare perché la pena di 3 anni e 6 mesi
inflittagli dalla Corte di assise disattende i criteri dell'art. 63 CP, rispettivamente
perché nel suo risultato una simile pena denoti un eccesso o di un abuso del
potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid., 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a
pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107
consid. 1 pag. 109). Solo a tali condizioni, in effetti, questa Corte interviene
– alla stessa stregua del Tribunale federale – sulla commisurazione della pena.
Carente anche a tale proposito, il ricorso deve nuovamente essere respinto.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). L'emanazione dell'attuale sentenza rende
caduca, inoltre, la richiesta di pubblico dibattimento avanzata nel ricorso
(art. 291 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– __________,
Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico,
SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle
opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– avv.
__________ (per la parte civile __________).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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