AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.18
Data decisione, Autorità:
18.12.2002, CCRP
Incarti n.
17.2002.18
17.2002.19
17.2002.20
Lugano,
18 dicembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione
presentati
– il 3 aprile 2002 (inc. 17.2002.18) da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
– il 3 aprile 2002 (inc. 17.2002.19) da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________) e
– il 3 aprile 2002 (inc. 17.2002.20) da
__________,
(già patrocinato dall'avv. __________,
e ora dall'avv. __________);
contro
la sentenza emanata il 21 febbraio 2002 della Corte delle assise criminali in
Mendrisio nei loro confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione di________;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 21 febbraio 2002 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha
dichiarato __________ autori colpevoli di infrazione aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti per avere, in correità fra loro e con altri,
detenuto in isole del mare dei Caraibi (segnatamente __________) e trasportato
a __________ (Florida) – fra il dicembre del 1990 e la fine del 1991 – almeno
1000 kg di cocaina, di cui 40 kg consegnati a terzi e il resto finiti nelle
mani di sconosciuti. Inoltre __________ e __________ sono stati dichiarati
autori colpevoli dello stesso reato per avere, sempre in correità fra loro e
con altri, compiuto a __________ atti preparatori intesi al trasporto e alla
consegna di ulteriori 1000 kg di cocaina tra la primavera del 1995 e l'ottobre
– rispettivamente l'aprile – del 1997. In applicazione della pena, la Corte
delle assise criminali ha condannato:
– __________ a 12 anni di
reclusione, aggiuntivi a una pena di 25 giorni di detenzione inflittagli il 26
gennaio 2000 dall'uditore del Tribunale di divisione 12 per omissione del servizio;
– __________ a 14 anni di
reclusione e alla rifusione allo Stato di fr. 5000.– in risarcimento
compensatorio per l'illecito profitto conseguito;
– __________ a 9 anni di
reclusione.
Computato
a tutti il carcere preventivo sofferto, la Corte ha ordinato la confisca del
conto __________ intestato ad __________ (alias __________) e __________ presso
la __________, confermando il sequestro conservativo in vista del risarcimento
compensatorio dei conti __________ e __________ intestati a __________ presso
la __________, come pure del conto corrente postale __________ intestato a
__________ medesimo. La Corte ha ordinato invece il dissequestro del conto n.
__________ intestato a __________ presso la Banca __________.
B. Per
quanto riguarda il primo traffico, la Corte di assise ha accertato che all'inizio
del 1990 __________ aveva telefonato a __________, il quale si trovava sul
lavoro a __________ o al suo domicilio di , proponendogli – su
incarico di un certo __________ – di partecipare a un trasporto di stupefacenti
per mezzo di un panfilo (“”, immatricolato a Jersey) dalle Antille
alla Florida. __________ aveva accettato e __________ lo aveva messo relazione
con il referente dei fornitori colombiani della droga, __________, in modo da
concordare direttamente le modalità del trasporto. Secondo la Corte,
__________ sapeva – quanto meno con dolo eventuale – di prendere parte a un
importante traffico di cocaina (sebbene pretendesse di avere creduto a un
traffico di marijuana), l'ammontare del compenso promessogli (US$ 1 400 000)
non lasciando dubbi. E siccome aveva bisogno di un aiutante, __________ si era
rivolto a __________, che versava in ristrettezze finanziarie, incontrandolo un
paio di volte a __________ (ancorché __________ sostenesse di avere ricevuto da
__________ una sola telefonata, dalla Martinica al suo domicilio di __________)
per prospettargli un compenso – a suo dire – di US$ 700 000, pari alla metà del
proprio, nel caso in cui avesse collaborato. La Corte non è stata in grado di
escludere, ad ogni modo, che in questa prima fase dell'operazione a __________
fosse stato adombrato un mero contrabbando di pietre preziose (non punibile in
Svizzera) e che la mercede offertagli non eccedesse in realtà US$ 160 000.
Sta di
fatto che nel febbraio del 1991, una quindicina di giorni dopo essere stato interpellato,
__________ ha raggiunto a Port-de-France (prefettura della Martinica)
__________, il quale nel frattempo aveva ricuperato il panfilo, che si trovava
ormeggiato presso l'isola di Guadalupa. Insieme con lui egli ha poi navigato
fino all'isola caribica di Saint Lucia, dove entrambi hanno soggiornato due o
tre giorni. Una notte, verso le ore 23, dopo che __________ aveva conversato in
spagnolo con terzi via radio, essi hanno preso il largo, incontrando a circa un
chilometro dalla costa due motoscafi bimotore, dai quali una decina di uomini
ha scaricato – aiutata da __________ e __________ – pesanti pacchi,
nascondendoli in due finti serbatoi del carburante appositamente ricavati
dietro i contenitori dell'acqua (da 2400 litri), sui lati della __________.
__________ ha ammesso di avere capito allora che il commercio non riguardava
pietre preziose di contrabbando, bensì cocaina. In seguito i due hanno
navigato per due giorni con il carico di stupefacente (che la Corte ha stimato
in almeno 1000 kg) fino all'isola di Saint Martin/Sint Marteen. Di lì
__________ è rientrato in Europa con l'aereo, mentre __________ è rimasto sull'isola
dal 18 al 26 febbraio 1991 e ha poi proseguito verso Fort Lauderdale (a nord di
Miami), dov'è giunto il 5 marzo 1991. Durante le soste a terra __________, che
in quel periodo abitava a Miami Beach, ha mantenuto i contatti con __________
per conto di __________, proprietario del panfilo. L'imbarcazione è poi stata
ricoverata per alcuni mesi in un cantiere nautico di Miami con il carico a
bordo.
Ai primi
di luglio del 1991 __________ ha comunicato a __________ che era giunto il
momento di scaricare la merce. __________ è partito così dalla Svizzera alla
volta di Miami. Anche __________ è arrivato in Florida il 12 luglio 1991. Lì
__________ ha chiesto a __________ di procurargli una casa provvista di
attracco, lungo un canale collegato all'oceano. __________ ha adempiuto
l'incarico dietro compenso di US$ 20 000, appigionando sotto falso nome una
villetta su un canale a Fort Lauderdale. Attraccatavi davanti la __________,
qualche giorno dopo – alla presenza di __________ – __________ e __________
hanno scaricato la cocaina, depositandola nottetempo nel garage
dell'abitazione. Se non che, quella stessa notte essi sono stati sorpresi nel
sonno da quattro o cinque individui armati che, fattisi passare per agenti di
polizia, hanno sfondato la porta, li hanno percossi, minacciati di morte e
immobilizzati, portandosi via quasi tutto lo stupefacente. Liberatosi,
__________ ha telefonato a __________ e ad __________. Quest'ultimo, apparentemente
poco sorpreso dell'accaduto, ha ordinato a __________ di consegnare lo
stupefacente residuo, ciò che __________ ha fatto, caricando la cocaina rimanente
(due pacchi da 20 kg ognuno, stando alla Corte di assise) su un pick up preso
a nolo, lasciato poi a disposizione di __________ e __________, i quali lo
attendevano sul posteggio di un supermercato a Miami. __________, rientrato
frettolosamente in Europa, non risulta avere partecipato a tale consegna. Per
le sue prestazioni __________ ha poi ricevuto da __________, invece
dell'importo promessogli (US$ 1 400 000), solo US$ 80 000, con i quali un paio
di mesi dopo ha rimunerato __________, rimettendogli la somma in occasione di
un incontro al proprio domicilio di __________.
C. Il
secondo traffico giudicato dalla Corte di assise è cominciato quattro anni
dopo, nella primavera del 1995, quando __________ ha telefonato a __________,
il quale si trovava una volta ancora a __________ o al suo domicilio di
__________, per proporgli un nuovo trasporto di cocaina mediante la
__________, nel frattempo reimmatricolata (prudenzialmente), sempre a Jersey,
__________. __________ ha subito interpellato per telefono , che si
trovava a __________ e che – ancora in difficoltà economiche – ha accettato di
mettersi a disposizione, pur sapendo fin dall'inizio, questa volta, che il
traffico riguardava cocaina. Così nell'autunno del 1995 __________ si è recato
in Venezuela e di lì in Colombia, dove ha incontrato __________ e il capo dei
fornitori di cocaina, soprannominato “ ” (il capo, appunto). In
seguito __________ e __________ hanno soggiornato tre volte in Florida (nel
febbraio del 1996, nel dicembre del 1996 e nel febbraio del 1997) per rimettere
in sesto la __________, che si trovava in una marina presso Miami e che
abbisognava di riparazioni importanti (compreso il ripristino dei due
ricettacoli occulti, turati nel frattempo con materiale sintetico). In
occasione del primo viaggio (febbraio del 1996) __________ non ha riperito il
panfilo, ma ha ricevuto da __________, per l'esecuzione dei lavori,
l'equivalente di US$ 70 000 o 80 000 (US$ 100 000 secondo __________). Nel gennaio
del 1997, inoltre, egli ha aperto un conto bancario (__________presso la
__________) sul quale sono pervenuti accrediti da parte di __________ per US$
59 000, di cui US$ 40 000 girati da __________ a __________, il quale aveva
aperto a sua volta un conto bancario a Miami per ricevere il denaro necessario
alla preparazione del panfilo.
Nell'aprile
del 1997, dopo avere compiuto un nuovo viaggio in Venezuela per ottenere invano
altro denaro da __________, __________ ha rinunciato a proseguire l'impresa,
insoddisfatto del trattamento economico riservatogli dai colombiani (con i
quali aveva avuto anche un litigio) e si è limitato a mantenere contatti con
__________ (fatto giudicato dalla Corte di assise senza apprezzabile rilievo
penale). __________ invece ha continuato l'opera, facendo capo in sostituzione
di __________ a __________ di __________, capitano di lungo corso conoscente di
__________, retribuito US$ 200 giornalieri e tenuto all'oscuro di tutto.
Dall'aprile all'ottobre del 1997 __________ ha poi fatto la spola tra la Svizzera
e Miami 7 o 8 volte, recandosi anche a Bogotá nel maggio di quell'anno, a
rapporto da __________, e in Venezuela nel luglio o agosto successivo, dove ha
conosciuto il comandante cui sarebbe stato affidato il panfilo (un nominato
__________, alias __________, cittadino americano). Dal Venezuela egli è stato
condotto anche in Colombia, dove ha incontrato “El Jefe” per definire i termini
del trasporto di cocaina, vedendosi prospettare un compenso pari a quello
promesso (ma non versato) a __________ per lo sfortunato traffico del 1990/91.
La Corte di assise ha dedotto perciò che __________ dovesse aspettarsi un
trasporto di 1000 kg di cocaina. In seguito __________ ha collaborato con
l'equipaggio della __________, al comando di __________, liberando totalmente –
sull'isola di Bimini, nelle Bahamas – i nascondigli dello scafo dalla schiuma
al poliuretano con cui erano stati occlusi e insieme con __________ ha pure
ispezionato una casa a Pompano Beach (sobborgo di Fort Lauderdale) destinata a
ricevere il carico. Nell'ottobre del 1997 però anch'egli ha abbandonato
l'operazione, sentendosi sorvegliato e temendo di essere scoperto. Dopo di
allora egli si è limitato a mantenere contatti per posta elettronica con
__________ (fatto giudicato dalla Corte di assise senza apprezzabile rilievo
penale).
