AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.39
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00039
Lugano
30 luglio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 3 giugno 2002 presentato da
__________,
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 23 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, nei suoi confronti.
Esaminati
gli atti;
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 10 dicembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP), condannandolo
alla pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni e imponendogli
l'obbligo di astenersi per un periodo di 12 mesi dalla crescita in giudicato
della decisione dal frequentare in Svizzera piste di disco su ghiaccio e stadi
di calcio in occasione di incontri ufficiali o amichevoli in cui si affrontano
squadre di lega nazionale o selezioni nazionali. La pubblica accusa ha imputato
ad __________ "di avere, il 7 aprile 2001, presso la pista di ghiaccio
, al termine dell'incontro di hockey __________ -, dopo
essere sceso nell'anello separante gli spalti dalla pista, penetrando poi,
senza essere autorizzato, attraverso un varco prodotto da alcuni tifosi con lo
sfondamento di una parete divisoria in plexiglas, nella zona di riposo dei
giocatori ospiti (corridoi tribuna est), quindi, aggregandosi ad una ventina di
altri tifosi, mischiandosi al gruppo di sostenitori del __________, che avrebbe
poi dato la carica agli uomini del servizio d'ordine, rimanendo comunque nelle
immediate vicinanze del punto in cui ebbero luogo gli scontri ed entrando
infine sul ghiaccio, partecipato ad un pubblico assembramento in occasione del
quale -essendo state ferite alcune persone (lesioni semplici) e danneggiate installazioni
(supporti pubblicità girevole, porta e ripari in plexiglas, panchine,
installazioni sanitarie, ecc., per un valore complessivo di circa fr. 40'000.--)-
sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro persone e cose".
B. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 23 aprile 2002 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha confermato l'imputazione di cui al decreto di accusa, riducendo
la pena a 7 giorni di detenzione, con la sospensione condizionale per 2 anni.
Il Pretore ha pure confermato la norma di condotta contemplata nel decreto di
accusa.
C. Contro
il giudizio testé citato __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso
per cassazione il 25 aprile 2002. Nella successiva motivazione scritta datata 3
giugno 2002 egli ha chiesto l'assoluzione.
Non
sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o
in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid.
3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di
arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a
quest'ultima una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa
appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in
chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di
giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12
consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o poggino unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3).
Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando
è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129
consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c
con rinvii).
-
Fondando
sulle risultanze istruttorie e dibattimentali, il Pretore ha accertato che
__________ aveva assistito alla partita dalla zona antistante la curva nord e
meglio nel corridoio di passaggio, generalmente riservato agli addetti alla
pista, che separa gli spalti dal campo di gioco. In quell'occasione egli era
infatti uno dei coordinatori del tifo __________ e pertanto, quantunque quella
zona non fosse normalmente destinata al pubblico, la sua presenza poteva essere
considerata per lo meno tollerata. Nel momento in cui __________ aveva
scavalcato il cancello in plexiglas chiuso, che separa la curva nord dalla
tribuna est, e __________ aveva incitato i tifosi della curva a recarsi verso
gli spogliatoi, __________ si trovava nei pressi del cancello, in piedi su di
un cassone, verosimilmente quello che era poi servito a rompere il plexiglas.
Successivamente si era spostato verso la balaustra di fondo campo, sempre nella
zona della curva. In quel frangente altri tifosi avevano rotto il cancello di
plexiglas, creando un pertugio da cui passare per recarsi nella zona di
ingresso agli spogliatoi. __________ aveva approfittato di tale pertugio e si
era recato, unitamente agli altri, nella zona della panchina dei giocatori
dello __________. In quell'evenienza altri personaggi si erano coperti il volto
e si erano preparati all'assalto, così come alcuni avevano gettato pure dei
pezzi di plexiglas rotto sul ghiaccio. __________ non aveva compiuto
direttamente atti di violenza, ma si era mischiato alla folla. Era stato
fermato da una persona del servizio d'ordine ma, approfittando del fatto che
questi si era dovuto occupare immediatamente di altri facinorosi, più violenti
di lui, era proseguito verso gli spogliatoi. Si era poi formato un altro raggruppamento
di qualche decina di persone, nel quale si trovava pure __________, che aveva
forzato ulteriormente il servizio d'ordine con l'intento di raggiungere la zona
di ingresso degli spogliatoi e che lanciava diversi oggetti pericolosi sul
ghiaccio. Il Pretore ha peraltro dato atto all'accusato di non avere compiuto
direttamente atti di violenza né di avere preso parte alle mini risse svoltesi
poi sul ghiaccio, pur essendovi entrato ed avere girovagato per alcuni istanti
al centro della pista (consid. 5b).
-
Il
Pretore ha confermato l'imputazione contemplata nel decreto di accusa poiché
__________ aveva oltrepassato il cancello chiuso dal pertugio creato da altri
tifosi con la rottura del plexiglas ed era sceso sul ghiaccio, contrariamente
alle disposizioni della pista. Una volta oltrepassato quel cancello si era
quindi unito ad un gruppo di violenti facinorosi, in parte dal volto coperto,
che avevano forzato il servizio d'ordine. Nonostante fosse stato invitato a non
proseguire, aveva approfittato del fatto che la guardia era stata costretta ad
occuparsi di altri energumeni, era andato avanti, sino a trovarsi in mezzo ad
un gruppo di violenti che avevano gettato in pista oggetti pericolosi, e poi
era sceso sul ghiaccio, ove erano stati compiuti altri atti contro la pubblica
tranquillità, l'integrità fisica e il patrimonio (consid. 6a).Dal punto di
vista soggettivo il Pretore ha ritenuto che __________, data la situazione creatasi
e posto che egli in passato era solito partecipare attivamente
all'organizzazione del tifo __________, non poteva certamente non sapere che in
quelle circostanze un assembramento che violava, come lui aveva violato, le
norme di comportamento imposte dallo stadio, non può che essere origine di disordini
soprattutto in caso di sconfitta in una partita tanto importante ad opera di
avversari tradizionalmente tanto rivali. A tutto ciò si aggiunge che i
disordini erano durati diversi minuti, di modo che egli non poteva sostenere di
esserci dissociato nel momento in cui aveva capito che la situazione
degenerava. In effetti tale circostanza era chiara già quando era stato rotto
il cancello di plexiglas e alcuni esagitati si erano coperti il volto. Non si
era quindi trattato -come sostenuto dalla difesa- di una sfortunata e passiva
presenza sul luogo, ma di una consapevole appartenenza ad un gruppo che ha
commesso atti di violenza contro persone e cose (consid. 6b).
