AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.44
Data decisione, Autorità:
30.10.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00044
Lugano
30 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 2 luglio 2001 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 31 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dalla lic. iur __________,
studio
legale __________), non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 31 maggio 2001 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha giudicato __________ e __________ per i titoli
di ripetuto furto, tentato e consumato, danneggiamento, violazione di
domicilio, violazione della legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla
legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti e infrazione grave alle norme della circolazione
stradale. Essa ha riconosciuto:
– __________
e __________ autori colpevoli di ripetuto furto, danneggiamento e violazione di
domicilio per avere, con __________, frantumato il 14 febbraio 1999 a
__________ un finestrino dall'autovettura in uso di __________, sottratto a
scopo di indebito profitto le chiavi con le quali si sono illegalmente
introdotti nella di lui abitazione, aprendo la cassaforte e sottraendo orologi,
gioielli e altri oggetti per un valore complessivo di almeno fr. 33'000.–;
– __________
autore colpevole di violazione della legge federale sugli stupefacenti per
avere, nel gennaio del 1999, offerto alcuni “tiri” di cocaina a __________;
– __________
autore colpevole di grave infrazione alla legge federale sulla circolazione
stradale per avere circolato alla guida del veicolo targato __________ alla
velocità di 158 km/h in luogo di quella massima consentita di 100 km/h.
Prosciolti
i primi due dall'accusa di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per intervenuta prescrizione dell'azione penale e __________ da quella di infrazione
alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, egli ha condannato
__________ alla pena di 9 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di due anni) e __________ alla pena di 8 mesi di detenzione
(pure sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni) e
all'espulsione dalla Svizzera per la durata di 3 anni. Inoltre ha condannato i
primi due a rifondere in solido alla parte civile __________ la somma di Lit.
13'500'00 in risarcimento del danno.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 5 giugno
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 2 luglio 2001, egli chiede di
essere prosciolto dalle accuse di danneggiamento e di violazione della legge
federale sugli stupefacenti, con conseguente riduzione della pena. Nelle sue
osservazioni del 17 luglio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso. Le parti civili __________ e __________ non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al presidente della Corte delle
assise correzionali di avere violato l'art. 144 CP per averlo riconosciuto
autore colpevole di danneggiamento, mentre a suo parere poteva entrare in linea
di conto solo un reato di poca entità (art. 172ter CP), il danno
provocato con la rottura del finestrino dell'automobile non superando l'importo
di fr. 300.–. E siccome il fatto risale al febbraio del 1999 – egli sostiene –
la prescrizione è ormai intervenuta, trattandosi di una contravvenzione.
-
Secondo l'art. 172ter cpv. 1 CP, se uno dei reati (contro
il patrimonio) previsti dal titolo secondo riguarda un bene di poco valore o un
danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con l'arresto
o con la multa. Tale norma non si applica però al furto aggravato, né alla
rapina o all'estorsione (art. 172ter cpv. 2 CP). In DTF 121 IV 261
consid. 2d il limite per qualificare un bene di poco valore è stato fissato a
fr. 300.– (cfr. anche DTF 122 IV 156 consid. 2a). Lo stesso limite è stato
stabilito in DTF 123 IV 113 consid. 3d per un danno di lieve entità. In DTF 122
IV 156 consid. 2a il Tribunale federale ha specificato nondimeno che
determinante non è tanto il risultato ottenuto, bensì la reale intenzione
dell'autore. Dell'art. 172ter CP beneficia unicamente chi, fin
dall'inizio, ha mirato a una sottrazione o a un danno non superiore a fr. 300.–
(CCRP, sentenza del 16 agosto 2000 in re Q., consid. 1).
-
Secondo gli accertamenti della Corte di assise, prima di compiere il
furto in danno di __________ il ricorrente e __________ hanno chiesto ad
__________ di rompere un finestrino dell'automobile in cui si trovano le chiavi
della cassaforte. __________ ha infranto il vetro con un martello di plastica e
ha prelevato dall'auto un mazzo di chiavi con una busta, non senza ferirsi leggermente
il mignolo e il medio della mano destra. Ha quindi consegnato le chiavi al
ricorrente, che gli ha detto però non trattarsi di quelle giuste. __________ ha
di nuovo perquisito la vettura, trovando questa volta le chiavi richieste. I
tre hanno poi provveduto a svaligiare la cassaforte.
-
Pur rilevando che secondo il Garage __________ il costo per la
sostituzione del vetro laterale anteriore sinistro di un'Alfa Romeo “156”
ammonta a fr. 235.45 (act. 3 prodotto al dibattimento), il primo giudice ha
nondimeno escluso l'applicazione dell'art. 172ter CP già per il
fatto che – a suo modo di vedere – gli imputati non avevano l'intenzione di
commettere reato di lieve entità, poiché avrebbero perpetrato l'illecito senza
riguardo all'entità del danno. Ha soggiunto che, comunque fosse, il danno cagionato
alla parte civile è superiore alla somma pretesa dal ricorrente, dato che occorre
considerare anche il costo per la pulizia del veicolo (dal sangue di __________
e dai frammenti di vetro) e il costo per il nolo di un mezzo sostitutivo
durante il giorno della riparazione o, in alternativa, l'equivalente del fermo
tecnico. Ciò posto, il totale del danno supera senz'altro la soglia di fr.