Il
ripristino della __________ è stato ultimato perciò alla fine del 1997 o
all'inizio del 1998 senza __________ né __________. Tanto meno i due hanno
collaborato, per finire, al trasporto vero e proprio della cocaina, cominciato
il 15 aprile 1998 (quando il panfilo ha lasciato l'ormeggio per compiere varie
tappe nei Caraibi) e conclusosi il 25 maggio 1998, quando l'imbarcazione è
arrivata a Fort Laurendale e l'intero equipaggio è stato tratto in arresto, la
polizia marittima (che sorvegliava l'imbarcazione da 15 mesi) avendo rinvenuto
nello scafo 1982 kg di cocaina con un grado di purezza medio del 92%.
__________, nonostante la collaborazione fornita agli inquirenti statunitensi
(donde sono emersi i nomi di __________ e di __________, che hanno portato
all'apertura dell'inchiesta in Svizzera), è stato condannato alla fine del
1999 da una Corte distrettuale della Florida del Sud (United States District
Court, Southern District of Florida) a 235 mesi di carcere e a 5 anni di
libertà vigilata dopo la scarcerazione.
D. Sulla
base dei fatti appena riassunti la Corte delle assise criminali ha ritenuto che
__________, __________ e __________ hanno agito, nel quadro delle rispettive
attribuzioni, in qualità di correi, sia nel primo traffico sia – __________
escluso – nel secondo, ancorché limitato ad atti preparatori. La quantità di
droga trafficata bastando a connotare un'infrazione aggravata alla legge
federale sugli supefacenti, la Corte ha rinunciato ad analizzare l'ulteriore
aggravante del reato in banda. Ha approfondito invece il problema della
prescrizione relativa al primo traffico, escludendo l'applicabilità del diritto
federale degli Stati Uniti o delle leggi dello Stato della Florida (che
avrebbero comportato la prescrizione del reato in 5, rispettivamente 7 anni),
poiché a mente sua l'illecito configura un'infrazione unica alla legge federale
sugli stupefacenti e denota una relazione significativa con il territorio
svizzero, onde l'applicabilità del diritto elvetico. Ciò che del resto – ha
soggiunto la Corte – varrebbe anche per il secondo traffico, sebbene al
riguardo non si pongano problemi di prescrizione. Quanto all'aspetto
soggettivo, tutti gli imputati sono stati ritenuti agire con piena
consapevolezza e intenzionalità. Né si riscontrava desistenza spontanea dal
secondo traffico, l'abbandono dell'operazione da parte di __________ e
__________ non essendo avvenuto per motivi interiori. Ne è conseguita, in
sintesi, la conferma integrale dell'atto dell'accusa.
Nella
commisurazione delle pene la Corte di assise ha considerato anzitutto l'enorme
quantità di cocaina trafficata la prima e, in base a quanto __________ e
__________ potevano aspettarsi, anche la seconda volta. A __________ la Corte
ha riconosciuto nondimeno l'attenuante del lungo tempo trascorso (ma non agli
altri due imputati, che nel frattempo avevano nuovamente delinquito
partecipando al secondo traffico) e a __________ quella del sincero pentimento,
come proponeva il Procuratore pubblico. Ponderati gli elementi a favore e a
scapito di ciascuno di loro, la Corte è giunta alla conclusione che a
__________ andassero inflitti 14 anni di reclusione, a __________ 12 (il quale
senza l'attenuante se ne sarebbe verosimilmente visti irrogare almeno 15) e a
__________ 9 (che senza l'attenuante avrebbe dovuto contare su una pena di
almeno ai 12 anni). La Corte non ha condannato invece __________
all'espulsione, la pubblica accusa non avendone dimostrato i presupposti. Ha
rinunciato anche a pronunciare nei confronti di __________, “ampiamente insolvente”,
l'obbligo di un risarcimento compensatorio, applicato invece a __________ nella
misura di fr. 5000.–. Ha confiscato infine il conto intestato ad __________
(alias __________) e __________ presso la , “non esistendo alcun
motivo lecito in virtù del quale __________ dovrebbe possedere del denaro
presso l' ”. Sui conti di __________ è stato conservato il sequestro
conservativo a tutela del noto risarcimento compensatorio.
E. Contro
la sentenza di assise __________, __________ e __________ hanno introdotto il
22 febbraio 1992 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella rispettiva motivazione, presentata il 3 aprile 2002,
essi chiedono di annullare la sentenza impugnata e di proscioglierli da tutti i
capi d'imputazione. __________ postula altresì, in subordine, l'annullamento
della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise
criminali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Nelle sue osservazioni
del 29 aprile 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. Il
18 novembre 2002 __________ ha inoltrato al presidente della Corte di
cassazione e di revisione penale un'istanza di libertà provvisoria, sollecitando
la propria scarcerazione in pendenza di ricorso. Con osservazioni del 3
dicembre 2002 il Procuratore pubblico conclude per il rigetto dell'istanza.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid.
2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata
né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza,
inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel
risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125
I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
II. Sul
ricorso di __________
- Il ricorrente definisce arbitrario anzitutto l'ammontare del compenso
che la Corte di assise ha accertato essergli stato promesso da __________ per
le due operazioni. Nel primo caso la mercede offertagli non eccedeva – egli
sostiene – US$ 80 000 e nel secondo caso non poteva essere diversa (memoriale,
pag. 4, punto 2 primo capoverso e pag. 63, lett. a). La Corte di assise ha
accertato – come detto – che per il traffico del 1990/91 __________ affermava
di avere prospettato al ricorrente una retribuzione di US$ 700 000, ma non è
stata in grado di escludere che la somma proposta non eccedesse in realtà US$
160 000 (sentenza, pag. 40 in fondo). Il che corrispondeva a quanto lo stesso
ricorrente aveva dichiarato agli inquirenti (US$ 80 000 per il carico e
altrettanti per lo scarico dell'imbarcazione: sentenza, pag. 40 in alto e 41 in
alto), come pure a quanto il Procuratore pubblico gli rimproverava nell'atto di
accusa (pag. 3: “compenso di circa
US$ 160
000”). Perché l'accertamento della Corte di assise, fondato sulle affermazioni
del ricorrente medesimo, sarebbe arbitrario egli non spiega, limitandosi ad allegare
verbali inconcludenti.
Quanto al
secondo traffico, la Corte ha accertato che il ricorrente aveva pattuito direttamente
con i fornitori colombiani un compenso di US$ 1 500 000 da spartire con il
comandante del panfilo e con le altre persone coinvolte nel trasporto, come
egli stesso aveva dichiarato agli inquirenti (sentenza, pag. 66 verso il basso).
La Corte non ha accertato quanto sarebbe toccato precisamente all'interessato,
limitandosi a sottolineare “la prospettiva di conseguire un importante
guadagno” (sentenza, pag. 67 in alto). Nella misura in cui pretende che il suo
compenso sarebbe stato di soli US$ 80 000 perché esso doveva situarsi “nel
medesimo ordine di cifre di quello promesso, ma non corrisposto, per lo
sfortunato (...) trasporto del 1991” (sentenza, loc. cit.), il ricorrente cerca
di equivocare sui termini. Il medesimo ordine di cifre accertato dalla Corte si
riferiva infatti a quello complessivo di US$ 1 400 000 promesso per il primo
traffico a __________ (sentenza, pag. 37). Che poi __________ si sia visto
consegnare solo US$ 80 000 nulla muta. Lo stesso ricorrente ammette del resto
che, secondo il comandante del panfilo, egli avrebbe dovuto ricevere almeno
US$ 400 000 (memoriale, pag. 63). Rimproverare arbitrio alla prima Corte per
non avere accertato che il profitto si sarebbe limitato a US$ 80 000 è quindi
fuori luogo.
-
A
parere del ricorrente è arbitrario considerare i due incontri da lui avuti con
__________ a __________ nel 1990 (rispettivamente la telefonata da lui
ricevuta a __________: sentenza, pag. 42 in alto) come un atto costitutivo di
reato, poiché a quel momento egli si prefigurava un traffico di pietre
preziose, non di stupefacenti (memoriale, pag. 4, punto 2 secondo capoverso e
pag. 67, lett. b). Se non che, il ricorrente confonde fatti e diritto. Sapere
se l'atto incriminato sia costitutivo di reato è una questione di diritto, che
andrà esaminata in tale ambito. Questione di fatto è sapere se, al momento in
cui si è detto disponibile al primo traffico, il ricorrente credesse
effettivamente di partecipare a un contrabbando di pietre preziose (contrariamente
a quanto asseriva __________, che pretendeva di avergli parlato di un carico di
marijuana). Nel dubbio, la Corte si è dipartita dalla prima ipotesi (sentenza,
pag. 42 in alto), rilevando che – comunque fosse – l'atto di accusa imputava
unicamente a __________ di avere inteso trasportare “merce”, scoprendo solo in
seguito che si trattava di stupefacenti. Il che non bastava a integrare un atto
punibile (sentenza, pag. 41, 13ª riga dal basso). Per quanto riguarda l'aspetto
di fatto, dunque, al riguardo il ricorso è finanche senza oggetto.
-
Arbitrario
sarebbe altresì, per il ricorrente, l'accertamento stando al quale nel 1991
__________ gli ha consegnato la rimunerazione per il primo traffico (US$ 80
- a __________. A mente sua tale fatto sarebbe giuridicamente senza
rilievo, ai fini del reato importando il compenso che i trafficanti colombiani
hanno dato a __________, a Miami, nel luglio o nell'agosto del 1991. Quanto
__________ gli ha poi riversato in Svizzera sarebbe irrilevante (memoriale,
pag. 4, punto 2 terzo capoverso e pag. 67, lett. c). Ancora una volta però il
ricorrente confonde fatti e diritto. Sapere se l'importo di US$ 80 000
rimessogli da __________ a __________ sia una cosiddetta azione successiva non
punibile (mitbestrafte Nachtat), com'egli asserisce, è una questione di diritto, non di fatto. Il
problema andrà esaminato dunque in quella sede.
-
Alla
Corte di assise il ricorrente rimprovera di avere messo arbitrariamente sullo
stesso piano il suo operato con quello degli altri due imputati, tanto nel
primo quanto nel secondo traffico. Egli ribadisce di avere avuto “un ruolo
parziale e secondario”, asserendo che “le conclusioni della Corte di assise
sulla correità, sull'organizzazione e sulla banda (...) sono pesantemente
contraddette dalla dovizia di particolari su quanto successo in entrambi i trasporti”
(memoriale, pag. 7, punto 2 quarto capoverso e pag. 67, lett. d). Ora, nella
misura in cui si riferisce all'accertamento dei fatti, la doglianza è
irricevibile per carenza di motivazione. In un ricorso per cassazione fondato
sul divieto dell'arbitrio non basta pretendere che le constatazioni della Corte
di assise siano “pesantemente contraddette dalla dovizia di particolari su
quanto successo”. Occorre indicare almeno quali constatazioni sarebbero
arbitrarie e con quali atti di causa esse risulterebbero in aperto contrasto.
Nella misura per contro in cui il ricorrente nega la sua qualifica di correo o
di appartenente a una banda, la questione è di diritto e andrà esaminata in
quel contesto.