-
Nel
proprio gravame il ricorrente assevera nuovamente di essere semmai stato
coinvolto negli avvenimenti quale tifoso solitario, frustrato per l'esito della
partita, ma non partecipe né direttamente né indirettamente agli atti di
violenza collettiva che hanno funestato la fine della partita. Fondando sulle
riprese televisive, dalle quali egli estrapola singoli minuti, egli ripercorre
i vari episodi e descrive il proprio comportamento emergente dalle sequenze del
filmato, per concludere evidenziando di avere commesso solo atti individuali,
chiaramente descrivibili e distinguibili da quelli perpetrati collettivamente
dalla massa, che egli mai aveva approvato né tantomeno sostenuto. Se non che,
argomentando in questo modo il ricorrente si limita a contrapporre agli
accertamenti del Pretore la propria versione degli accadimenti e dell'atteggiamento
da lui assunto. A parte il fatto che si cerca invano nell'allegato ricorsuale
una qualsivoglia minima censura di arbitrio, l'accusato non spende una parola
per confutare l'accertamento del Pretore, secondo il quale egli non si era mai
distanziato concretamente dal gruppo, limitandosi a non rompere e a non
lanciare oggetti, circostanza che, nella fattispecie, non bastava per
escluderne la punibilità (consid. 6a in fine). Per quanto riguarda l'elemento
soggettivo del reato, è appena il caso di ricordare che quel che l’autore sa o
non sa, quello che vuole o l’eventualità delittuosa cui egli consente è un
problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF
122 IV 160 consid. 2b, 121 IV 90 consid. 2b con rinvii) ed è pertanto
sindacabile solo se si ravvisano gli estremi dell'arbitrio. Il ricorrente si
limita al proposito a ribadire di non essersi certamente aggregato
volontariamente alla folla, né di esservi rimasto, ma di essersi limitato ad
osservare sconsolatamente gli avvenimenti. Asserzione che non è nemmeno atta ad
incrinare l'accertamento del Pretore, per il quale -come si è visto- non si è
trattato di una sfortunata e passiva presenza in loco, ma di una consapevole
appartenenza ad un gruppo che ha commesso atti di violenza contro persone e
cose. In sostanza, a ben vedere, il ricorrente si limita a contrapporre la
propria descrizione dei fatti -evidentemente a lui favorevole- e il proprio
apprezzamento a quello del Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità
munita di pieno potere cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente
inammissibile; incombeva alla ricorrente di illustrare come, dove e perché il
primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in
sbagli o in mancanza qualificate. Carente di motivazione idonea per suffragare
l'arbitrio, il gravame si rivela irricevibile.
-
Da
ultimo il ricorrente ritiene che la pena di 7 giorni di detenzione inflittagli
appare eccessiva e sproporzionata. Orbene, secondo l'art. 63 CP il giudice
commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali. Al riguardo il giudice
fruisce di ampia autonomia; la Corte di cassazione e di revisione penale
interviene solo -come il Tribunale federale- ove egli sia stato esageratamente
severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso di
apprezzamento (DTF 127 IV 101 consid. 2c, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 156
consid. 3b). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi
hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c). Nel caso concreto
il Pretore ha dato atto al ricorrente, ragazzo di buona famiglia, con diploma
di impiegato, con ottima reputazione, di essere stato sempre un interlocutore
affidabile nei periodi in cui curava i contatti tra la società e i tifosi. Se
non che, la sua colpa non poteva essere considerata lieve proprio perché era
stato un organizzatore e un collaboratore prezioso del tifo __________. Egli
doveva pertanto capire sin da subito che mischiarsi a quegli energumeni non
solo era pericoloso per lui, ma la sua presenza era fonte di pericolo generale.
Aveva visto che questi ragazzi avevano rotto il plexiglas e si stavano preparando
all'assalto coprendosi il volto; invece di invitarli a comportasi meglio, li
aveva seguiti mischiandosi a loro. Ciò che non poteva essere punito con una
semplice sanzione pecuniaria (consid. 7a). Fatte queste premesse, la sanzione
irrogata, ancorché severa, ma ampiamente entro i limiti edittali inferiori
(art. 36 CP), non risulta commisurata secondo criteri estranei all'art. 63 CP e
nemmeno costituisce la risultante di un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento.
Quanto, infine, al richiamo alla DTF 124 IV 272 indicata nel ricorso, esso è
infruttuoso già per il fatto che il ricorrente non spiega dove risiederebbe,
dandosene il caso, un'eventuale fragrante disparità di trattamento rispetto al
suo caso.
-
La
reiezione integrale del gravame comporta il carico degli oneri processuali secondo
la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
visto
l'art. 292 cpv. 1 CPP e per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.--
b)
spese fr. 100.--
fr.
900.--
sono
a carico del ricorrente.
- Intimazione a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
avv. __________
–
Municipio di Lugano, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Bellinzona;
–
__________;
–
__________;
–
__________;
–
__________;
–
__________;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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