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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.12
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.12
Lugano
20 maggio
2003/KC
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3
aprile 2003 presentato dal
Procuratore pubblico del Cantone TICINO
contro
la sentenza emanata il 25 febbraio 2003 dal giudice
della Pretura penale nel procedimento a carico di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 28 ottobre 2002 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di circolazione in stato di
ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti. In applicazione della pena, egli lo ha condannato
a 15 giorni di detenzione da espiare e a fr. 1'000.– di multa. Non ha revocato
invece la sospensione condizionale a una pena di 5 mesi di detenzione inflitta
all'accusato il 6 febbraio 2001 dalla Corte delle assise correzionali di
__________, limitandosi a prolungare il periodo di prova di un anno, né l'analogo
beneficio di cui fruiva una pena di 30 giorni di arresto decretata il 2 luglio
2001 dallo stesso Ministero pubblico (pena aggiuntiva a quella precedente), di
cui ha prolungato il periodo di prova di 6 mesi.
B. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 25 febbraio 2003 il giudice della Pretura
penale ha prosciolto __________ dalle accuse di infrazione alle norme della circolazione
e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandolo a
una multa di fr. 1'000.– solo per circolazione in stato di ebrietà.
C. Contro
la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto il 25 febbraio
2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 3 aprile 2003 egli chiede l'annullamento
della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice per nuova
decisione. Subordinatamente egli sollecita una nuova commisurazione della pena
da parte di questa Corte. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2003 __________
propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto del ricorso per cassazione è unicamente la commisurazione
della pena (art. 63 CP). In tale ambito il giudice del merito fruisce di ampia
autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come
il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si
fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti
da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente
mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento
(DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a
pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).
-
Quanto
ai criteri determinanti per la commisurazione della pena, la gravità della colpa
è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il
giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a
delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per
valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le
circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del
proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato
(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre
considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47
con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.
289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di
second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità
di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle
rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP
diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole
invece essere infruttoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base
alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v.
anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
-
Per
diritto federale incombe al giudice di merito esporre, nei motivi della sua decisione,
gli elementi essenziali relativi all'atto o all'autore da egli considerati, in
modo che sia dato di verificare l'esame di tutti gli aspetti determinanti e la
loro valutazione, sia in senso attenuante o aggravante. Il giudice di merito
può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento,
gli paiono senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno a
esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento
considerato. Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, permettendo di
seguire il ragionamento da egli adottato (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104
con richiami). In concreto il giudice della Pretura penale ha così motivato
l'entità della pena inflitta: “In conclusione, essendo adempiuto il solo reato
di circolazione in stato di ebrietà, questo giudice ritiene commisurata e
proporzionale la pronuncia della sola multa che, considerate le condizioni
economiche dell'accusato, può essere fissata in fr. 1'000.–, da pagare entro
tre mesi” (consid. 8). Ora, sapere se – come afferma il Procuratore pubblico –
con tale sanzione il primo giudice abbia ecceduto del suo potere di
apprezzamento o ne abbia abusato presuppone una disamina degli elementi
considerati ai fini della decisione.
-
Per
il reato di guida in stato di ebrietà l'art. 91 cpv. 1 LCStr commina la
detenzione o la multa. Nel caso specifico il giudice di merito si è limitato a
infliggere una multa di fr. 1'000.–, come si è visto, perché l'accusato andava
assolto dagli altri due capi d'imputazione (infrazione alle norme della
circolazione e contravvenzione alla legge federali sugli stupefacenti), tenuto
conto altresì delle di lui condizioni economiche. Non consta però che il
giudice abbia considerato l'insieme dei fattori preposti dall'art. 63 CP alla
commisurazione della pena. Nulla si evince dalla sentenza impugnato, ad
esempio, sulla gravità dell'infrazione con riferimento al grado di alcolemia
che ha determinato la condanna per guida in stato di ebrietà, sulla gravità
della colpa, sulla vita anteriore dell'autore, segnatamente sul peso delle tre
precedenti condanne a pene privative della libertà per violazione e
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (act. 3), come pure sul
peso dei suoi trascorsi come automobilista (act. 2), sulla reale incidenza dei
due proscioglimenti rispetto alla pena proposta dal Procuratore pubblico nel
decreto di accusa e sulle effettive condizioni economiche del soggetto (art. 48
n. 2 CP).
Certo, il
primo giudice ha ricordato, facendo riferimento al casellario giudiziale, che i
trascorsi dell'imputato “precedenti all'anno 2000 sono nella fattispecie di
interesse marginale, poiché in ogni caso regolarmente cresciuti in giudicato”
(consid. 2). Nell'infliggere la multa di fr. 1'000.– non ha spiegato però in
che misura e perché una circostanza del genere inciderebbe nella commisurazione
della pena. Tutto ciò non permette a questa Corte di esaminare se la multa in
questione si configuri come una pena esageratamente severa o esageratamente
mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (sopra,
consid. 1). Carente di motivazione, il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata deve dunque essere annullato. Ciò impone di rinviare gli atti al
primo giudice, in ossequio all'art. 296 cpv. 2 CPP, perché illustri
compiutamente i motivi che lo hanno indotto a fissare la pena in una multa di
fr. 1'000.– (cfr. Rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale per
l'esame del codice di procedura penale sul messaggio 11 marzo 1987 e sul
messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato
concernente la revisione totale del CPP, in: Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio, sessione autunnale 1994, vol. 2, pag.1330 seg.).
- Dato l'esito del giudizio, appare legittimo porre gli oneri processuali
a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP). L'imputato avendo postulato a torto
la reiezione del ricorso, non si giustifica di attribuirgli ripetibili.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al primo
giudice perché integri i motivi sulla commisurazione della pena.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
– Procuratore
pubblico __________;
– __________;
– avv.
__________;
– Giudice
della Pretura penale __________;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona;
– Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella;
– Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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