-
Il
ricorrente critica come arbitrario l'accertamento della sua partecipazione alla
consegna della cocaina ai trafficanti, a Miami, ciò che nemmeno l'atto di
accusa gli imputa (memoriale, pag. 7, punto 2 quinto capoverso e pag. 68, lett.
e). Una volta di più, tuttavia, il ricorso è senza oggetto. La Corte di assise
non ha accertato infatti che __________ abbia preso parte alla consegna dei
(rimanenti) 40 kg di cocaina a __________ e __________ sul posteggio del noto
supermercato a Miami. Al contrario: ha precisato espressamente che “non vi
sono altri riscontri della presenza del __________ in questo frangente, ed in
effetti l'atto di accusa non gli addebita espressamente la partecipazione alla
consegna dello stupefacente” (sentenza, pag. 52, consid. 23 in principio). Al
proposito il ricorso non merita quindi altra considerazione.
-
Arbitrio
il ricorrente scorge altresì nel fatto di essere stato considerato “partecipe
ad un'organizzazione del traffico, quando tutti gli atti processuali provano
che ha sempre e solo ubbidito agli ordini e non era autorizzato a prendere
iniziative” (memoriale, pag. 7, punto 2 sesto capoverso e pag. 68, lett. f).
Così argomentando, l'interessato travisa ulteriormente fatto e diritto. Quanto
egli contesta, in realtà, non sono gli accertamenti di fatto contenuti nella
sentenza di assise, bensì la qualifica giuridica del suo ruolo in base a tali
accertamenti. Tant'è vero ch'egli non impugna siccome arbitrario alcun fatto
preciso, ma si limita a ribadire la sua funzione subordinata, nel primo e nel
secondo traffico. Si rilevi in ogni modo che, nella misura in cui pretende di
avere scoperto la vera natura della merce trasportata nel 1991 solo al momento
di scaricare il panfilo, il ricorrente cerca una volta ancora di equivocare.
Certo, la Corte di assise ha ricordato che a quel momento egli era consapevole
di trafficare cocaina (sentenza, pag. 49 consid. 22 prima frase), ma nella
sentenza figura riprodotto un verbale del 14 settembre 2000 in cui lo stesso
ricorrente ammetteva esplicitamente di avere scoperto la vera natura del
trasporto già mesi prima, al largo dell'isola di Saint Lucia, quando i pacchi
erano stati caricati sull'imbarcazione (sentenza, pag. 44 verso il basso: “Non
ho creduto comunque nemmeno a questa versione, convinto che si trattasse di
cocaina”). Per il resto, come detto, le argomentazioni del ricorrente
riguardano l'applicazione della legge, non l'accertamento dei fatti.
-
Arbitrari
sarebbero dipoi, per il ricorrente, “gli accertamenti sulla motivazione che lo
ha indotto a desistere dagli atti preparatori nell'ottobre del 1997”
(memoriale, pag. 14, punto 2 settimo capoverso e pag. 68, lett. g). Egli fa
valere di avere continuato nella preparazione della __________ dopo la
defezione di __________ solo per denaro e per timore, rinunciando anch'egli
dopo avere constatato l'impossibilità di convincere gli altri a lasciar
perdere. L'assunto non è serio. Lo stesso ricorrente ha dichiarato al
Procuratore pubblico – come ha accertato la Corte di assise – di avere
desistito “perché si sentiva sorvegliato e perché riteneva concreto il rischio
di essere scoperto dagli inquirenti” (sentenza, pag. 78 consid. 41.2). Gli
stralci di verbale invocati nel ricorso non dicono altro. Anzi, confermano che
la paura non è il motivo per cui il ricorrente ha continuato l'opera dopo il
ritiro di __________, ma il motivo che lo ha indotto a demordere. Ch'egli abbia
tentato di dissuadere “gli altri” a recedere è una tesi addirittura
immaginaria, priva di qualsiasi riscontro finanche nei passaggi di verbale
evocati. Da questi si desume tutt'al più che, ritiratosi __________, il ricorrente
ha proseguito nel ripristino del panfilo lasciandosi “trascinare dalla
necessità di soldi” (ricorso, pag. 77 e 78). Donde la conclusione della Corte
di assise , secondo cui “il motivo a delinquere è [stato] anche per il
__________ quello del facile guadagno di molto denaro” (sentenza, pag. 86 in
alto). Mal si comprende dove si ravviserebbe arbitrio in tali considerazioni.
-
Infine
il ricorrente si duole di arbitrio perché la Corte di assise gli ha
rimproverato di avere negato la qualifica di “atti preparatori” (art. 19 n. 1
cpv. 6 LStup) a quanto da egli compiuto nel quadro del secondo traffico
(sentenza, pag. 69 consid. 37.2). Egli obietta di avere contestato tale
qualifica solo per gli atti anteriori al luglio del 1991, ovvero alla sua
trasferta in Colombia (memoriale, pag. 14, punto 2 ottavo capoverso e pag. 80,
lett. h). A questo punto non giova ripetere che il ricorrente fraintende fatti
e diritto. Sapere se determinate azioni costituiscano atti preparatori nel
senso dell'art. 19 cpv. 1 cpv. 6 LStup non è una questione di fatto, ma con
tutta evidenza di diritto, checché sostenga l'uno o l'altro imputato. La
contestazione andrà dunque ripresa oltre.
-
In
diritto il ricorrente assevera che il primo traffico è avvenuto interamente
negli Stati Uniti, né egli supponeva di dover trasportare cocaina al momento
in cui __________ lo ha interpellato. La sua accettazione nell'ambito di una
chiamata telefonica ricevuta dalla Martinica configura tutt'al più un atto preparatorio
e non fonda la competenza delle autorità svizzere, mentre il pagamento della
mercede è avvenuto a Miami, nelle mani di __________, non delle sue. Per di
più, l'atto di accusa nemmeno gli rimprovererebbe tale circostanza. Applicabile
sarebbe pertanto l'art. 19 cpv. 4 LStup, che prevede la doppia punibilità
dell'illecito, non data nella fattispecie, giacché il reato è prescritto sia in
virtù del diritto federale degli Stati Uniti sia per le leggi dello Stato della
Florida. Per tacere del fatto che, comunque sia, la sua attività si
connoterebbe come quella di un mero complice e non come quella di un correo,
non avendo egli partecipato in modo determinante né alla decisione né alla
pianificazione né all'esecuzione del reato. Quanto al secondo traffico, la sua
attività si è limitata ad atti preparatori, di cui ha rinunciato spontaneamente
a proseguire l'esecuzione 8 mesi prima del compimento del reato. E anche per
quel che è degli atti preparatori, egli ha sempre agito come un gregario, agli
ordini di terzi. Contrariamente a quanto accerta la Corte di assise, poi, i
lavori sulla __________ sono cominciati nel 1997, non nel 1996. La pena
inflittagli sarebbe così eccessiva, a maggior ragione considerando
l'attenuante del sincero pentimento (memoriale, pag. 14, punto 3).
a) Per
quanto attiene alla punibilità del reato, la legge svizzera si applica a chiunque
commetta un crimine o un delitto in Svizzera (art. 3 cpv. 1 CP). Si ritiene
commesso in Svizzera anche un crimine o un delitto avvenuto all'estero, ma di
cui in Svizzera si verifichi “l'evento” (art. 7 cpv. 1 CP). D'altro lato non
occorre che, per essere commesso in Svizzera, un crimine o un delitto debba
essere perpetrato interamente sul territorio nazionale: basta che in Svizzera
sia compiuto un suo elemento costitutivo, foss'anche isolato, ma che in relazione
con altri concorra a integrare la fattispecie (Schultz in: FJS 1210, pag. 3 in alto; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 7; Trechsel/Noll, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4ª edizione, pag. 50 verso l'alto; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
générale, 2ª edizione, pag. 131 n. 377). Gli atti preparatori non contano,
salvo ove siano essi medesimi punibili (Hurtado
Pozo, op. cit., pag. 132 n. 378 nota 55). Contano invece alla stessa
stregua di atti di partecipazione quelli successivi alla consumazione del reato
(Vollendung, consommation), fino alla sua conclusione
(Beendigung, épuisement). E un illecito non può
dirsi “concluso” finché l'autore non abbia raggiunto il proprio scopo (ad
esempio quello di assicurarsi l'indebito profitto: Trechsel, op. cit., n. 3 all'art. 7 e n. 7 all'introduzione
dell'art. 21 CP).
b) Che
una partecipazione al reato possa riscontrarsi anche nella fase meramente
conclusiva dell'illecito (Beendigung, épuisement) è opinione dominante (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2ª edizione, pag. 98 n. 7 in fine con richiami; Schultz, Einführung in den allgemeinen
Teil des Strafrechts, vol. I, 4ª edizione, pag. 108 in basso; Trechsel, op. cit., n. 7 all'introduzione
dell'art. 21 CP). A tale indirizzo dottrinale e giurisprudenziale non mancano
invero voci critiche. Albrecht
reputa, in particolare, che dandosi compravendita di stupefacenti il pagamento
del prezzo non vada considerato come atto costitutivo del reato, proprio perché
a quel momento l'illecito è ormai consumato (beendet). Tutt'al più –
egli soggiunge – il pagamento va punito, dandosene gli estremi, come
riciclaggio di denaro o come finanziamento di ulteriori traffici (Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Art. 19–28 BetmG, Berna 1995, n. 53 in fine ad
art. 19). Ugualmente critico Hurtado
Pozo, secondo cui gli atti commessi dopo la consumazione del reato allo
scopo di assicurarsi un indebito vantaggio – ad esempio la riscossione di un
assegno ottenuto per mezzo di una truffa – non fanno più parte dell'infrazione
(op. cit., pag. 132 n. 378 in fine).
c) Sta
di fatto che, almeno finora, la prassi del Tribunale federale si è attenuta senza
discussioni alla dottrina maggioritaria (DTF 106 IV 295 pag. 297, 98 IV 83
consid. 2c pag. 85). Non compete pertanto a questa Corte scostarsene, modificando
a sua volta la propria giurisprudenza (CCRP, sentenza del 10 marzo 1994 in re
K., consid. 2a). In concreto il ricorrente ha incassato a __________ la mercede
per le sue prestazioni nell'ambito del primo traffico (US$ 80 000: sentenza
impugnata, pag. 54 consid. 24). La perpetrazione nel Ticino di tale elemento
costitutivo del reato, ancorché nella fase conclusiva del medesimo, comporta la
punibilità dell'intera infrazione in Svizzera giusta l'art. 3 cpv. 1 CP (Schultz, op. cit., pag. 103 verso il
basso; FJS 1210, pag. 7 punto IV in principio). La circostanza che il
pagamento provenisse da __________ e non direttamente dai fornitori colombiani
nulla toglie alla natura dell'illecito. Decisivo è il luogo dove il ricorrente
ha percepito la mercede, non la persona che gli ha consegnato il denaro. Il
fatto come tale poi – contrariamente a quanto il ricorrente asserisce – è
partitamente enunciato nell'atto di accusa (pag. 3 verso il basso), mentre
l'accenno a un'eventuale azione successiva non punibile (nicht strafbare Nachtat o, meglio, mitbestrafte Nachtat) è di poco
sussidio, atti commessi dopo la consumazione del reato allo scopo di assicurarsi
un indebito vantaggio rientrando – come detto – nelle previsioni dell'art. 3
cpv. 1 CP fino alla fase conclusiva dell'infrazione. Ciò posto, l'art. 19 n. 4
LStup invocato nel ricorso, che riguarda la punibilità di azioni commesse
all'estero, è infruttuoso, il primo traffico dovendo essere considerato siccome
commesso in Svizzera.
