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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.32
Data decisione, Autorità:
11.06.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00032
Lugano
11 giugno
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21
maggio 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 24 aprile 2001 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Sabato 30 ottobre 2000, verso tra le ore 16.45 e le 17, si trovavano
nel posteggio sotterraneo del supermercato __________, in via __________,
__________ e __________. Il primo si stava dirigendo in automobile verso la
rampa di uscita, quando si è trovato di fronte __________ il quale, accortosi
di non avere vidimato il talloncino per l'apertura della barriera, stava
tentando di tornare alla cassa circolando in senso inverso. Non potendo proseguire
né l'uno né l'altro, è sorta una discussione. Secondo __________ e il testimone
, __________ è sceso allora dal veicolo, ha estratto lo stesso
__________ dalla vettura, lo ha messo a terra e lo ha colpito con pugni al viso
e una pedata alla spalla destra, rompendogli anche gli occhiali. __________ è
stato trasportato all'Ospedale “ ” con l'ambulanza. A detta di
__________, invece, __________ aveva cominciato a insultarlo attraverso il
finestrino della vettura e, sceso, gli era andato incontro, lo aveva spintonato
e aveva estratto dalle tasche un piccolo oggetto tagliente con il quale gli
aveva procurato ferite alla mano destra e alla guancia sinistra. Solo a quel
momento egli aveva reagito, colpendo l'avversario con un pugno al viso e
facendolo cadere a terra.
B. In
seguito alla querela sporta da __________ durante l'interrogatorio di polizia
del 30 ottobre 2000, con decreto di accusa del 15 gennaio 2001 il Procuratore
pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di vie di fatto e
danneggiamento, condannandolo a una multa di fr. 1'000.–. __________, a sua
volta, ha querelato il 18 gennaio 2001 __________ per lesioni semplici.
Statuendo su opposizione di __________ al decreto di accusa, con sentenza del
24 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha confermato
sia le imputazioni che la proposta di pena.
C. Contro
la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato lo stesso 24 aprile 2001 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
successiva motivazione scritta del 21 maggio 2001 chiede l'annullamento del
giudizio. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorrente censura anzitutto la violazione di norme essenziali di procedura,
ricordando di avere chiesto al dibattimento che il verbale del testimone __________,
cittadino germanico, fosse privato di forza probatoria. In effetti – egli
sostiene – il teste aveva dichiarato di non conoscere la lingua italiana,
sicché l'agente verbalizzante aveva funto da interprete, violando però l'art.
23 CPP. Ora, dagli atti risulta che con ordinanza del 23 gennaio 2001 il
Pretore aveva citato le parti al dibattimento, avvertendole del diritto di
chiedere l'assunzione di prove al dibattimento oltre a quelle indicate con il
decreto di accusa o di opporsi all'uso dibattimentale delle risultanze dell'istruzione
formale entro il termine di 10 giorni. Il ricorrente è rimasto silente. Non
solo. Con scritto del 20 aprile 2001 egli ha chiesto la citazione al
dibattimento del querelante __________, regolarmente convocato dal Pretore il
23 gennaio 2001, rinunciando alla sospensione del processo dopo avere preso
atto della sua assenza. Inutilmente si cerca negli atti una qualsivoglia
critica al verbale in oggetto. Il ricorso disattende perciò il requisito
dell'art. 288 lett. b CPP, secondo cui i vizi essenziali di procedura vanno
eccepiti non appena possibile. Al riguardo il gravame deve pertanto essere
dichiarato irricevibile.
- A
parere del ricorrente il Pretore sarebbe incorso in un accertamento arbitrario
dei fatti nella misura in cui ha ritenuto la versione del denunciante lineare e
non contraddittoria. Egli fa valere che in realtà il 20 febbraio 2001
__________ aveva modificato la sua dichiarazione su un elemento importante,
affermando che entrambi erano finiti a terra dopo il suo spintone, circostanza
mai evocata in precedenza. Inoltre, secondo il ricorrente, il Pretore ha
escluso a torto l'applicazione dell'art. 33 CP (legittima difesa) con
l'argomento che egli non era stato attaccato fisicamente dal querelante,
giacché quest'ultima constatazione poggia solo sulle sole dichiarazioni dell'avversario
e del testimone. Ciò risulterebbe insostenibile di fronte alle ferite da egli riportate
a un dito della mano destra e alla guancia sinistra. Ferite che – egli soggiunge
– sono tipiche di chi si difende da un'aggressione al viso. Arbitrario infine,
secondo il ricorrente, è l'accertamento del Pretore, secondo cui il verbale del
30 ottobre 2000 non menzionava medicazioni, senz'altro visibili e vistose,
quando una semplice lettura del testo proverebbe il contrario.
Giova
rammentare che, secondo giurisprudenza, una sentenza incorre nell'annullamento
quando è arbitraria nel suo risultato, e non soltanto nella motivazione (DTF
126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130
consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Il
ricorrente critica singoli passaggi del giudizio del Pretore, ma non dimostra
che nell'esito la sentenza sia arbitraria. Egli sembra dimenticare, per vero,
che determinante è l'accertamento secondo cui egli medesimo ha aggredito il
querelante, colpendolo con pugni e con un calcio. Che entrambi siano poi finiti
a terra nulla modifica alla descrizione dell'episodio data dal querelante il 30
ottobre 2000, sulla quale si è fondato il Pretore anche perché suffragata dal
deposizione del testimone __________. Che poi le ferite riportate dal
ricorrente, quand'anche causate dal querelante, fossero tipiche di chi si
difende da un'aggressione al volto è un argomento nuovo, giacché egli mai ha preteso
che costui avesse cercato di colpirlo in quella parte del corpo. D'altro canto,
come detto, è accertato che l'aggressione è partita dal ricorrente e non dal
querelante, motivo per cui se mai quest'ultimo si sarebbe difeso. Per quanto
riguarda, infine, il verbale del 30 ottobre 2000 del ricorrente circa la
vistosità delle medicazioni, esso non è elemento di rilievo perché – come ha
rilevato anche il Pretore – nulla esso dice sulla sequenza temporale dei fatti
e in nessun modo esso permette di desumere che l'aggressione sia avvenuta per
opera del querelante.
-
Da
ultimo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 33 CP, rilevando che,
qualora gli si imputasse un eccesso di legittima difesa, esso sarebbe più che
giustificabile di fronte a un tentativo di sfregio al volto con un coltello o
un corpo contundente da parte del querelante. Se non che, il Pretore non ha
trascurato l'ipotesi – peraltro subito esclusa – dello svolgimento dei fatti
così com'erano stati descritti dal ricorrente, rilevando che in tal caso sarebbe
stato applicabile tutt'al più l'art. 33 cpv. 2 prima frase CP (eccesso di
legittima difesa), con conseguente libero apprezzamento della pena sulla base
dell'art. 66 CP. Ha comunque concluso che, alla luce delle comminatorie di pena
contemplate dagli art. 126 cpv. 1 e 144 cpv. 1 CP, egli non si sarebbe scostato
dalla multa di fr. 1'000.– proposta nel decreto di accusa. Ma, come si è visto,
si trattava di una mera ipotesi, che si sarebbe dovuta fondare
sull'accertamento di un'aggressione da parte del denunciante. Aggressione che
il Pretore ha escluso, appunto, senza incorrere nell'arbitrio.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
– avv.
__________;
–
__________;
– avv.
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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