AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.25
Data decisione, Autorità:
08.02.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00025
Lugano
8 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 9 aprile 2001 presentato da
___________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata l'8 marzo 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 28 agosto 2000, durante una seduta del Consiglio comunale di
__________ dedicata alla discussione del messaggio municipale n. 7 riguardante
una richiesta della __________SA intesa a ottenere l'autorizzazione all'uso
temporaneo della particella n. __________ RFD di __________, il consigliere
comunale __________ è intervenuto domandandosi tra l'altro se si poteva ancora
avere fiducia in un consiglio di amministrazione (quello della ___________ SA),
che a più riprese aveva dimostrato di non saper fare gli interessi degli
azionisti, e manifestando espliciti dubbi sulla posizione dell'amministratore
delegato, ___________ (act. 16 annesso alla lettera 19 gennaio 2001, pag. _).
Quest'ultimo, rispondendo agli interrogativi di ___________, si è così espresso
in un'intervista apparsa sul quotidiano __________ del 30 agosto 2000
(annesso ad act. 1):
E la poca trasparenza?
La
___________ è della massima trasparenza, i conti sono pubblici, tutto il resto
è calunnia. Non accetto che proprio un personaggio del calibro di ___________,
pregiudicato e attualmente alle prese con la giustizia per aggressione a
pubblico ufficiale, venga a farci la morale lanciando accuse del tutto prive di
fondamento.
B. In seguito a querela sporta il 13 settembre 2000 da ___________, con
decreto di accusa dell'11 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
___________ autore colpevole di diffamazione per quanto dichiarato al
quotidiano ___________, in particolare per avere detto che ___________ è
un “pregiudicato e attualmente alle prese con la giustizia”, senza che tali
affermazioni fossero giustificate da un qualsiasi interesse pubblico o da un
altro motivo sufficiente. In applicazione della pena, egli ha proposto la
condanna dell'accusato a una multa di fr. 300.–. Statuendo su opposizione, con
sentenza dell'8 marzo 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha
ritenuto ___________ autore colpevole di diffamazione limitatamente all'epiteto
“pregiudicato” figurante nel noto articolo di giornale. Gli ha inflitto di conseguenza
una multa ridotta a fr. 100.–.
C. Contro la sentenza appena citata ___________ ha introdotto il 12
marzo 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, presentata il 9 aprile successivo, egli
chiede di essere prosciolto dall'accusa di diffamazione previa ammissione alla
prova della verità. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 17 aprile 2001 di
rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare la reiezione del ricorso.
Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2001 ___________, costituitosi parte
civile, formula la medesima proposta.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera al Pretore di avere violato il diritto federale
per averlo ritenuto colpevole di diffamazione benché il termine di
“pregiudicato” da egli rivolto al denunciante sia vero e non sussistano valide
ragioni per rifiutargli la prova della verità. Egli sostiene di non avere
divulgato un'informazione che non sia giustificata dall'interesse pubblico e di
non essersi espresso in quel modo per fare maldicenza. Inoltre l'accusato va
ammesso per principio alla prova della verità. Questa può essere rifiutata solo
in casi eccezionali. E in concreto soltanto ragioni ben più consistenti
avrebbero consentito al Pretore di negargli tale diritto.
-
Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla
reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa
(art. 173 n. 1 CP). Nella fattispecie il ricorrente non contesta – a ragione –
che l'appellativo di “pregiudicato” leda l'onore del destinatario (DTF 69 IV
165 consid. 1). Egli sembra affermare che si tratta di un cosiddetto gemischtes
Werturteil, ma giustamente il primo giudice non ha condiviso tale opinione,
l'epiteto potendosi riferire solo a una persona condannata penalmente per avere
commesso reati (cfr. DTF 69 IV 165, in cui tale locuzione è stata esaminata
nel quadro dell'art. 173 CP). Occorre pertanto esaminare se il ricorrente vada
ammesso a provare di avere detto o divulgato una cosa vera.
-
Secondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena
se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri
motivi di considerarle vere in buona fede. Tale facoltà gli è preclusa
nondimeno se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza essere
giustificate dall'interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,
prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando
si riferiscono alla vita privata o familiare. Nella fattispecie il primo
giudice ha ritenuto che l'imputato non aveva motivo sufficiente per dare del
“pregiudicato” a ___________, nulla giustificando di rievocare un fatto
risalente a 35 anni addietro. Il Pretore ha ritenuto invece che, se non in
virtù dell'art. 19 CP (errore sui fatti), il ricorrente poteva essere ammesso a
provare la veridicità dell'altra affermazione, secondo cui ___________ era
inquisito a quel momento per aggressione a pubblico funzionario. Dato che lo
stesso imputato era stato reso sospetto di comportamento dubbio nella gestione
della ___________ SA, il ricorrente era legittimato a rendere attenta
l'opinione pubblica della poca credibilità dell'avversario, soggetto a procedimento
penale. E siccome ___________ ammetteva ciò, l'imputato aveva recato la prova
della verità, onde il suo proscioglimento parziale.
-
Conformemente all'art. 173 n. 3 CP la prova liberatoria può essere
esclusa solo se, cumulativamente, l'autore ha agito principalmente per fare
della maldicenza, senza motivi sufficienti (DTF 116 IV 31 consid. 3, 208
consid. b, 101 IV 294 consid. 2, 98 IV 95 consid. a, 89 IV 191 consid. 1, 82 IV
93 consid. 2). Tale presupposto va chiarito d'ufficio, fermo restando che
l'ammissione alla prova delle verità costituisce la regola (Schubarth, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 3, n. 69 e 70 ad art. 173
CP). L'autore va perciò ammesso alla prova della verità nel caso in cui ha
agito per motivi sufficienti quand’anche si sia prefisso anzitutto di fare
maldicenza (DTF 116 IV 38, 89 IV 191 consid. 1), come pure nel caso in
cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, non
abbia avuto l'intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116
IV 38; Corboz, Les principales
infractions, Berna 1997, n. 56 ad art. 173 CP). Sapere per quale motivo l'autore
ha agito è una questione di fatto (Corboz,
op, cit., n. 58 ad art. 173 CP), che la Corte di cassazione e di revisione
penale può esaminare solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c e 295 CPP), ritenuto che arbitrario non significa opinabile, ma
palesemente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 208 consid.