d) La
Corte di assise sembra fondare la punibilità del ricorrente anche sul fatto
che, in vista del primo traffico, costui abbia compiuto in Svizzera atti
preparatori passibili di pena (sentenza, pag. 72 in alto). La Corte medesima
non ha escluso l'ipotesi, tuttavia, che all'inizio il ricorrente si sia unito
a __________ solo con l'intenzione di contrabbandare in Florida pietre preziose
(sentenza impugnata, pag. 42 in alto). Essa non ha accertato né ch'egli si
fosse visto prospettare effettivamente un carico di marijuana (come __________
sosteneva: sentenza, pag. 36), né ch'egli abbia acquisito la consapevolezza di
partecipare a un trasporto di cocaina prima di avere visto caricare la merce
sul panfilo, al largo dell'isola di Saint Lucia (sentenza, pag. 44 verso il
basso). Non risultando ch'egli abbia accettato la proposta di __________
nell'intento di partecipare a un traffico di droga, l'esistenza di un dolus
superveniens non basta a far sì che l'infrazione possa essere ritenuta
commessa in Svizzera. Potrebbe se mai entrare in linea di conto, come atto
preparatorio, l'ulteriore chiamata che il ricorrente ha ricevuto quando è
tornato in Florida il 12 luglio 1991 per scaricare il panfilo con __________,
ma al proposito manca qualsiasi accertamento. Per quanto riguarda il
ricorrente, dunque, il primo traffico può essere punito in virtù del diritto
svizzero – come detto – perché l'incasso della mercede è avvenuto in Svizzera,
non per l'esistenza di atti preparatori in Svizzera da parte di lui. Sotto
questo profilo la situazione del ricorrente si distingue da quella di
__________.
e) L'esistenza
di preparativi in Svizzera giustifica invece la perseguibilità del ricorrente
per quanto attiene al secondo traffico (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup). Lo stesso
ricorrente ha dichiarato in effetti di avere accettato a __________ l'offerta
di __________, parlando al telefono con lui, pur nella consapevolezza – questa volta
– che il trasporto prospettatogli riguardava cocaina (sentenza, pag. 56 consid.
26). La Corte di assise ha ravvisato in tale intesa un preparativo punibile (sentenza,
pag. 72 consid. 39.1 in fine), analogamente al Tribunale federale, che qualifica
come preparativo punibile la compravendita di stupefacenti stipulata per
telefono, senza riguardo alla questione di sapere chi l'abbia proposta né se la
fornitura si sia poi concretata (sentenza inedita 6S.684/2000 del 22 marzo 2001
in re P., consid. 2d). Il ricorrente non insorge contro tale interpretazione,
né contesta l'applicabilità dell'art. 3 cpv. 1 CP al secondo traffico. Anzi,
egli medesimo ha ammesso di essersi incontrato con __________ ancora
nell'estate del 1996, a __________, appunto per parlare del traffico (sentenza,
pag. 56 a metà). In proposito non soccorre perciò dilungarsi.
f) Il
ricorrente asserisce di avere agito sempre e solo come complice, non come
correo, tanto nell'uno quanto nell'altro traffico. Ora, autore di un reato è
chi riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito;
complice invece è chi si limita a prestare assistenza all'autore, contribuendo
in modo subalterno alla commissione del reato (art. 25 CP). La complicità
presuppone l'attività criminosa di un autore principale (DTF 121 IV 109 consid.
3a pag. 119). Agisce come autore – ad esempio – chi intraprende un viaggio in
automobile perché alla meta i passeggeri possano rifornirsi di droga (DTF 114
IV 162), chi trasporta droga (DTF 117 IV 58 consid. 1 pag. 60) oppure chi mette
attivamente a disposizione di terzi il proprio alloggio per occultarvi
supefacenti (DTF 119 IV 266). Agisce in qualità di complice, per contro, chi si
limita a concedere l'uso di un veicolo (DTF 113 IV 90 consid. 2a pag. 91) o a soccorrere
il conducente di un veicolo guasto pur sapendo che su quest'ultimo è caricata
droga (DTF 106 IV 72 consid. 2b pag. 73). Complice è, in sostanza, chi presta
atti di assistenza “estremamente limitati” (DTF 115 IV 59 consid. 3 pag. 61).
In materia di stupefacenti la figura del complice ha poco spazio, giacché
l'art. 19 n. 1 LStup contempla come forme di partecipazione autonoma quasi
tutte le azioni di sostegno che in altre fattispecie andrebbero considerate
come atti di mera complicità (DTF 119 IV 266 consid. 3a pag. 268). Non solo il
trasporto di stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup), ma già la messa in
atto di preparativi per il trasporto di stupefacenti configura – ad esempio –
una forma di partecipazione autonoma (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup).
g) L'opinione
del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe partecipato in modo determinante
né alla decisione né alla pianificazione né all'esecuzione dei traffici è
perciò senza rilievo, oltre che inveritiera. Anzitutto, perché in materia di
stupefacenti il solo fatto di non avere partecipato in modo determinante alla
decisione, alla pianificazione o all'esecuzione del reato non esclude la
qualifica di correo, riservata solo a chi compie atti di assistenza “estremamente
limitati”. Inoltre, perché nel caso specifico il ricorrente non si è rivelato
affatto un modesto gregario. Nel primo traffico egli ha coadiuvato __________
a caricare la __________ (sentenza, pag. 44 a metà), a trasferire il panfilo
dall'isola di Saint Lucia a quella di Saint Martin/Sint Marteen (loc. cit.), a
spostare il medesimo da Miami a Fort Lauderdale e a scaricarlo (sentenza, pag.
50). Nel secondo traffico egli ha fatto la spola tra la Svizzera e la Florida
per curare le necessarie riparazioni (sentenza, pag. 58 consid. 29), prima
come corrispondente di __________ (fino all'aprile del 1997), attraverso un
conto bancario aperto a Miami per ricevere i fondi destinati alla preparazione
del panfilo (sentenza, pag. 61 in basso), e poi autonomamente, ingaggiando
l'inconsapevole __________ (sentenza, pag. 64 in alto), entrando direttamente
in relazione con il referente dei fornitori colombiani __________ (sentenza,
pag. 61 consid. 31), conoscendo il nuovo comandante del panfilo (sentenza,
pag. 65 in fondo), incontrando addirittura “El Jefe”, il capo dei fornitori
(sentenza, pag. 66) e ispezionando per finire con il citato comandante
__________ la casa di Pompano Beach destinata a ricevere il carico (sentenza,
pag. 67 consid. 35 in fine). Che i lavori di riparazione al panfilo siano cominciati
nel febbraio del 1997 anziché nell'autunno del 1996 (la stessa Corte di assise
ha corretto l'imprecisione del consid. 30, pag. 59 seconda riga, alla prima
riga di pag. 60) poco sussidia. Prospettare semplice complicità nelle condizioni
descritte è a dir poco fuori argomento.
h) Non
è destinata a miglior sorte nemmeno la desistenza che il ricorrente fa valere
per avere rinunciato a continuare gli atti preparatori del secondo traffico
almeno sette mesi prima che la riparazione del panfilo fosse ultimata. La Corte
di assise ha ritenuto che, abbandonando l'impresa solo perché si sentiva
sorvegliato e temeva di essere scoperto, il ricorrente non abbia dato prova di
desistenza spontanea (sentenza, pag. 78 consid. 41.2). L'opinione è conforme alla
dottrina dominante. Alla desistenza da “preparativi” nel senso dell'art. 19 n.
1 cpv. 6 LStup si applicano, per analogia, i principi degli art. 21 cpv. 2 e
260bis cpv. 2 CP (Albrecht,
op. cit., n. 116 in fine ad art. 19 LStup; Corboz,
Les principales infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 792 n.
125). Siffatti preparativi, invero, non si distinguono apprezzabilmente da
tentativi (Albrecht, op. cit., n.
115 e 116 in principio ad art. 19 LStup; Corboz,
op. cit., pag. 772 n. 45 e pag. 773 n. 49). Il giudice può esentare da ogni
pena, di conseguenza, l'autore che desista “spontaneamente”. Chi rinuncia a
proseguire un preparativo solo perché teme di essere scoperto non si ritiene recedere
spontaneamente (Rehberg/Donatsch,
Strafrecht I, 7ª edizione, pag. 111 a metà con nota 119; Trechsel, op. cit., n. 9 ad art. 260bis
CP, ove si menziona anche l'opinione dissenziente di Schubarth). Il ricorrente non può dunque contare sul
privilegio di simile attenuante.
i) Nella
misura in cui il ricorrente sembra contestare l'aggravante dell'art. 19 n. 2
lett. b LStup, ossia di avere agito come “membro di una banda costituitasi per
esercitare il traffico illecito di stupefacenti”, la questione è senza portata
pratica, La pena della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno,
cui può essere cumulata la multa fino a un milione di franchi, si giustifica
già – come ha rilevato la Corte di assise – per l'aggravante dell'art. 19 n. 2
lett. a LStup. Chi partecipa a trasporti o a preparativi per trasporti da una
tonnellata di cocaina deve sapere con ogni evidenza che una simile quantità di
stupefacente “può mettere in pericolo la salute di parecchie persone”. Non
giova quindi interrogarsi oltre sull'aggravante della “banda”, la Corte di
assise avendo sì ravvisato nei due traffici gli estremi dell'art. 19 n. 2
lett. b LStup (sentenza, pag. 69 consid. 38), ma per finire non avendo più
evocato nella commisurazione della pena l'ulteriore pericolosità della banda
in sé, vista come associazione a delinquere che corrobora psichicamente e
fisicamente gli appartenenti, consentendo loro di superare le remore e
impedendo loro di desistere (v. Trechsel,
n. 16 in principio ad art. 139 CP). La controversia sull'aggravante dell'art.
19 n. 2 lett. b LStup si risolve perciò in una mera questione teorica.
l) Il
ricorrente si duole altresì – come detto – di una pena eccessiva, a maggior
ragione considerata l'attenuante del sincero pentimento. Così argomentando,
egli disconosce però che nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il
giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di
revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione
si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63
CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure
appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un
abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49
consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107
consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione della
pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid.
2a pag. 289. Il ricorrente definisce “eccessiva” la pena inflittagli, ma non
pretende ch'essa esorbiti dal quadro legale, si fondi su criteri estranei
all'art. 63 CP, trascuri elementi di valutazione dettati da quest'ultima norma
o appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da palesare un
abuso di apprezzamento. Egli non spiega nemmeno perché l'attenuante
riconosciutagli, che gli ha comportato una riduzione di pena attorno ai tre
anni (sentenza, pag. 86 in fondo), non sarebbe stata adeguatamente
considerata. Insufficientemente motivato, su questo punto il ricorso si
dimostra finanche irricevibile.
