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Numero d'incarto:
17.2001.56
Data decisione, Autorità:
07.10.2003, CCRP
Incarto n.
17.2001.56
Lugano
7 ottobre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sull'istanza di revisione del 20 agosto 2001 presentata da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
il
decreto di accusa emanato il 5 ottobre 2000 dal Procuratore pubblico nei suoi
confronti,
premesso
che con decreto di accusa del 5 ottobre 2000, passato in giudicato, il Procuratore
pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di violazione della legge federale
sulla dimora e sul domicilio degli stranieri per avere, il 4 ottobre 2000,
varcato la dogana di __________ senza documenti di legittimazione e in spregio
di un divieto d'entrata (valido fino al 23 agosto 2003) pronunciato nei suoi
confronti dalle autorità del Canton Berna;
ricordato
che in applicazione della pena il Procuratore pubblico ha proposto la condanna
dell'accusato a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e
all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 3 anni;
accertato
che __________ ha presentato il 20 agosto 2001 una domanda di revisione,
chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento del
decreto di accusa e il rinvio degli atti al Ministero pubblico per nuova
decisione sull'espulsione;
constatato
che il 30 settembre 2003 __________ ha dichiarato, per il tramite del suo
legale, di ritirare l'istanza;
considerato
che nelle circostanze descritte appare giustificato prescindere da tasse di
giustizia e spese, mentre la domanda di assistenza giudiziaria va trasmessa per
competenza al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (il quale aveva già
accordato analogo beneficio il 2 gennaio 2001 nell'ambito di un altro procedimento
penale contro l'istante) in conformità agli art. 52 vCPP e 26 LAG;
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto ritiro. La domanda di revisione è
stralciata dai ruoli per desistenza.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Gli atti sono trasmessi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto
per la decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
-
Intimazione a:
– avv. __________,
per sé e per __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Ufficio
dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano;
– Servizio di
Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Comando della
polizia cantonale, SG/SC, 6501 Bellinzona;
– Sezione cantonale
degli stranieri, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per
la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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