AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.73
Data decisione, Autorità:
27.03.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.73
Lugano
27 marzo 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Giani
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 20 novembre 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dagli avvocati dott. __________ e __________)
contro
la
sentenza emanata il 22 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________),
non
ricorrente;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 21 maggio 2001 il Procuratore pubblico ha
dichiarato __________ autore colpevole di ingiuria per avere, con messaggi
telefonici del 7 marzo 2002, tacciato __________ di “figlio di puttana e
stronzo” e autore colpevole di minaccia per avere, sempre con messaggi
telefonici del 7 marzo 2002, rivolto allo stesso __________ la frase “Te le
farò pagare, arriverà la tua ora e che lo farà morire”. In applicazione della pena,
egli ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.–.
B. Con
decreto di accusa dello stesso 21 maggio 2001 Il Procuratore pubblico ha dichiarato
__________ autore colpevole di vie di fatto per avere, l'8 aprile 2002, colpito
intenzionalmente con una sberla e con un calcio alla gamba sinistra __________,
senza cagionargli un significativo danno al corpo o alla salute, come risultava
da un certificato medico rilasciato il 10 aprile 2002 dall'Ospedale __________.
In applicazione della pena, ne ha proposto la condanna al pagamento di un'
altra multa di fr. 300.–.
C. Statuendo su opposizione ai due decreti di accusa, con sentenza del
22 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha riconosciuto
__________ autore colpevole di lesioni semplici – anziché di vie di fatto, come
prospettato nel decreto di accusa – in relazione all'accaduto dell'8 aprile
2002 e __________ autore colpevole di ingiuria per i messaggi telefonici
inviati il 7 marzo 2002 a __________. Ha prosciolto invece gli accusati dalle rimanenti
imputazioni. In applicazione della pena, egli ha condannato entrambi al pagamento
di una multa di fr. 300.–.
D. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 28
ottobre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 20 novembre successivo, egli
chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al
Procuratore pubblico per la presentazione di un nuovo decreto di accusa. Con
osservazioni del 12 dicembre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso. La stessa conclusione è stata formulata dalla parte civile,
__________, nelle sue osservazioni del 3 marzo 2003.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid.
2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte
le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129
consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag.
211).
- Il ricorrente rimprovera anzitutto al Pretore di averlo ritenuto colpevole
di lesioni semplici, ovvero di un delitto (art. 123 n. 1 CP), benché tale reato
non figurasse nel decreto di accusa, ove gli si prospettavano unicamente vie di
fatto, ossia una contravvenzione (art. 126 CP). Egli sostiene che il primo
giudice non poteva modificare l'imputazione a suo carico solo perché al
dibattimento sarebbe emerso che il fatto addebitatogli poteva rivestire una carattere
giuridico diverso. Trattandosi di un reato più grave, il Pretore era tenuto
per principio a far capo all'art. 250 cpv. 2 CPP, ordinando un rinvio del
dibattimento perché si facesse luogo a un nuovo decreto di accusa. Secondo
l'art. 250 cpv. 3 CPP egli avrebbe potuto prescinderne non soltanto se la nuova
imputazione non esorbitava dalla sua competenza, ma se in pari tempo
l'accusato, posto in grado prima della discussione di difendersi
dall'imputazione più grave, rinunciava al rimando. Se è vero che in concreto la
nuova fattispecie rientrava nella competenza del Pretore, dal verbale del
dibattimento non risulta che egli abbia mai rinunciato alla facoltà
garantitagli dall'art. 250 cpv. 3 CPP.
In
realtà la censura è inammissibile. Secondo l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il
ricorso per cassazione fondato su vizi essenziali di procedura è possibile solo
qualora il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile”.
Nella fattispecie è indubbio che l'imputazione di lesioni semplici è stata
prospettata all'imputato dal Pretore nel corso del dibattimento (sentenza, pag.
2 e ricorso, punto 2.5). Di fronte a un'iniziativa del genere il ricorrente,
patrocinato peraltro da un legale, avrebbe dovuto reagire senza indugio ove
avesse inteso avvalersi dell'art. 250 CPP, applicabile per analogia anche ai procedimenti
che sfociano in un decreto di accusa (CCRP, sentenza del 25 novembre 2002 in re
F.), non potendo seriamente contare sul fatto che il Pretore avrebbe lasciato
cadere la nuova imputazione per il solo fatto di non averlo sollecitato
espressamente a dichiarare la sua rinuncia al rinvio. Per converso egli non ha
reagito nemmeno di fronte alla posa del quesito avente per oggetto l'imputazione
di lesioni semplici (v. verbale del processo). Ne segue che la doglianza, tardiva,
non può essere sollevata per la prima volta nel ricorso per cassazione.