- Da
ultimo il ricorrente afferma, sempre in diritto, che la Corte di assise ha
ignorato la sua tesi difensiva, stando alla quale la scoperta del secondo
traffico (il quale ha poi permesso di risalire al primo) è frutto di
un'inchiesta mascherata da parte della polizia americana. Di ciò egli avrebbe
dovuto beneficiare con una riduzione di pena, come prevede la giurisprudenza in
materia (memoriale, pag. 80, punto 5). Gli unici due elementi dai quali il ricorrente
desume l'esistenza di un agente infiltrato non hanno tuttavia consistenza. Il
fatto che __________, titolare del cantiere nautico in cui la __________ era
stata portata a tre riprese per riparazioni tra il 1996 e il 1997 __________
abbia rifiutato di rispondere quando gli inquirenti volevano sapere se
__________ gli avesse precisato quale uso intendesse fare dell'imbarcazione
(act. 455, rubrica D, pag. 3 in basso) non indizia alcunché, se non il
desiderio dello stesso __________ di rimanere estraneo alla vicenda. Che agli
inquirenti americani sia giunta nel febbraio del 1997 la notizia secondo cui
__________ andava dicendo di voler vendere il panfilo per un traffico di
stupefacenti (act. 1, pag. 2) ancora non significa che la polizia abbia fatto
capo a infiltrati. Tanto meno ove si consideri che __________ non si era dichiarato
scontento della defezione del ricorrente, il quale a suo avviso “era uno che
parlava troppo” (sentenza, pag. 79 nel mezzo). Anche su quest'ultimo punto il
ricorso appalesa perciò la sua inconsistenza.
II. Sul
ricorso di __________
- Il
ricorrente si diffonde, dopo alcune osservazioni preliminari (memoriale, parte
I e II), in una sua propria cronologia dei fatti “pertinenti ed accertati in
sede di istruttoria, rispettivamente in sede dibattimentale”, dipartendosi
dagli addebiti a lui mossi nell'atto di accusa (parte III, da pag. 3 a pag.
32). L'approccio metodologico non è corretto, ove appena si pensi che la Corte
di cassazione e di revisione penale non è una giurisdizione di appello munita
di pieno potere cognitivo. Anzi, essa è vincolata agli accertamenti di fatto
del giudice del merito (art. 295 cpv. 1 seconda frase CPP), tranne in caso di
arbitrio (sopra, consid. 1). Nella misura in cui pretende di ripercorrere i
fatti a modo suo, narrando la vicenda dal proprio punto di vista e scostandosi
dagli accertamenti della Corte di assise senza motivare l'arbitrio in cui
questa sarebbe incorsa, l'interessato si esaurisce in argomentazioni appellatorie,
improponibili in un ricorso per cassazione. Ricevibili nel quadro di un tale
esposto sono unicamente i passaggi in cui singoli accertamenti della sentenza
impugnata siano criticati non solo perché erronei, ma perché inficiati di
arbitrio, sempre che dalla motivazione del ricorso risulti l'errore
qualificato in cui sarebbe caduta la Corte.
a) Con
riferimento al primo traffico del 1990/91 il ricorrente censura di arbitrio la
conclusione della Corte di assise, stando alla quale __________ gli ha proposto
di partecipare al noto trasporto di stupefacente raggiungendolo per telefono a
__________ o al domicilio di __________ (sentenza, pag. 33 consid. 13). Egli
sostiene che in realtà la proposta gli è stata fatta non in Svizzera per telefono,
bensì a Miami di persona (ricorso, pag. 10 in basso e 11 in alto). Se non che,
gli stessi verbali istruttori invocati dal ricorrente sono menzionati anche dalla
Corte di assise, la quale però ha creduto solo a quanto il ricorrente ha dichiarato
al Procuratore pubblico dopo il confronto con __________, e cioè che la proposta
gli era pervenuta telefonicamente (sentenza, pag. 33 in alto). La Corte ne ha
dedotto che a quel momento egli poteva solo trovarsi a casa __________ o sul
posto di lavoro __________. Il ricorrente contesta, ma non spiega come possa
egli avere raggiunto la Florida l'8 gennaio 1990 (memoriale, pag. 10 in alto;
rapporto di polizia, all. 82, rubrica arancione) per incontrare __________ – e
perché abbia affrontato la trasferta – senza avere prima conferito con lui almeno
una volta, da casa o dal posto di lavoro. Nulla induce quindi a ritenere
arbitraria la deduzione della Corte di assise.
b) Arbitrario
sarebbe inoltre, secondo il ricorrente, accertare che nell'autunno del 1991
egli ha rimesso a __________, per i servigi resi, la somma di US$ 80 000 in
occasione di un incontro al proprio domicilio di __________ (memoriale, pag.
15 a metà). Mal si comprende tuttavia perché tale accertamento dovrebbe essere
arbitrario, lo stesso ricorrente avendo ammesso in modo esplicito tale
circostanza davanti al Procuratore pubblico, pur senza essere in grado di rammentare
con precisione il luogo del Cantone Ticino in cui è avvenuta la consegna
(sentenza, pag. 54 consid. 24). Che il denaro provenisse da __________ figura –
contrariamente a quanto egli assume – nel medesimo considerando della sentenza
impugnata (pag. 54, terza riga in alto). Inconsistente, la censura di arbitrio
non merita perciò altra disamina.
c) Alla
Corte di assise il ricorrente rimprovera arbitrio per avere accertato “allo
scopo di predisporre la [sua] non credibilità” ch'egli si è recato un'ultima
volta in Venezuela allo scopo di ottenere (senza esito) altro denaro da
__________ prima – anziché dopo – avere cominciato a ripristinare i ricettacoli
occulti del panfilo. Egli sottolinea che il viaggio in Venezuela è avvenuto fra
il 6 e l'8 gennaio 1997, mentre la parziale e difficile rimozione della schiuma
sintetica con cui erano stati chiusi i nascondigli è avvenuta fra 13 e il 18
febbraio 1997 (memoriale, pag. 22 a metà). In realtà i termini malevoli in
cui il ricorrente formula la critica nulla sussidiano. La Corte ha accertato in
effetti che il ricorrente e __________ hanno cominciato a liberare gli
interstizi dello scafo nell'autunno del 1996 (seconda trasferta in Florida:
sentenza, pag. 59 consid. 30), continuando ancora nel febbraio del 1997 (terza
trasferta: loc. cit., pag. 61). Che il viaggio in Venezuela sia intervenuto
un mese prima e non un mese dopo la seconda tappa dei lavori poco giova, il
ricorrente ammettendo di avere abbandonato il tutto solo più tardi, nell'aprile
del 1997 (memoriale, pag. 25 in alto). Quanto al fatto ch'egli non prevedesse
di dover trasportare quasi due tonnellate di cocaina, l'argomentazione cade nel
vuoto, giacché la Corte di assise non ha accertato ch'egli – né __________ del
resto – si aspettassero un carico superiore a quello del primo traffico (1000
kg: sentenza, pag. 67 consid. 34 in fine).
d) Il
ricorrente si duole che “sorprendentemente” la Corte di assise non abbia accertato
la sua assoluta e definitiva desistenza – al più tardi – a decorrere dal 4
aprile 1997, allorché il panfilo era ancora improprio alla navigazione, e che abbia
trascurato di constatare l'intervento di __________ in sostituzione di lui
(memoriale, pag. 25). La tesi è ai limiti del pretesto. La Corte di assise ha accertato
esplicitamente che “a partire dal mese di aprile del 1997 __________ (...)
effettivamente rinuncia a proseguire nella preparazione del trasporto, limitandosi
a mantenere contatti con il __________, circostanza, a mente della Corte, priva
di reale valenza penale” (sentenza, pag. 62 in fondo). Né la Corte ha
minimamente accertato che nell'aprile del 1997 la __________ fosse in qualche
modo utilizzabile. Quanto a __________, la sua presenza in sostituzione del
ricorrente è accertata chiaramente a pag. 64 in alto. Soffermarsi oltre su
censure simili sarebbe attardarsi invano.
e) A
parere del ricorrente è arbitrario addossargli la responsabilità di avere intrapreso
alcunché dopo la sua defezione, tanto più che nell'agosto del 1997 il trasporto
di cocaina ancora non era definito ed era “assolutamente privo (...) di termini”
(memoriale, pag. 26 in alto). Anche tale argomentazione è inconferente, giacché
la Corte di assise non ha più nulla addebitato al ricorrente dopo l'aprile del
1997. Al contrario: ha accertato senza equivoco che i fornitori hanno stabilito
direttamente con __________ i termini del trasporto (sentenza, pag. 64 consid.
34). Ancora una volta il ricorrente muove alla Corte di assise critiche per
torti riconducibili alle sue sole impressioni.
f) Infine
il ricorrente sottolinea – per quel che è delle doglianze più o meno ricollegabili
al divieto dell'arbitrio – che solo nell'agosto del 1997 __________, __________,
__________ e i fornitori hanno determinato il genere e la quantità dello stupefacente
che sarebbe stato oggetto del traffico, come pure i compensi che sarebbero
spettati ai vari partecipanti, individuando i componenti dell'equipaggio, le
rotte da seguire e i codici di comunicazione da adottare. Arbitrariamente
perciò la Corte “si prova nel recuperare, non importa come, la responsabilità
del __________ attribuendogli l'intenzione di compiere, comunque, atti
preparativi per 1000 kg” (memoriale, pag. 30 e 31 in alto). Ora, per quel che è
degli accertamenti appena citati, la sentenza non contiene alcunché di
diverso, nel senso che in nessun punto del giudizio la Corte di assise ha
imputato al ricorrente di avere contribuito a precisare i termini o le
modalità del trasporto. Per quel che delle sue responsabilità, il ricorrente
cerca piuttosto egli medesimo, “non importa come”, di minimizzarle. Che al
momento in cui egli ha desistito dall'impresa il traffico non fosse ancora
stato pianificato nei particolari non deve far dimenticare in effetti ch'egli
ben sapeva fin dall'inizio – per sua stessa ammissione (sentenza, pag. 55) – a
quale trasporto avrebbe partecipato, in specie quale stupefacente avrebbe
trasportato (lo stesso del primo traffico), qual era l'imbarcazione da usare
(sempre la __________) e con che gente avrebbe avuto a che fare (i trafficanti
colombiani che la prima volta gli avevano corrisposto US$ 80 000 invece degli
1.4 milioni promessi). Sotto il profilo dell'arbitrio, in definitiva, le tesi
del ricorrente risultano destinate all'insuccesso.
