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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.68
Data decisione, Autorità:
29.11.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.68
Lugano
29 novembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 8
novembre 2002 presentato da
contro
la sentenza emanata il 1° ottobre 2002 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto di accusa del 19 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di vie di fatto per avere, il 9 agosto 2001, spintonato
e colpito con uno schiaffo, durante un alterco, __________ negli uffici dell'agenzia
di collocamento __________, senza tuttavia cagionare un significativo danno al corpo
o alla salute di lui, come pure autore colpevole di ripetuta contravvenzione
alle legge federale sul trasporto pubblico per avere, il 24 e il 26 agosto
2001, viaggiato con un mezzo pubblico delle Ferrovie Federali Svizzere sulla
tratta da __________ senza alcun valido titolo di trasporto;
che in
applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato
a una multa di fr. 700.– e al pagamento di fr. 160.– alle FFS in rifusione del
danno;
che con
decreto di accusa del 18 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha nuovamente
riconosciuto __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge
federale sul trasporto pubblico per avere, il 15 dicembre 2001,
fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto ai danni dei __________,
onde la proposta alla condanna di un'ulteriore multa di fr. 100.–;
che,
statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 1° ottobre 2002 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato le imputazioni
contenute nel decreto di accusa del
19
novembre 2001, mentre ha prosciolto __________ dall'imputazione figurante nel
decreto di accusa del 18 marzo 2002, condannando l'imputato per finire a una
multa di fr. 200.– e alla rifusione di fr. 160.– alle FFS;
che l'8
novembre 2002 __________ è insorto contro la sentenza predetta con una lettera
in cui chiede “la revisione per cassazione” del giudizio pretorile sulla base
di un memoriale del 12 settembre 2002 da lui stesso inviato al Pretore in vista
del pubblico dibattimento;
che lo
scritto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che, chiusa la discussione, il Pretore emana la propria sentenza,
immediatamente comunicata verbalmente nel dispositivo con esposizione dei
motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico
(art. 276 cpv. 1 CPP);
che in
tale circostanza il Pretore avverte le parti del diritto di presentare, per il
suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale entro cinque giorni e del diritto di rinunciare, pure entro cinque
giorni, a esigere la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 3 CPP);
che nel
caso in esame il condannato non risulta avere dichiarato di ricorrere contro la
sentenza del Pretore entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei
dispositivi, avvenuta il 1°ottobre 2002, né pretende che – per avventura – la
comunicazione dell'art. 276 cpv. 1 CPP non sia avvenuta o che non gli sia stato
indicato il termine per ricorrere in cassazione;
che il
ricorrente non pretende nemmeno di essere stato impedito senza sua colpa dal
presentare una tempestiva dichiarazione di ricorso contro la sentenza del Pretore,
intimatagli nel dispositivo il 31 ottobre 2002, ciò che esclude anche
un'eventuale domanda di restituzione per inosservanza dei termini (art. 21
CPP);
che il
ricorso, presentato il 7 novembre 2002, va pertanto dichiarato inammissibile,
la dichiarazione previa dell'art. 276 cpv. 2 CPP costituendo un presupposto
processuale;
che il
ricorso non può nemmeno essere trattato come domanda di revisione, il ricorrente
limitandosi a richiamare quanto già addotto davanti al primo giudice, ma non
indicando quali sarebbero i fatti e i nuovi mezzi di prova ignoti al Pretore
che potrebbero – dandosi il caso – condurre verosimilmente a un giudizio
diverso (art. 299 cpv. 1 lett. c CPP e 397 CP);
che, ciò
premesso, gli oneri processuali devono essere posti a carico dell'interessato,
soccombente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP);
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 cpv. 1 lett d
LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________, in sede;
– __________
(parte civile);
– __________
(parte civile);
– Pretura
di Lugano, Sezione 4, in sede;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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