Criminal revision request inadmissible for failure to translate

17.2002.15Outro Tribunal30 de abr. de 2002Inadmissible

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Resumo

The Ticino Court of Cassation and Review of Criminal Matters held that a revision request against two maintenance-related convictions was inadmissible because it had been filed in German and was not translated into Italian within the time limit granted to cure the defect. The court referred to the territorial principle of language and noted that the applicant remained free to file a new revision request in Italian. Owing to the special circumstances, it exceptionally waived court fees and costs.

Regest

Art. 300 cpv. 1 CPP; revision request filed in a non-official language and not translated within the prescribed deadline: the request is inadmissible. The language defect must be cured within the time granted by the court; failure to do so prevents entry into the merits. The applicant remains free to refile the request in the competent language. In exceptional circumstances, the court may waive procedural fees and costs.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2002.15

Data decisione, Autorità: 30.04.2002, CCRP

Incarto n. 17.2002.00015

Lugano 30 aprile 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 28 marzo 2002 presentata da


contro

le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che con istanza del 28 marzo 2002, scritta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione di sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona riguardanti sue condanne a pene detentive per trascuranza degli obblighi di mantenimento;

che, constatata l'irricevibilità di atti non stesi in italiano, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza, richiamandogli il principio della territorialità della lingua (CCRP, sentenza del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);

che il 24 aprile 2002 __________ ha postulato una proroga del termine per la traduzione;

che con decreto del 26 aprile 2002 il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato la domanda improponibile per assenza di motivi;

che la mancata traduzione dell'istanza in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della domanda di revisione;

che all'istante rimane comunque aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);

che, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali;

pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– __________;

– Procuratore pubblico avv. __________;

– Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;

– Pretore del Distretto di Bellinzona.

– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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