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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.32
Data decisione, Autorità:
27.05.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00032
Lugano
27 maggio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 21 maggio 2002 presentato da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 15 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa del 4 marzo 2002 il Procuratore pubblico
ha dichiarato __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti per avere acquistato, consumato personalmente e
detenuto hashish e marijuanana nei 12 mesi precedenti il 1° febbraio 2002;
che
in applicazione della pena egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa
di fr. 200.– e alla confisca di 1.5 g di hashish sequestrati il 1° febbraio
2002;
che,
statuendo su opposizione, con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha confermato il capo d'imputazione e la confisca, riducendo tuttavia
la multa a fr. 100.–;
che
il 7 maggio 2002 __________ ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso;
che
con sentenza del 10 maggio 2002 (inc. __________) la Corte di cassazione e di
revisione penale ha dichiarato inammissibile il gravame per non avere,
__________, presentato la dichiarazione di ricorso entro il termine di cinque
giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi della sentenza pretorile, avvenuta
il 15 aprile 2002 (art. 276 cpv. 2 CPP);
che
inoltre, secondo la Corte di cassazione e di revisione penale, quand'anche
__________ avesse – per avventura – postulato la restituzione del termine di
cinque giorni perché impedito senza sua colpa di agire (art. 21 CPP), la
sostanza delle cose non sarebbe mutata;
che,
in effetti, alla dichiarazione di ricorso non aveva fatto seguito alcuna
motivazione scritta nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza
pretorile e, per di più, lo scritto mancava di qualsiasi motivazione e non
poteva essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);
che
il 21 maggio 2002 __________ ha inoltrato alla Corte di cassazione e di revisione
penale la motivazione del ricorso proposto il 7 maggio precedente, contestando
di avere violato la legge federale sugli stupefacenti;
e considerando
in diritto: che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare nel precedente
giudizio, in concreto la motivazione del ricorso per cassazione sarebbe dovuta
avvenire entro venti giorni dalla notifica della sentenza pretorile motivata
(art. 289 cpv. 2 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP), circostanza che
figurava chiaramente indicata anche nei dispositivi della sentenza;
che
la notifica della sentenza impugnata (art. 289 cpv. 2 CPP) ha avuto luogo nel
caso specifico il 15 aprile 2002;
che
quindi il ricorso per cassazione del 21 maggio 2002 si rivela manifestamente
tardivo;
che
il ricorrente non pretende nemmeno di essere stato impedito senza sua colpa di
ossequiare il termine d'impugnazione, ciò che esclude una qualsivoglia restituzione
in intero (art. 21 CPP);
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP), non potendo questi più beneficiare – per la sua pervicacia – della
provvidenza esplicitamente riservatagli nel giudizio del 10 maggio 2002;
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- intimazione
a:
–
__________;
–
Ministero pubblico, 6901 Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
–
Tribunale penale cantonale, 6901 Lugano;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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