- Secondo il ricorrente il Pretore sarebbe incorso in un altro vizio
di procedura fondandosi sulla deposizione di __________, sentita solo dagli
inquirenti. Egli ricorda che con lettera del 19 giugno 2002 __________,
valendosi dell'art. 227 CPP, aveva dichiarato di opporsi alle risultanze
scritte dell'istruzione predibattimentale, tanto da costringere il Pretore a
citare __________, unitamente ad altre persone ascoltate dalla polizia. Quella
testimone però non si era presentata al dibattimento perché si trovava in
gravidanza. Nonostante ciò, il Pretore ha ordinato la celebrazione del processo.
Di
nuovo il ricorrente trascura che l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP subordina
l'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato su vizi essenziali di
procedura alla condizione che l'irregolarità sia stata eccepita non appena
possibile. In concreto è vero che l'escussione di __________ al dibattimento è
stata sollecitata dalla parte civile (lettera del 19 giugno 2002) e che, come
risulta dal verbale del processo, l'interessata non è comparsa, giustificando
la sua assenza con scritto del 9 ottobre 2002. __________, la sola persona che
aveva un interesse legittimo alla prova (nella procedura penale non esiste
peraltro una norma equivalente all'art. 187 cpv. 1 CPC ticinese, che stabilisce
il valore irrevocabile delle prove acquisite anche nei confronti della controparte),
non ha preteso però un rinvio del dibattimento, né ha ribadito la propria opposizione
all'uso del verbale predibattimentale. Tanto meno risulta che di fronte alla
mancata comparsa della testimone il ricorrente abbia manifestato una
qualsivoglia reazione. Il Pretore non aveva perciò motivo per non usare la
deposizione di __________, alla cui assunzione al dibattimento le parti avevano
rinunciato per atti concludenti. Per tacere del fatto che, più avanti, lo
stesso ricorrente fonda il suo ricorso – tra l'altro – proprio sulla
deposizione di __________, rimproverando al Pretore di averla trascurata.
-
Il ricorrente si duole altresì della mancata acquisizione, da parte
del Pretore, del rapporto di intervento della polizia comunale richiesto con
istanza del 22 ottobre 2002, affermando che tale documento non è affatto
irrilevante perché gli agenti comunali sono intervenuti solo in una fase
successiva, ciò che ha impedito loro di assistere ai fatti oggetto del decreto
di accusa. La doglianza sarà esaminata oltre (consid. 6).
-
Secondo il ricorrente la condanna per lesioni semplici è, comunque
sia, conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti e a un'arbitraria
valutazione delle prove. Ora, dalla sentenza impugnata si evince che dopo
quanto accaduto il 7 marzo 2002, ossia dopo l'invio dei messaggi telefonici
formanti oggetto del parallelo decreto di accusa, __________ ha chiesto un
colloquio con il titolare della discoteca __________, __________ (fratello del
ricorrente). Ottenutolo, si è presentato alle ore 15 dell'8 aprile 2002 al bar
__________ con la sua compagna __________. Da regolare v'era ancora una pendenza
riguardante ore lavorative da pagare a __________, che il ricorrente aveva
diffidato a non mettere più piede nei suoi esercizi pubblici. Mentre __________
stava preparando il conteggio in un locale vicino e la donna stava seduta al
bar – sempre secondo il Pretore – è comparso il ricorrente. __________ ha
riferito che, non appena lo ha visto, l'accusato lo ha invitato a uscire dal
locale se ne aveva il coraggio, dato che all'interno dell'esercizio pubblico
egli non poteva nulla. __________ ha rifiutato, sicché il ricorrente gli ha
sputato in faccia e lo ha insultato in lingua spagnola. Ha quindi preteso di
essere stato colpito da lui con un calcio alla gamba sinistra mentre stava
chiamando __________, di aver urlato “ahia” e di essere poi stato colpito di
nuovo con una sberla (sentenza, pag. 6). Dal canto suo – ha rilevato il Pretore
– il ricorrente ha negato di avere colpito __________, affermando che questi si
sarebbe inventato tutto (sentenza, pag. 6).
In
mancanza di testimoni il Pretore ha creduto a __________. Egli ha rilevato che
__________, gerente del bar e persona sulla cui credibilità non v'era ragione
di dubitare, aveva dichiarato di avere visto __________, alla fine della
discussione, che zoppicava e si teneva una gamba. Inoltre __________, la
compagna della vittima, apparsa sincera al dibattimento, ha dichiarato di avere
udito grida di dolore (“ahi”) da parte del compagno e di essersi precipitata
verso di lui, vedendolo piegato e sentendosi dire di chiamare la polizia. I due
si sono quindi recati all'Ospedale __________, dove a __________ sono state
riscontrate una tensione muscolare cervicale diffusa ed escoriazioni, come pure
una tumefazione tibiale anteriore (certificato medico del 10 aprile 2002), con
l'invito a far uso di stampelle. Trattasi – sempre secondo il Pretore – di
elementi indizianti che suffragano le tesi di __________, ancorché il
certificato medico sia stato redatto soltanto il 10 marzo 2002 e non indichi
quando sia avvenuta la visita. La testimone __________ e, in modo più decisivo,
la fattura della __________ attestano in effetti che l'8 aprile 2002 sono state
fornite stampelle all'Ospedale __________ per __________.