- In
diritto il ricorrente riprende a evocare la propria versione dei fatti,
ricominciando dagli anni ottanta (parte IV, punto 6.1.1) per passare poi al
primo traffico del 1990/91 (punto 6.1.2) e al secondo del 1995/97 (punto
6.1.3). Ancora una volta però l'approccio metodologico non è corretto. Il
potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale è, in diritto,
quello di verificare se la legge sia stata giustamente applicata ai fatti
accertati senza arbitrio in prima sede. Invano si cercherebbe però nei citati
punti del memoriale una qualsiasi censura sull'applicazione del diritto. In
realtà il ricorrente insiste nel ritenersi legittimato a rimettere in
discussione l'intero complesso dei fatti constatati in modo vincolante dal
giudice di merito solo perché critica di arbitrio la sentenza impugnata
sull'uno o sull'altro punto. Come si è spiegato dianzi, tuttavia, ciò non è
ammissibile. Fondato su questioni di fatto, al proposito il ricorso può dunque
essere esaminato – una volta di più – nella sola misura in cui singoli
accertamenti della sentenza impugnata siano criticati di arbitrio, sempre
che dalla motivazione risulti l'errore qualificato in cui sarebbe trascesa la
Corte.
a) Arbitraria
sarebbe, secondo il ricorrente, la conclusione della Corte di assise stando
alla quale egli avrebbe trasportato cocaina con la __________ già nel 1989
nell'ambito di un traffico pressoché identico a quello del 1990/91 contemplato
nell'atto d'accusa (memoriale, pag. 35 in alto). La Corte di assise tuttavia ha
spiegato con chiarezza che quel trasporto non poteva ritenersi di marijuana
(come pretendeva l'imputato), il compenso di US$ 350 000 essendo irragionevole
per un traffico di droga leggera (sentenza, pag. 29 consid. 10). Il ricorrente
asserisce che tale retribuzione si giustificava perché la relazione diretta tra
lui e __________ aveva fatto venir meno “un anello intermediario”, cioè
__________, “che nei precedenti viaggi aveva con tutta evidenza un suo personale
tornaconto” (memoriale, pag. 34). Oltre che appellatoria, l'affermazione è
inveritiera, ove appena si pensi che – secondo le dichiarazioni dello stesso ricorrente
– il traffico del 1989 è stato eseguito proprio su incarico di __________
(sentenza, pag. 26 consid. 9), il quale non è quindi stato – per usare i
termini del ricorrente – “saltato via”. Prospettare un “arbitrio evidente” in
condizioni del genere sfiora la temerarietà.
b) Il
lamentato arbitrio in cui la Corte di assise si sarebbe sospinta accertando che
all'inizio del 1990 __________ gli ha proposto di partecipare al noto trasporto
di stupefacente raggiungendolo per telefono a __________ o al domicilio di
__________ (memoriale, pag. 35) è gia stato escluso (sopra, consid. 12a). Al
riguardo non serve ripetersi. Quanto al fatto che il ricorrente abbia
interpellato __________ a __________ o a __________ nel preteso intento di
contrabbandare pietre preziose (memoriale, pag. 36 in alto), ciò figura a pag.
42 in alto della sentenza impugnata, ove la Corte di assise – nel dubbio – non
ha scartato siffatta ipotesi (per tacere del fatto che, secondo lo stesso
ricorrente, l'offerta si riferiva non a pietre preziose, bensì a marijuana:
sentenza, pag. 36). Il noto pagamento di US$ 80 000 da parte di __________,
infine (memoriale, pag. 36 in basso), è pacificamente avvenuto a Miami, né la
Corte di assise ha accertato che – per avventura – __________ abbia mai messo
piede in Svizzera.
c) Il
ricorrente fa notare che all'inizio del 1997 __________ ha consegnato da sé
solo il panfilo alla marina di __________ per riparazioni, senza il suo ausilio
(memoriale, pag. 37 verso l'alto). Il particolare è di ben poco conto e attiene
al mero riparto dei ruoli con __________. Per il resto all'inizio del 1997 il
ricorrente era ancora pienamente attivo, tant'è che ai primi di gennaio del
1997 si è recato in Venezuela per incontrare __________ e che il 27 gennaio
successivo ha aperto un conto personale presso la __________ per ricevere gli
accrediti di __________ (sentenza, pag. 61 consid. 31). L'altra doglianza del
ricorrente, relativa al periodo in cui egli ha compiuto la trasferta in
Venezuela (prima della parziale svuotatura dei ricettacoli nello scafo:
memoriale, pag. 37 a metà) è già stata trattata (sopra, consid. 12c), come pure
quella della sua consapevolezza circa la portata del traffico cui avrebbe
partecipato (sopra, consid. 12f). Da ultimo il ricorrente definisce
“incredibile” che la Corte di assise abbia trascurato quanto __________ ha
dichiarato in via rogatoriale sul conto di __________, ovvero che durante
l'incontro con “El Jefe” in Colombia (agosto del 1997), cui egli era presente,
si era parlato esplicitamente di un traffico di due tonnellate di cocaina e di
un compenso per __________ e lo stesso __________ di un milione di dollari
ciascuno (memoriale, pag. 38 in fondo). Mal si comprende tuttavia quale beneficio
l'interessato miri a trarre da un simile accertamento. Nella misura in cui
sembra pretendere, invero, che nessuna seria cognizione del traffico può
essergli imputata fino all'aprile del 1997 (momento della sua desistenza),
l'argomentazione è già stata giudicata inconsistente (sopra, consid. 12f).
- In
diritto – e questa volta realmente sotto il profilo giuridico – il ricorrente
contesta in primo luogo che la punibilità dei traffici incriminati soggiaccia
agli art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 CP, solo l'art. 19 n. 4 LStup essendo a suo
avviso applicabile. Se non che, per quanto riguarda il traffico del 1990/91
egli torna a ridiscutere l'accertamento secondo cui __________ gli ha proposto
di partecipare al trasporto telefonandogli nel Ticino (memoriale, pag. 39 a
43). Su tale questione di fatto non occorre tornare (sopra, consid.
12a). Egli contesta anche la rilevanza giuridica della telefonata da
egli fatta nel 1990 a __________, che si trovava a __________, e del versamento
a __________ di US$ 80 000 nel 1991 (memoriale, pag. 43 a 45), ma a torto. Non
fa dubbio in effetti che la proposta di partecipare a un trasporto di cocaina, accettata
e per di più adempiuta dal destinatario, costituisca un preparativo punibile
nel senso dell'art. 19 cpv. 1 n. 6 LStup (sopra, consid. 10e). E alla stessa
stregua degli atti preparatori punibili vanno considerati gli atti compiuti
nella fase conclusiva dell'illecito (sopra, consid. 10a a 10c). Nell'ambito
del primo traffico si può anche trascurare la telefonata del ricorrente a
__________, che potrebbe avere avuto per oggetto un contrabbando di pietre
preziose (sopra, consid. 10d). Rimane il fatto però che il ricorrente ha accettato
nel Ticino la proposta telefonica di __________ (sopra, consid. 12a) e nel
Ticino ha corrisposto a __________ US$ 80 000, nell'autunno del 1991, per i
servigi resi (sopra, consid. 12b). Nel quadro del secondo traffico egli ha accettato,
ancora nel Ticino, la proposta di __________ e ha immediatamente telefonato a
__________, che si trovava a __________ per proporgli di collaborare
nuovamente. Ora, gli atti preparatori punibili contano come atti di
partecipazione al reato (sopra, consid. 10a a 10c): comportano dunque la punibilità
dell'intero illecito come se questo fosse stato commesso in Svizzera. E alla
stessa stregua degli atti preparatori punibili vanno considerati gli atti
compiuti nella fase conclusiva dell'illecito, come la corresponsione di US$
80 000 nel Ticino a __________, nell'autunno del 1991, per i servigi resi nel
primo traffico (sopra, consid. 12b). Che il ricorrente avesse incassato la
somma a Miami da __________ poco importa, il denaro essendo stato da lui
rimesso nelle mani del destinatario in Svizzera. L'applicabilità dell'art. 3
cpv. 1 CP, tanto al primo quanto al secondo traffico non fa pertanto dubbio.
Il
ricorrente insiste nel sostenere che atti preparatori o atti nella fase
conclusiva del reato non bastano a legittimare l'applicabilità degli art. 3
cpv. 1 e 7 cpv. 1 CP (memoriale, pag. 45 a 50). Egli disconosce però che nella
fattispecie si trattava di atti preparatori punibili (art. 19 n. 1 cpv. 6
LStup), non di atti preparatori qualsiasi. Quanto agli atti nella fase
conclusiva del reato (Beendigung, épuisement), l'opinione dominante è quella già riassunta (sopra, consid.
10c). Infine, la teoria accennata dal ricorrente (pag. 49 a metà) – ma anche
dalla Corte di assise (sentenza, pag. 70 in fondo) – sui reati di “messa in
pericolo astratta” riguarda esclusivamente l'art. 7 cpv. 1 CP, secondo cui si
ritiene commesso in Svizzera anche un crimine o un delitto perpetrato
all'estero, ma di cui in Svizzera sia verificato “l'evento”, cioè il risultato.
Tale norma non ha portata propria nel caso specifico, ove di entrambi i
traffici incriminati sono stati commessi, in Svizzera, preparativi o atti
conclusivi. Sapere se in Svizzera si sia prodotto anche parte dell'“evento” o
se quest'ultimo si sia verificato esclusivamente su territorio estero, dove il
reato ha trovato consumazione (sul problema: Rehberg/Donatsch,
op. cit., pag. 42 a metà), nulla toglie all'applicabilità dell'art. 3 cpv. 1
CP.
- Ancora
in diritto il ricorrente ribadisce l'inapplicabilità del diritto svizzero con
riferimento a un parere giuridico rilasciato il 4 gennaio 2002 dal prof.
__________ al precedente difensore di __________ (in una cartellina trasparente
rosa di atti non rubricati prodotti al dibattimento), secondo cui nella
fattispecie non sussistono atti criminosi perpetrati in Svizzera, sicché ai due
traffici di cocaina si applicherebbe l'art. 19 n. 4 LStup che disciplina la
punibilità di reati commessi all'estero (memoriale, pag. 51). A prescindere dal
fatto però che – come si evince dal parere medesimo – l'opinione predetta si
fonda solo sul rapporto di polizia, il referto non prende posizione sui
preparativi punibili né sull'atto conclusivo accertato dalla Corte di assise,
ai quali nemmeno fa allusione. Non è pertanto di utilità ai fini del giudizio.
Il ricorrente soggiunge che, contrariamente a quanto reputa la Corte di assise
(sentenza, pag. 72 consid. 39.3), la doppia punibilità prevista dall'art. 19 n.
4 LStup comprende anche la prescrizione. E siccome il primo traffico risulta
prescritto sia in virtù del diritto federale degli Stati Uniti sia per le leggi
dello Stato della Florida, da tale capo d'imputazione egli dev'essere
prosciolto (memoriale, pag. 51 a 54). Come si è appena visto, nondimeno, l'art.
19 n. 4 LStup non è applicabile né all'uno né all'altro traffico, retti entrambi
dall'art. 3 cpv. 1 CP. L'assunto è di conseguenza infruttuoso.
Con
riferimento al secondo traffico (memoriale, pag. 54 segg.) il ricorrente sembra
contestare che la proposta di __________ gli sia giunta nel Cantone Ticino
(pag. 56 a metà). Al proposito egli non si confronta però con la motivazione
della Corte di assise (sentenza, pag. 54 consid. 25 in principio), né tanto
meno la censura d'arbitrio, sicché l'argomentazione risulta d'acchito improponibile.
Per il resto egli ribadisce che la telefonata di __________ e quella sua a
__________ sono semplici atti preparatori, senza rilievo per l'applicazione
dell'art. 3 cpv. 1 CP (memoriale, pag. 56 e 57), ma dimentica che tali
preparativi erano punibili, onde l'inconcludenza dell'assunto (sopra,
consid. 10a). A giusto titolo il ricorrente ammette invece – non senza aggravare
la propria situazione – che l'apertura da parte sua, nel gennaio del 1997, di
un conto personale presso la __________ per ricevere da __________ il denaro
necessario alle riparazioni del panfilo “costituisce certo un fatto,
quantomeno in apparenza, compromettente dal profilo dell'aggancio di una
competenza territoriale autonoma delle autorità svizzere” (memoriale, pag. 57 a
metà). Egli cerca invero di sminuire la portata di ciò, soggiungendo che il
denaro pervenuto su tale conto è poi stato girato a __________ in Florida, ma a
prescindere dalla circostanza che dei US$ 59 000 accreditati su quel conto non
più di US$ 40 000 risultano essere stati riversati a __________ (sentenza, pag.