300.– (sentenza, pag. 14).
-
Quel che l'autore di un reato sa o no sa, quello che vuole o
l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento
dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 122 IV 156 consid. 2b, 121 IV 90
consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è nondimeno un rimedio di
mero diritto. L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono
essere ridiscussi solo ove denotino gli estremi dell'arbitrio (art. 288 lett. c
CPP). E arbitrario non significa discutibile o finanche erroneo, bensì
chiaramente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid.
3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 2a). Per motivare un censura di
arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una
propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece
spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto
con gli atti o contraddicano in modo durante il sentimento di giustizia e
dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid.
4a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento
quando è arbitraria non solo nelle motivazioni, ma anche nel suo risultato (DTF
125 II 129 consid. 25b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 2a, 122 I 253
consid. 6 c con richiami).
-
Come si è rilevato, il primo giudice ha negato che gli autori si
prefiggessero un reato di poca entità, data la loro disponibilità a delinquere
indipendentemente dal danno provocato. Il ricorrente afferma che tale
accertamento è arbitrario, poiché la realtà dei fatti dimostra chiaramente come
gli autori mirassero unicamente a prelevare dall'automobile le chiavi
necessarie per aprire la cassaforte e compiere il furto. L'argomentazione non
può essere condivisa. Non risulta in effetti che, quando hanno deciso di
frantumare il vetro anteriore dell'Alfa Romeo “156”, gli autori intendessero
limitare il danno a fr. 300.–. Né durante l'istruttoria né al dibattimento essi
hanno preteso di essersi posti per lo meno qualche domanda sulla reale entità
del pregiudizio che avrebbero causato all'automobile della parte civile. Nelle
circostanze descritte il presidente della Corte poteva ritenere perciò, senza cadere
in arbitrio, che in fin dei conti poco importava agli autori il costo che il
proprietario del mezzo avrebbe dovuto sostenere per riparare il finestrino.
Tanto più che, come ha giustamente soggiunto il primo giudice, non si trattava
solo di sostituire il cristallo, ma occorreva anche ripulire l'abitacolo dalle
tracce di sangue (effettivamente rinvenute: verbale 14 febbraio 1999 di
__________, annesso all'act. 2) e dai frammenti di vetro, per tacere dell'inconveniente
dovuto al fermo del veicolo. Nulla muta che agli atti non figuri una distinta
di tali spese, giacché determinante non è il risultato, bensì l'intenzione
dell'autore. E la nozione di danno a norma dell'art. 172ter CP va
intesa in senso lato, dovendosi considerare l'insieme del pregiudizio che il
reato comporta (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ª edizione, § 25 n. 18). La condanna inflitta dal primo giudice in
virtù dell'art. 144 CP non viola perciò il diritto federale. Su questo punto il
ricorso si rivela destituito di fondamento.
-
Il ricorrente reputa che il primo giudice abbia disatteso il diritto
federale ritenendolo colpevole di avere violato l'art. 19 n. 1 cpv. 4 LStup
solo per avere egli, nel gennaio del 1999, offerto alcuni “tiri” di cocaina a
__________. Per il presidente della Corte il fatto di donare stupefacenti a terzi,
sia pure nel contesto di un consumo comune, offende l'art. 19 n. 1 cpv. 4 LStup
(sentenza, 13 e 15). Il ricorrente fa valere invece che la fattispecie rientra
nel campo di applicazione dell'art. 19a LStup e costituisce una mera
contravvenzione, nel frattempo prescritta. Si tratta del caso, appunto, in cui
più persone consumino in comune sostanze stupefacenti, sicché la condotta
ricade penalmente nella responsabilità individuale di ogni partecipante per il
proprio comportamento.
a) Fondandosi sull'opinione di Corboz
(Les principales infractions, Berna 1997, n. 29 ad art. 19 LStup) il ricorrente
contesta che nel caso specifico si possa parlare di offerta di sostanze
stupefacenti, dato che “offrire” non significa fare un regalo – come nella
fattispecie – ma proporre la consegna di droga. La norma si riferirebbe perciò
alla proposta di contrattare, ciò che non si è verificato in concreto.