a) A parere del ricorrente il Pretore sarebbe incorso in un primo
arbitrio accertando che __________ aveva dichiarato di avere visto __________
zoppicare e tenersi le gamba, mentre costei aveva riferito di avere notato ciò
solo dopo che era intervenuta la polizia cantonale e dopo essere uscita dal
bar. Il convincimento del Pretore, secondo cui la prova dell'aggressione
sarebbe confortata dal fatto che __________ ha visto __________ zoppicare e
tenersi la gamba, non resisterebbe perciò alla critica. Un altro arbitrio
avrebbe commesso il primo giudice trascurando che __________ aveva detto di non
avere sentito nessun rumore nel bar che potesse far pensare a una lite,
smentendo in tal modo l'affermazione di __________, il quale pretendeva di
avere sollecitato l'intervento di __________ e di avere gridato “ahia”. Che la
pretesa vittima non sia credibile – soggiunge il ricorrente – traspare inoltre
dalle incongruenze che si possono riscontrare nei suoi vari esposti, ove appena
si pensi che nella querela costui aveva sostenuto di essere stato colpito in
presenza di testi, mentre nei verbali di polizia ha sostenuto l'esatto contrario.
Il
ricorrente adombra finanche l'ipotesi che __________ lo abbia incolpato per
risentimento, dopo la rottura dei suoi rapporti di collaborazione con il bar
__________, e ricorda che in un altro procedimento penale analogo, sfociato in
un decreto di non luogo a procedere, __________ aveva più volte invitato un
testimone a rilasciare una falsa dichiarazione (circostanza però che, stando
alla sentenza impugnata, a __________ non è mai stata prospettata). Il
ricorrente contesta inoltre che la testimonianza di __________ abbia rilevanza,
dati i suoi legami affettivi ed economici con l'avversario e le divergenze
rispetto a quanto riferito da __________. Per di più __________ non ha mai
affermato di essersi piegato in avanti, contrariamente all'asserto della sua
compagna. Per quanto riguarda i certificati medici, essi non provano che le
contusioni riportate da __________ siano la conseguenza del suo agire, potendo
esse preesistere. Anzi, __________ potrebbe essersele procurate
intenzionalmente o per negligenza dopo avere lasciato il locale. Né il certificato
medico contempla l'uso di stampelle. Quanto alla fattura ortopedica della
__________, essa non ha valore, limitandosi essi a indicare che sono state
consegnate stampelle, senza ulteriori ragguagli.
b) Per quanto ben motivato, il ricorso non consente di ravvisare
estremi di arbitrio nella conclusione del Pretore, secondo cui i traumi
descritti nel certificato medico 10 aprile 2002 dell'Ospedale Regionale di
__________ e le stampelle consegnate al ricorrente l'8 aprile 2002 al Pronto
soccorso del citato nosocomio sono riconducibili alla lite intercorsa con
__________. Che tra i due sia sorto un alterco è pacifico. Che la situazione
sia poi degenerata si evince senza arbitrio dalla testimonianza di __________,
la quale ha dichiarato tra l'altro di avere visto l'accusato dirigersi a un
certo momento verso __________, di avere sentito quest'ultimo chiamare
__________ __________ lamentandosi che il ricorrente gli aveva sputato in
faccia, di avere sentito __________ (il ricorrente) rispondere qualcosa in una
lingua a lei sconosciuta, di avere udito __________ gridare “ahi”, di essersi
precipitata da __________ per vedere che cosa fosse accaduto, di avere visto
l'amico piegato in avanti e __________ vicino a lui, di essere stata invitata
da __________ a sollecitare l'intervento della polizia e di essersi rivolta a
__________ per ottenere il relativo numero telefonico (circostanza confermata
da quest'ultima).
Il
Pretore poteva inoltre accertare senza arbitrio che dopo i fatti __________
manifestasse problemi fisici fondandosi sulla deposizione della stessa
__________, la quale ha detto in modo chiaro di avere visto __________ zoppicare
e __________ che lo invitava ad uscire dal bar, tosto che essa v'era rientrata
dopo avere ottenuto il numero telefonico della polizia. Il primo giudice poteva
altresì stabilire che __________ denotasse quei sintomi, abbondanzialmente, in
base alla deposizione di __________, la quale ha confermato di averlo visto
zoppicare e tenersi la gamba, pur con la precisazione – comunque irrilevante –
di avere notato ciò fuori dal bar, subito dopo che era giunta sul posto la
polizia comunale di __________. Che il claudicare di __________ fosse da
correlare a quanto capitato all'interno del locale, segnatamente a un'azione
violenta, risultava senza arbitrio anche dal grido di dolore lanciato poco
prima da __________ e dall'immediata trasferta di lui all'Ospedale, dove i
sanitari hanno riscontrato una tensione muscolare cervicale diffusa, oltre a
escoriazioni e una tumefazione tibiale anteriore, e dove a __________ sono
state consegnate stampelle. Per sovvertire un tale seguito di indizi il
ricorrente avrebbe dovuto dimostrare o rendere altamente verosimile che la
vittima presentava già le stesse lesioni quando è entrata nell'esercizio
pubblico, rispettivamente che se le sia procurate subito dopo in qualche modo.
Ciò non traspare tuttavia dal ricorso.
- Rimane infine da esaminare se, respingendo la richiesta del ricorrente
volta all'acquisizione del rapporto di intervento della polizia comunale di
__________, il Pretore abbia illegalmente limitato l'accusato nei suoi diritti
di difesa (sopra, consid. 3). Ora, il diritto di essere sentito assicura – tra
l'altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte
(DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare
i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami).
In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6
par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza
impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52
consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di
stabilire che se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto all'assunzione
delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori
il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 124 I 208
consid. 4 pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio
enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro questi limiti l'apprezzamento
anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrato
dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler
in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menchenrechtskonvention, nota
367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D.,
consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re
G., consid. 2.1 con riferimenti).
a) Il Pretore ha respinto il richiamo in questione, ritenendo il
rapporto di polizia irrilevante poiché gli agenti comunali erano intervenuti
dopo i fatti, ciò che impediva loro di riferire alcunché in modo diretto
sull'accaduto (sentenza, pag. 7 e verbale del processo, pag. 6). Secondo il
ricorrente l'argomentazione non regge. Ricordato che il procedimento penale a
suo carico è indiziario, egli sostiene che il rapporto costituisce nella
fattispecie una prova rilevante, poiché avrebbe potuto riportare indicazioni
circa le presunte ferite riportate da __________ e avrebbe potuto chiarire la
lettera del 21 ottobre 2002 della Polizia di __________, la quale indicava
unicamente che quella sera fra le parti v'era stato un diverbio. Egli soggiunge
che il rapporto era rilevante anche per valutare la credibilità di __________
in dipendenza delle diverse versioni da lui fornite nel corso dell'istruttoria.
D'altro canto, precisa il ricorrente, l'acquisizione del rapporto si sarebbe
rivelata utile anche per il fatto che nella sua deposizione __________ ha
dichiarato che sul posto era arrivato un agente, il quale aveva annotato tutto
su un foglio. Ciò avrebbe potuto consentire di stabilire che cosa __________
avesse raccontato in quel momento.
b) Su questo punto la motivazione del Pretore è per vero insostenibile.
Negare valore a un rapporto di polizia solo perché esso è stato allestito dopo
lo svolgimento dei fatti significherebbe che un referto del genere non sarebbe
mai di utilità, dato che esso è sempre successivo all'intervento degli agenti.
Una motivazione arbitraria non basta tuttavia per annullare la sentenza
impugnata. Arbitrario dev'essere, infatti, anche il risultato (sopra, consid.
1). In concreto le risultanze agli atti, segnatamente le deposizioni di
__________ e di __________, pur non decisive, consentono nondimeno di accertare
senza arbitrio una chiara relazione tra il diverbio insorto all'interno
dell'esercizio pubblico e gli evidenti scompensi fisici manifestati dalla
vittima. Non si dimentichi poi che tale nesso risulta ulteriormente confortato
dalla mancanza di qualsiasi patologia preesistente, dagli immediati rilievi
medici e dall'uso di stampelle, consegnate alla vittima il giorno stesso. In
simili circostanze non era pertanto arbitrario escludere che il rapporto degli
agenti intervenuti potesse stravolgere tutto ciò. È vero che, secondo
__________, uno degli agenti ha annotato tutto su un foglio. È altrettanto vero
però che, stando alla stessa testimone, questi non ha steso alcun verbale.
D'altro canto non è nemmeno certo che un rapporto sia per finire stato
allestito dalla polizia comunale, ove si consideri che nello scritto del 21
ottobre 2002 il comandante della Polizia comunale di __________ ancora chiedeva
tempo per redigerlo. Ancorché nel suo esito, la sentenza impugnata resiste pertanto,
una volta ancora, alla critica del ricorrente.
- Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del
ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________ un'equa
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Ministero
pubblico, in sede;
– Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 4, Via Bossi 4, 6900 Lugano;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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