61 verso il basso), la riscossione in Svizzera di fondi destinati al trasporto
di cocaina configura gia di per sé un ulteriore elemento preparatorio del
reato, che suffraga la punibilità dell'illecito secondo l'art. 3 cpv. 1 CP. Gli
ulteriori accenni del ricorrente all'atto di accusa (memoriale, pag. 57 in basso)
sono fuori tema, impugnata essendo la sentenza di merito, non l'atto di
accusa. Anche i riferimenti alla punibilità secondo il diritto colombiano e
quello americano (memoriale, pag. 58 e 59) non giovano, l'art. 19 n. 4 LStup
non essendo applicabile alla fattispecie.
- Sostiene il ricorrente che, fosse pur data la punibilità secondo
l'art. 3 cpv. 1 CP dei traffici incriminati, la Corte di assise “ha comunque
violato il diritto sostanziale (…) nella misura in cui ha ritenuto il
ricorrente punibile di atti preparatori per un traffico di cocaina di 1000 kg
(1000 kg in meno, cioè, rispetto all'ipotesi accusatoria)” (memoriale, pag. 59
in basso). La doglianza non manca di stupire: intanto non è dato a divedere
quale norma del diritto sostanziale avrebbe violato la Corte di assise; in secondo
luogo mal si comprende quale beneficio potrebbe mai attendersi il ricorrente
da un simile rilievo. Sempre per quanto si riferisce al secondo traffico il
ricorrente assevera che, nell'ipotesi in cui fosse applicabile l'art. 3 cpv. 1
CP, non si ravviserebbero in ogni modo atti preparatori punibili (memoriale,
pag. 60 segg.). Ora, si può convenire con il ricorrente che atti preparatori
punibili presuppongono – in analogia a quanto prevede l'art. 260bis
cpv. 1 CP per altri reati – una pluralità di azioni concrete tecniche o organizzative,
rivolte al medesimo fine, la cui natura ed estensione mostrino come l'autore si
accinga a commettere uno dei reati previsti dall'art. 19 n. 1 LStup. Invano
egli tenta però di far passare le sue attività nel quadro del secondo traffico
come atti che non configurano preparativi nel senso dell'art. 19 n. 1 cpv. 6
LStup.
È appena
il caso di ricordare che, secondo i vincolanti accertamenti della sentenza
impugnata, già il primo traffico di cocaina rispondeva a “una collaudata
procedura” che abbisognava solo di concordare gli appuntamenti, rendere il
panfilo atto alla navigazione e trovare un'abitazione per scaricare la merce
(sentenza, pag. 45 in alto). Il ricorrente già conosceva __________, che lo
aveva rimunerato per un precedente traffico di cocaina nel 1989 (sentenza, pag.
29 a metà), conosceva il panfilo (già usato per il traffico del 1989) e
conosceva i luoghi dell'operazione (gli stessi del traffico precedente). Tali
accertamenti valgono a maggior ragione per il secondo traffico, nell'ambito del
quale il ricorrente già conosceva anche __________, che lo aveva affiancato nel
primo trasporto. Nella misura in cui sostiene che quanto egli ha compiuto tra
il 1995 e il 1997 non connota preparativi a norma dell'art. 19 n. 1 cpv. 6
LStup, il ricorrente non può quindi essere seguito nemmeno da lungi. Egli
medesimo ha ingaggiato __________, si è recato in Venezuela e in Colombia, ha
soggiornato tre volte in Florida, ha ricevuto denaro a più riprese per le
riparazioni del panfilo e ha materialmente collaborato all'inizio dei lavori
(sentenza, pag. 60 in alto). Che al momento della sua desistenza – non certo
preventivata, ma dovuta a motivi contingenti (sentenza, pag. 81 in alto) – non
fosse ancora stata definita con precisione la quantità di cocaina da trasportare,
i fornitori non disponessero ancora dello stupefacente, i lavori di riparazione
fossero ancora in corso poco importa. Quanto il ricorrente egli ha fatto
concretamente si iscrive nel contesto di un disegno criminoso chiaro e sperimentato,
sorretto da misure tecnico-organizzative la cui natura ed estensione non lascia
dubbi sull'intenzione di attuare un ulteriore trasporto di cocaina in violazione
dell'art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup.
Per
quanto riguarda l'aspetto soggettivo degli atti preparatori, il ricorrente
asserisce che non può essergli addebitata l'intenzione di trasportare più di
150 kg di cocaina poiché al momento della sua desistenza i ricettacoli del
panfilo erano stati liberati solo in misura ridotta (memoriale, pag. 64 in
alto). La tesi non è seria, l'intenzione accertata del soggetto essendo quella
di partecipare a un traffico analogo al precedente, di 1000 kg (sentenza, pag.
67 in alto). Il ricorrente reitera nell'affermare che la sua disponibilità al
trasporto era in realtà simulata (memoriale, pag. 64 in basso). La Corte di
assise, valutando diffusamente gli indizi, ha escluso siffatta ipotesi (sentenza,
pag. 76 consid. 40.2). Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è
un dato di fatto (DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag.
3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Il relativo
apprezzamento quindi può essere criticato solo per arbitrio (sopra, consid. 1).
L'interessato ribadisce le proprie giustificazioni, ma non pretende che
l'apprezzamento probatorio della Corte di assise sia viziato a tal punto (memoriale,
pag. 65 a 68). Tanto meno spiega perché tale convincimento sarebbe, se non
arbitrario, quanto meno palesemente insostenibile. Del tutto appellatoria, la
sua argomentazione non è dunque ricevibile in un ricorso per cassazione.
-
Come
__________, il ricorrente rivendica l'attenuante della desistenza spontanea,
affermando di avere rinunciato a continuare nel 1997 “per motivi interni”,
perché – come __________ – considerava ormai la situazione troppo rischiosa e
perché la speranza di ricuperare quanto non aveva incassato nel primo traffico
“non sarebbe stata soddisfatta”. La sua uscita di scena inoltre ha ostacolato i
trafficanti nel raggiungimento del loro scopo, quanto meno fino alla comparsa
di __________ (memoriale, pag. 69 a 72). La Corte di assise, come detto, ha
accertato invece che il ricorrente ha rinunciato a proseguire l'impresa perché
insoddisfatto del trattamento economico riservatogli dai fornitori colombiani,
con i quali aveva avuto anche un litigio (sentenza, pag. 79 consid. 41.3). Ora,
a prescindere dal fatto che l'interessato non censura di arbitrio
l'accertamento citato, quand'anche ci si fondasse sulle tesi esposte nel
ricorso gli estremi di una desistenza spontanea non risulterebbero dati.
Intanto, come noto, non si ritiene desistere spontaneamente chi rinuncia a
continuare solo per i rischi insiti nell'operazione (sopra, consid. 10h).
Seppure avesse rinunciato a collaborare perché considerava la situazione troppo
rischiosa, il ricorrente non può dunque invocare una desistenza spontanea. In
secondo luogo non si ravvisa desistenza spontanea nemmeno laddove l'autore
lasci cadere i suoi propositi perché convinto ormai di non poter raggiungere il
proprio scopo (DTF 115 IV 121 consid. 2h pag. 129). Spontanea è solo la
desistenza, in sintesi, di chi recede dall'intento pur persuaso che, volendo,
potrebbe ancora raggiungere l'obiettivo; non spontanea è la desistenza di chi
si rende conto di non poter raggiungere l'obiettivo nemmeno volendo (Rehberg/Donatsch, op. cit., pag. 111).
Consapevole di non poter ricuperare quanto gli era stato promesso per il primo
traffico, il ricorrente ha – a suo stesso dire – abbandonato l'impresa. Ciò non
configura desistenza spontanea.
-
Il
ricorrente insorge per finire contro l'entità della pena inflittagli,
lamentando una disparità di trattamento rispetto alla condanna irrogata a
__________. Egli ricorda che dopo la sua defezione __________ ha compiuto
almeno otto trasferte a Miami, si è recato a Bogotá da __________, ha ricevuto
da quest'ultimo denaro in almeno dieci occasioni, ha reiteratamente incontrato
__________ anche dopo di allora, ha raggiunto il Venezuela per conoscere
__________ e poi la Colombia, ha concordato là i particolari del trasporto, ha
ripristinato interamente i nascondigli dello scafo e ha attivamente partecipato
alla messa a punto del panfilo, consapevole per di più di trafficare non 1000
kg, ma quasi 2000 kg di cocaina (memoriale, pag. 73 a 77). Ora, il potere
cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale in materia di
commisurazione della pena è già stato ricordato (consid. 10 in fine). In tale
ambito un confronto fra due o più casi concreti suole pertanto essere
infuttuoso, diverse essendo in ognuno di essi le circostanze oggettive e
soggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF 116 IV 292 pag. 294 in
alto). Inoltre una certa disuguaglianza tra una condanna e l'altra si spiega normalmente
con il principio dell'individualizzazione e non denota per ciò solo un abuso
di apprezzamento. Ne segue che questa Corte interviene unicamente sulla
commisurazione della pena – come il Tribunale federale – ove il risultato cui è
pervenuto il giudice di merito appaia urtante, per rapporto agli argomenti
addotti o a precedenti analoghi. Nondimeno, qualora più imputati compaiano
davanti allo stesso giudice per accuse fondate sui medesimi fatti, un'eventuale
disparità di trattamento deve trovare giustificazione in motivi pertinenti (Corboz, La motivation de la peine, in:
ZBJV 131/1995 pag. 13 in alto).
Nella
fattispecie la questione sarebbe pertanto di sapere se, infliggendo 14 anni di
reclusione e 12 a __________, la Corte di assise abbia trattato diversamente i
due imputati senza il conforto di ragioni pertinenti. Quanto il ricorrente fa
valere nel suo memoriale, tuttavia, risulta già di primo acchito inidoneo allo
scopo. Le sue allegazioni si limitano in effetti al secondo traffico di cocaina,
allorché la stessa Corte di assise ha riconosciuto che “nella seconda
operazione egli è stato meno attivo di __________ ” (sentenza, pag. 84 verso il
basso). Sulla pena a suo carico però ha influito pesantemente anche il primo
traffico, nell'ambito del quale egli non contesta di essere stato più attivo
di __________, così come ha inciso un decennio di vita anteriore dedito al traffico
di droga (ciò che non era il caso per __________: sentenza, pag. 85 consid. 44
settima riga) e il fatto di avere praticamente introdotto __________ nel mondo
del crimine (loc. cit., pag. 85 in fondo). __________ ha beneficiato inoltre,
per rapporto al ricorrente, di attenuanti generiche (la giovane età al momento
in cui ha cominciato a delinquere: loc. cit., pag. 85 dodicesima riga) e
specifiche (il sincero pentimento: loc. cit., pag. 86). Perché la
commisurazione della pena sarebbe il risultato di un abuso del potere di
apprezzamento anche tenendo conto dei fattori testé enunciati il ricorrente non
spiega. Anche su questo punto, in definitiva, il ricorso dimostra tutta la sua
inutile verbosità.