L'argomento è pretestuoso, poiché l'art. 19. n. 1 cpv. 4 LStup contempla altre
fattispecie e punisce anche chi distribuisce, vende, negozia per terzi,
procura, prescrive, mette in commercio o semplicemente cede stupefacenti. Ora,
chi mette cocaina a disposizione di un terzo, sia pure nel contesto di un
consumo comune e senza contropartita, cede in ogni modo tale sostanza (Corboz, op. cit. art. 19 n. 36; Albrecht, Kommentar Strafrecht,
Sonderband, Betäubunsgmittelstrafrecht, Berna 1995, n. 1 ad art. 19). Su questo
punto il ricorso non ha consistenza.
b) In
realtà il problema è un altro. Secondo l'art. 19b LStup, chiunque prepari
stupefacenti soltanto per il proprio consumo o consegni gratuitamente
stupefacenti per renderne possibile il simultaneo consumo, non è punibile ove
si tratti di esigue quantità. Che nella fattispecie il ricorrente abbia offerto
droga ai fini di un consumo comune e simultaneo (Albrecht, op. cit., n. 6 ad art. 19b) è senz'altro verosimile,
la stessa Corte di assise essendosi dipartita per altro dalla medesima premessa
(sentenza, pag. 15). All'accusato, del resto, era stata prospettata pure
l'imputazione di avere consumato droga nel mese di gennaio, onde la probabilità
che egli abbia fatto cenno (anche) a tale circostanza quando ha riferito di
avere offerto alcuni “tiri” di cocaina alla compagna (act. 18/11 pag. 3).
Rimane da esaminare se nella fattispecie si versi nell'ipotesi di un'“esigua
quantità”. Ora, il giudice dispone di ampio potere d'apprezzamento al riguardo
(in DTF 124 IV 184 consid. 2a e 2b il Tribunale federale ha stabilito che
l'autorità cantonale non aveva ecceduto nel proprio potere di apprezzamento negando
che 11 g di hashish fossero una quantità esigua). Nel caso in esame risulta –
come detto – che il ricorrente ha offerto a __________ alcuni “tiri” di
cocaina. In mancanza di accertamenti più precisi (nella sentenza non si
quantifica l'equivalente di un “tiro”) e nel dubbio, si può per finire presumere
che l'imputato sia rimasto ancora entro i limiti di 1 g circa di cocaina, la
quantità ammessa dalla prassi basilese (Albrecht,
op. cit., n. 8 ad art. 19b).
c) Ciò
posto, il ricorrente va prosciolto dall'accusa di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti, rimanendo egli penalmente responsabile solo per il
proprio personale consumo (art. 19a n.1 LStup; DTF 108 IV 200; Albrecht, op. cit., n. 2 e 5 ad art. 19b:
CCRP, sentenza del 29 settembre 1992 in re G., consid. 5.2) e non per la poca
cocaina offerta (gratuitamente) alla compagna nel contesto di un simultaneo e
comune consumo. Trattandosi di contravvenzione, per tale infrazione è
effettivamente subentrata la prescrizione. Ancorché per motivi diversi da
quelli esposti dal ricorrente, al proposito il ricorso va perciò accolto.
- Rimane da affrontare il problema relativo alla (ri)commisurazione
della pena (art. 296 cpv. 1 CP). Stando al consid. 10 della sentenza impugnata,
risulta evidente che nell'infliggere all'imputato
9
mesi di detenzione il primo giudice ha posto l'accento soprattutto sul furto
compiuto in danno di __________ e, in particolare, sul grado di colpa per
rapporto a questo reato, che ha definito particolarmente grave, segnatamente
dal profilo soggettivo, avuto riguardo ai motivi a delinquere (meschino rancore
personale). Per contro, egli ha conferito soltanto peso secondario al concorso
di reati e quindi alla condanna per danneggiamento, violazione di domicilio e
violazione della legge federale sugli stupefacenti (sentenza, pag. 15 e 16).
Valutate le circostanze del caso e ponderati i motivi che hanno indotto il
ricorrente a compiere il reato più grave, la Corte di cassazione e di revisione
penale non ritiene che vi siano ragionevoli motivi per concedere significative
riduzioni di pena; la quale è perciò stabilita in 8 mesi e 15 giorni di
detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di due anni.
- Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza. Sono posti
quindi a carico del ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno (art.
15 CPP). Il parziale accoglimento del ricorso non essendo da ricondurre alle
motivazioni addotte dal ricorrente, non si assegnano ripetibili per il
proscioglimento dall'imputazione di violazione della legge federale sugli
stupefacenti (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che in riforma
del dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata il ricorrente è prosciolto
dall'imputazione di violazione della legge federale sugli stupefacenti. In
applicazione della pena, egli è condannato a 8 mesi e 15 giorni di detenzione
(computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di due anni.
Per
il resto il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno.
- Intimazione
a:
– __________,
per il tramite dell'avv. __________;
– avv.
__________;
– __________,
per il tramite della lic.iur. __________;
– lic.iur.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle
opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale
svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– avv. __________
(rappr. PC __________);
– La __________ (PC -
sin. __________).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster