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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.72
Data decisione, Autorità:
18.12.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00072
Lugano
18 dicembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 12 dicembre presentato da
__________,
(patrocinato
dal lic. iur. __________,
studio
avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 19 novembre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. La sera del 21 ottobre 2000 __________, dopo avere trascorso il
pomeriggio in valle __________, sulla via del ritorno ha avuto modo di parlare
al telefono con la sua convivente, __________. Questa gli ha detto di essere
stata importunata quel giorno da __________, al quale era stata legata
sentimentalmente fino all'inizio del 2000, con messaggi e ripetute chiamate
telefoniche. Giunto a __________, __________ ha posteggiato l'automobile
davanti alla scuola media, a circa 200 metri da casa, intenzionato a rientrare
a piedi. Proprio in quel momento egli dichiara di avere notato sopraggiungere
la BMW “850” di __________, diretto alla stessa meta.
B. Preso
un bastone dal baule dell'auto, __________ si è incamminato verso casa e, là
giunto, ha avuto modo di sentire una discussione tra lo stesso __________ e
__________, la quale si trovava all'interno dell'abitazione, dietro una
finestra aperta munita di inferriata. __________ dichiara di avere udito allora
il rumore prodotto dall'incrinatura di un vetro. Egli ha affrontato così
__________, che si stava allontanando e, sostenendo che costui lo stava per
aggredire, lo ha colpito più volte alle braccia con il bastone. __________ ha
riportato la frattura base del quinto metacarpo della mano sinistra (curata con
l'applicazione di una stecca rigida) e la frattura distale dell'ulna destra
(che è stata ricomposta con intervento chirurgico).
C. Con decreto di accusa del 25 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 n. 1
cpv. 1 CP) per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di
__________, colpendolo alle braccia con un bastone e procurandogli le lesioni
descritte in un certificato medico rilasciato il 24 ottobre 2000 dal dott.
__________, assistente in ortopedia presso l'Ospedale __________ e . In applicazione
della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr.
400.–. __________, costituitosi parte civile, è stato rinviato a far valere le
sue pretese davanti al foro competente.
D. Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 19 novembre
2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato tanto l'imputazione
quanto la proposta di pena. Inoltre egli ha condannato l'imputato a rifondere
a __________ fr. 3'501.45 a titolo di risarcimento danni e fr. 2'000.– a titolo
di indennità per torto morale.
E. Contro la sentenza citata __________ ha introdotto il 23 novembre
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, presentata il 12 dicembre successivo, egli
chiede di essere assolto per avere agito in stato di legittima difesa e postula
la riforma in tal senso della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato
oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera al Pretore di essere trasceso in arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, negligendo indizi
che consentono di desumere come egli abbia effettivamente agito per legittima
difesa. Ora, davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono essere rimessi in
discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio
(art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile
o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia e dell'equità (DTF
126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a),
rispettivamente fondato su una valutazione unilaterale dei mezzi di prova (DTF
del 25 settembre 2000 in re S., consid. S., consid. 3b).
-
Premesso che oggettivamente il reato di lesioni semplici sussiste
senz'altro, dal profilo soggettivo il Pretore ha escluso l'ipotesi di una
legittima difesa. Egli ha ricordato che l'imputato aveva posteggiato l'auto a
200 m da casa, aveva tolto un bastone dal baule, si era appostato furtivamente
presso l'abitazione e aveva sorpreso l'avversario allorché costui, dopo
l'alterco con __________, stava già lasciando i luoghi. A quel momento però la
donna non correva alcun pericolo. Né si scorgono elementi – ha soggiunto il
Pretore – che inducano a far presumere un'eventuale aggressione da parte di
__________, tanto meno se si pensa che solo l'imputato era provvisto di
bastone. Che egli abbia usato il legno unicamente per parare i colpi
dell'avversario non era credibile, mentre il fatto ch'egli non intendesse
causare danni fisici tanto gravi nulla muta, giacché chi percuote una persona
alle braccia in tal modo non può ignorare le conseguenze del proprio agire.