III. Sul
ricorso di __________
-
Dopo
una lunga premessa (memoriale, pag. 1 a 9) nella quale invoca come titolo di
cassazione – oltre all'art. 288 lett. a CPP –anche l'art. 288 lett. c CPP
(arbitrio nell'accertamento dei fatti), il ricorrente riunisce per finire tutte
le sue censure sotto l'unico titolo di “errata applicazione del diritto quo al
luogo di commissione del reato” (pag. 10 segg.). Se non che, già poche righe
sotto egli si prevale del divieto dell'arbitrio. In effetti, la prima critica
alla sentenza impugnata verte sulla telefonata che egli ha fatto a __________
all'inizio del 1990, definita arbitraria perché nulla suffragherebbe l'ipotesi
stando alla quale __________ si trovava in quel momento a __________ o a
__________. Egli sottolinea che nel gennaio del 1990 __________ si trovava con
lui a Miami e che, accertando la presenza di __________ in Svizzera, la Corte
avrebbe dato prova di un chiaro “atteggiamento persecutorio” nei suoi
confronti (memoriale, pag. 10 lett. b). L'illazione è a dir poco affrettata,
ove appena si consideri che nemmeno il ricorrente cerca di spiegare come
__________ abbia potuto raggiungerlo in Florida – e perché abbia affrontato la
trasferta – nel gennaio del 1990 senza avere parlato con lui nemmeno una volta.
Su questo punto il ricorrente nulla dice più di __________ (sopra, consid.
12a), né contesta di avere interpellato __________ per telefono o mette in
discussione il fatto che all'inizio del 1990 __________ abitava con la madre a
__________ e lavorava a __________. La conclusione cui è giunta la Corte di
assise non può quindi essere ritenuta arbitraria.
-
Il
ricorrente definisce arbitrario anche l'accertamento secondo cui nel 1990
__________ ha incontrato __________ a __________ per proporgli un trasporto di
stupefacenti, mentre __________ ha solo telefonato a __________, che si
trovava a __________, per prospettargli un contrabbando di pietre preziose
(memoriale, pag. 12 lett. c). Esposta per la verità in modo confuso e appellatorio,
la critica è – come quella analoga di __________ (sopra, consid. 3) – senza
rilievo. Nel dubbio, in effetti, la stessa Corte di assise non ha escluso che
in questa prima fase dell'operazione a __________ fosse stato adombrato un mero
contrabbando di pietre preziose e che solo in seguito costui abbia scoperto trattarsi
di stupefacenti (sentenza, pag. 42 in alto; v. anche sopra, consid. 7 in fine).
Come si è visto, di conseguenza, non si ravvisano atti preparatori di
__________ in Svizzera nell'ambito del primo traffico (sopra, consid. 10d). A
torto il ricorrente insiste perciò nel denunciare un “atteggiamento
persecutorio” nei suoi confronti. Si aggiunga che, laddove descrive __________
come una sorta di strumento inconsapevole nelle mani di __________, fuggito
alla prima occasione dal mar dei Caraibi dopo avere scoperto la vera natura del
trasporto (memoriale, pag. 15 in basso), il ricorrente dimentica che lo stesso
__________ è tornato all'opera nel luglio del 1991 – quattro mesi dopo essere
rientrato in Svizzera da Saint Martin/Sint Marteen – per scaricare il panfilo a
Fort Lauderdale, ben conscio di quanto stava facendo. Il tono polemico del
ricorso è quindi, una volta di più, fuori luogo.
-
Per
inciso il ricorrente evoca il parere giuridico del prof. __________, il quale
reputa che entrambi i traffici di cocaina debbano reputarsi commessi all'estero
(memoriale, pag. 16 lett. d). La questione è già stata trattata e il ricorso
non contiene ulteriori argomentazioni rispetto a quello di __________. Si
rinvia perciò al consid. 15.
-
Ancora
dolendosi di “intento persecutorio” in suo odio, il ricorrente sostiene che
l'avvenuta consegna di US$ 80 000 a __________ da parte di __________,
nell'autunno del 1991, non ha rilievo ai fini degli art. 3 e 7 CP perché non
costituisce la riscossione di un compenso (la quale è di per sé avvenuta a Miami),
bensì la mera spartizione dell'illecito profitto (memoriale, pag. 16 lett. e).
Ora, per tacere del fatto che secondo la sentenza impugnata __________ non
risulta avere incassato da __________ più di US$ 80 000 (tutti quelli
consegnati poi a __________), sicché il termine di “spartizione” poco conviene,
ai fini dell'art. 7 cpv. 1 CP basta – secondo la dottrina dominante, come si è
spiegato – che l'autore di un reato compia in Svizzera un atto destinato ad
assicurarsi l'indebito vantaggio consecutivo all'infrazione, e ciò fino alla
fase conclusiva del reato, non solo fino alla sua consumazione (sopra, consid.
10c). __________ si è assicurato in Svizzera e non a Miami l'indebito vantaggio
consecutivo al traffico di stupefacenti (egli stesso ha dichiarato che non avrebbe
mai rischiato l'esportazione di denaro dagli Stati Uniti: sentenza, pag. 54
consid. 24). L'argomentazione del ricorso è pertanto infruttuosa.
Tutt'al
più ci si potrebbe domandare se il criterio di collegamento con la Svizzera non
sia, per un soggetto come il ricorrente (tutto sommato “tagliato fuori” da atti
compiuti da un correo solo per assicurarsi l'indebito profitto), puramente
casuale. Nella fattispecie non si deve dimenticare però che il primo traffico è
stato ritenuto commesso in Svizzera anche per quanto riguarda il ricorrente (e
non solo gli altri due coimputati), poiché all'inizio del 1990 egli medesimo
aveva telefonato a __________ in Svizzera (su incarico di __________) per
proporre il trasporto di cocaina, offerta che __________ ha accettato e che ha
dato origine a tutta la vicenda criminosa. Non si può dire pertanto ch'egli si
trovi a dover rispondere del proprio operato in un paese completamente fuori
dalle sue previsioni. Certo, nel ricorso egli obietta che la sua telefonata del
1990 era intesa solo a sottoporre a __________ “l'eventualità di effettuare un
trasporto previo accordo che __________ avrebbe comunque ancora dovuto trovare
con i colombiani” (memoriale, pag. 17 in fondo). L'ipotesi di un'accettazione condizionata
non si evince tuttavia dalla sentenza impugnata, né il ricorrente indica un
benché minimo riferimento istruttorio a sostegno di tale evenienza. Il
rimprovero alla Corte di essere “trascesa nel solito arbitrio” si rivela,
dunque, finanche irricevibile per carenza di motivazione.
Il
ricorrente opina che la sua punibilità secondo il diritto svizzero è talmente
poco fondata da avere indotto nel settembre del 2000 il Procuratore pubblico a
sollecitare ripetutamente le autorità statunitensi a concedergli la
possibilità per delega di perseguire il ricorrente stesso nel Ticino, segno
evidente che si ponevano problemi di doppia punibilità (memoriale, pag. 18 a
metà). L'argomentazione è irricevibile, già per la circostanza che la Corte di
cassazione e di revisione penale è chiamata a vegliare sulla corretta
applicazione del diritto da parte delle autorità giudicanti, non dei magistrati
requirenti. Comunque sia, il principio secondo cui va ritenuto commesso in
Svizzera non solo un crimine o un delitto perpetrato interamente su territorio
nazionale, ma anche un crimine o un delitto di cui sia stato compiuto in
Svizzera un elemento costitutivo del reato, suscettibile di concorrere insieme
con altri a integrare la fattispecie (sopra, consid. 10a), non esclude
conflitti positivi di competenze. Rientrava quindi nella logica più elementare
che il Procuratore pubblico intendesse prevenire un perseguimento da parte
delle autorità americane a carico del ricorrente per le medesime imputazioni.
-
Sostiene
il ricorrente che a torto la Corte di assise si è riferita alla sentenza pubblicata
in DTF 126 IV 255, la doppia punibilità richiedendo che il reato sia
perseguibile anche secondo il diritto americano, ciò che non è assolutamente il
caso nella fattispecie (memoriale, pag. 19 lett. g, non esistendo alcuna lett.
f). Si è visto tuttavia che in concreto il traffico di stupefacenti va ritenuto
commesso in Svizzera a norma dell'art. 3 cpv. 1 CP. L'argomentazione cade
dunque nel vuoto.
-
Infine
il ricorrente censura la commisurazione della pena inflittagli, sostenendo che
il suo ruolo si è limitato a quello di un mero complice, che l'unico compenso
da egli percepito è quello di
US$ 20
000 chiesto (ma sul cui ottenimento non v'è prova) per la locazione della casa
a Fort Laurendale, ch'egli si è limitato a segnare a __________ la possibilità
di trasportare stupefacenti, che egli ha solo procurato supporto logistico
all'operazione e che la sua presenza nella fase finale del traffico (consegna
dei rimanenti 40 kg a __________) era intesa solo a verificare i danni
provocati dagli individui che si erano introdotti nella villetta per rapinare
__________ e __________. Onde l'esagerazione della pena irrogatagli, da
contenere in una sanzione sospesa condizionalmente (memoriale, pag. 20 lett.
h). Ora, non fa dubbio che il ricorrente disconosce il potere cognitivo della
Corte di cassazione e di revisione penale in materia di commisurazione della
pena (sopra, consid. 10 in fine). Già per questa ragione il ricorso andrebbe dichiarato
inammissibile.
A parte
ciò, i fatti invocati dal ricorrente si scostano da quelli accertati dalla
Corte di assise, senza ch'egli ne dimostri l'arbitrio. Intanto il ricorrente
non si è limitato a mere segnalazioni: nel 1990 egli ha proposto a __________ –
né più né meno – di partecipare a un traffico di cocaina, ciò che __________ ha
accettato (sentenza, pag. 31 in fondo e 37 in fondo). Inoltre egli non si è
limitato nemmeno a procurare supporto logistico: ha mantenuto – per sua
ammissione – i contatti con __________ durante tutto il trasporto dai Caraibi
alla Florida durante le soste a terra facendo da tramite a __________
(sentenza, pag. 45 consid. 18), ha reperito l'abitazione per lo scarico della
merce a Fort Laurendale dietro compenso di US$ 20 000 (sentenza, pag. 48
consid. 21), ha presenziato allo scarico del panfilo (sentenza, pag. 49
consid. 22), ha comunicato ai destinatari della merce l'avvenuto furto da parte
dei finti agenti di polizia (sentenza, pag. 51 a metà) e ha assistito alla consegna
della cocaina residua sul piazzale del noto supermercato a Miami (sentenza,
pag. 53 in basso). Che poi egli si sia interessato dei danni cagionati dai rapinatori
all'abitazione o che non abbia percepito un compenso per la collaborazione
prestata poco giova. La sua azione non può sicuramente essere qualificata come
l'intervento di un complice (sopra, consid. 10f e 10g). Quanto alla
commisurazione della pena in sé, il ricorrente non motiva alcun abuso del
potere di apprezzamento da parte della Corte di assise, se non sulla base –
come detto – di fatti diversi da quelli accertati. Anche su quest'ultimo punto
il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
IV. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1
CPP). Sono posti perciò a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo
ciascuno, senza vincolo di solidarietà. Invero il ricorso di __________, che
per la sua prolissità ha richiesto inutile dispendio di tempo e di energie alla
Corte di cassazione e di revisione penale, giustificherebbe una tassa di
giustizia più elevata, ma per questa volta si può prescindere – equitativamente
– da simile riscossione. I ricorsi essendo votati al rigetto, non si giustifica
di attribuire ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
V. Sull'istanza
di libertà provvisoria
- L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di libertà provvisoria
(art. 290 cpv. 2 CPP) sottoposta il 18 novembre 2002 da __________ al presidente
della Corte di cassazione e di revisione penale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2000.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
2100.–
sono
posti a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo ciascuno.
- Intimazione:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– __________,
c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– __________,
c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali di Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, 6901 Lugano;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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