-
Secondo il ricorrente il Pretore ha trascurato non meno di cinque
circostanze a lui favorevoli, e in particolare:
a) che egli temeva la superiorità fisica dell'antagonista;
b) che egli si era munito del bastone per tale motivo, ma anche
perché conosceva la natura irascibile dell'avversario ed era preoccupato per la
propria incolumità, una grave disfunzione all'apparato boccale rendendolo
particolarmente vulnerabile a pugni o colpi;
c) che egli non aveva alcuna intenzione o motivo di affrontare il
rivale, più forte di lui e finanche pericoloso, ancorché a quel momento l'amica
non fosse per nulla al riparo da pericoli;
d) che tutti gli indizi portano a concludere per un'aggressione da
parte dell'altro;
e) che il possesso del bastone era compatibile proprio con lo stato
di legittima difesa invocato.
- In realtà le motivazioni addotte dal ricorrente, seppure partitamente
enunciate, hanno chiara connotazione appellatoria. Per motivare una censura di
arbitrio non basta criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria
versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre spiegare invece
– come detto (consid. 1) – per quale ragione l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in
aperto contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il senso di
giustizia e d'equità, rispettivamente poggino su una valutazione unilaterale
dei mezzi di prova (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1
consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Per di più, la sentenza impugnata deve
apparire arbitraria nel risultato e non solo nella motivazione (DTF 125 II 129
consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c
con rinvii).
Nel suo
memoriale, inutilmente prolisso, il ricorrente perde di vista tali criteri, limitandosi
a insistere nel prospettare a questa Corte la propria versione dei fatti e, in
specie, nel ribadire che il suo comportamento era sorretto da valide
giustificazioni. Ciò non basta però a sostanziare critiche di arbitrio. Al
ricorrente incombeva di dimostrare non che il proprio asserto è più attendibile
di quello del Pretore, ma che il ragionamento del Pretore (sopra, consid. 2) è,
oltre che discutibile o addirittura errato, arbitrario. Non si vede tuttavia in
quale arbitrio sarebbe incorso il primo giudice escludendo la legittima difesa
perché l'imputato aveva posteggiato l'automobile in luogo discosto, si era
preventivamente fornito di bastone, si era acquattato presso casa e per finire
aveva sorpreso l'avversario che se ne stava già andando, mentre __________ era
rimasta chiusa nell'abitazione. Tanto meno se si pensa che la pretesa
aggressione di __________ non appare confortata da alcunché. In proposito il
ricorso non soddisfa i requisiti formali minimi cui deve adempiere un ricorso
per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio e si rivela già di primo
acchito inammissibile.
-
Il ricorrente lamenta pure una limitazione dei diritti della difesa,
poiché il Pretore ha rifiutato i testimoni da egli indicati il 31 agosto 2001
per dimostrare la forza e l'aggressività di __________ (decisione del 5
settembre 2001). A parte il fatto però ch'egli non spiega quale accertamento
del Pretore avrebbero potuto mettere in forse le deposizioni citate, non è dato
a divedere quali utili elementi avrebbero potuto portare testimoni non presenti
al momento dei fatti (e proprio perciò non ammessi dal Pretore). Fosse anche
vero che __________ è un soggetto irascibile e persino aggressivo, soprattutto
in occasione di accesi diverbi, tale circostanza non basterebbe in ogni modo
per giustificare la durezza dei colpi infertigli. Certo, non si può escludere
che il ricorrente sia stato condizionato nel suo agire dalla consapevole
inferiorità fisica e dalla paura. Ma ciò va considerato nella commisurazione
della pena (art. 63 CP), non come legittima difesa. E una multa di fr. 400.–
non appare, nelle circostanze descritte dal Pretore, come il risultato di un eccesso
o di un abuso del potere di apprezzamento, nemmeno presumendo che il ricorrente
abbia colpito per primo nel timore di un attacco imminente. Anche sotto questo
profilo la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.
-
Infine il ricorrente fa valere che __________ non è credibile, ove
si pensi ad alcune evidenti contraddizioni in cui è egli caduto narrando la
propria versione dei fatti (ricorso, punto 5). Nel motivare l'assunto il
ricorrente si avvale però, una volta ancora, di argomentazioni palesemente
appellatorie, dimenticando che la Corte di cassazione e di revisione penale non
è un'autorità abilitata a esaminare le questioni di fatto con pieno potere
cognitivo. In proposito il ricorso per cassazione non risponde affatto alle esigenze
di motivazione che deve rispettare un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio. Ne discende la sua inammissibilità.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con
rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è ammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 70.–
fr.
570.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretura
di Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ (per la parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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