4, 174 consid. 2g, 125 I 168 consid. 2a). Sapere se l'autore ha avuto motivo
sufficiente per proferire o divulgare una determinata affermazione è per contro
una questione di diritto (Corboz,
loc. cit.), che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno
potere cognitivo (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP).
-
L'art.
173 n. 3 CP esclude la prova della verità quando le imputazioni sono state proferite
o divulgate – come detto – senza essere giustificate dall'interesse pubblico o
da altro motivo sufficiente. L'autore deve essere ammesso alla prova
liberatoria, quindi, non solo quando ha agito nell'interesse pubblico, ma anche
quando può fondarsi su un altro motivo sufficiente, ad esempio per fare un
favore a una persona che chiede informazioni pertinenti ai fini di una causa
civile (DTF 89 IV 192 consid. 2 e 3). L'esistenza di un motivo
sufficiente non è escluso neanche quando l'affermazione tocca la vita privata o
familiare (DTF 81 IV 284 consid. 5). Se può valersi di un motivo
sufficiente, l'autore deve poter provare la verità anche se il motivo per cui
ha agito non era la ragione più importante, sempre che esso non costituisca un
mero pretesto (DTF 82 IV 98). Di regola, in ogni modo, non vi è motivo
sufficiente per rendere noto a terzi che una persona ha subìto una vecchia
condanna (DTF 71 IV 128); tenendo conto delle circostanze del caso
concreto, nondimeno, il Tribunale federale ha deciso diversamente nel caso di
precedenti a carico di un avvocato (DTF 69 IV 167 consid. 2) o di un
capo della polizia (DTF 101 IV 293).
Per
escludere la prova liberatoria l'art. 173 n. 3 CP esige altresì che l'autore
abbia agito prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in
particolare riferendosi alla vita privata o familiare. Quest'ultima
precisazione ha portata relativa. Impone al giudice maggiore severità, in ogni
modo, ove si tratti di ammettere un motivo sufficiente per rivelare i fatti
attinenti alla vita privata e familiare, come pure nel valutare l'assenza di un
volontà preponderante di nuocere (Corboz,
op. cit., n. 62 ad art. 173 CP con riferimento a Frei, Der Entlastungsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB
und sein Verhältnis zu den Rechtfertigungsgründen, Berna 1975, pag. 64; Schubarth, op. cit., n. 71 ad art. 173
CP).
- Il ricorrente afferma che ne va dell'interesse generale quando si
tratta di rivelare fatti correlati alla vita politica e che interessano
l'opinione pubblica, soprattutto quando i fatti riguardano persone che occupano
cariche pubbliche o svolgono attività di carattere al pubblico. Se l'intenzione
di fare della maldicenza può essere presunta qualora si divulghino circostanze
lesive dell'onore riguardanti la vita privata di singoli cittadini (come
informazioni riguardanti antecedenti penali), non altrettanto si può dire nel
caso in cui i fatti riguardino personaggi pubblici, come avvocati, comandanti
di polizia e uomini politici. In tale ipotesi sarebbe dato – secondo il
ricorrente – un interesse pubblico alla divulgazione, tanto più nella presente
fattispecie, ove lo stesso querelante ha reso sospetto il querelato di condotta
disonorevole.
a) Richiamati
gli interrogatori in sede istruttoria e al dibattimento, il Pretore ha ritenuto
non sussistere motivo sufficiente perché l'imputato evocasse, nelle circostanze
del caso, un precedente penale risalente a circa 35 anni prima. Né egli ha
ravvisato un nesso tra gli interrogativi sulla gestione della ___________ SA sollevati
da ___________ durante la seduta del Consiglio comunale e la condanna da questi
scontata decenni prima. Secondo il Pretore l'imputato non aveva serio motivo
per ricordare tale episodio, legato alla vita privata del soggetto, non bastando
a tal fine la carica di consigliere comunale rivestita dal querelante e, pertanto,
il suo ruolo pubblico, tanto meno considerando che non ci si trovava nemmeno in
un clima di campagna elettorale. Al contrario: l'interesse pubblico o privato
invocato dall'imputato costituiva un semplice pretesto per fare della maldicenza
(sentenza, pag. _). A ciò ha concorso la genericità del termine “pregiudicato”,
atta a ingenerare nel lettore dubbi di ogni sorta, mentre a nulla sussidiava il
fatto che la condanna di ___________ fosse già stata riportata dalla stampa nel
1997 e che prima di allora i rapporti tra le parti non fossero tesi (sentenza,
pag. _).
b) Come si è premesso, occorre cautela nell'ammettere che l'autore
abbia avuto un motivo sufficiente per divulgare fatti lesivi dell'onore
riguardanti la sfera privata e familiare di un terzo, sicché la mancanza di una
preponderante volontà di nuocere va ammessa con riserbo. La carica di
consigliere comunale del querelante come pure il luogo, il contesto e il clima
politico in cui l'operato del ricorrente quale amministratore delegato della
___________ SA è stato criticato ancora non bastavano per giustificare la
rievocazione pubblica di una condanna subìta dal querelante oltre 30 anni
prima. Nelle circostanze descritte dalla sentenza impugnata, vincolanti per la
Corte di cassazione e di revisione penale, la conclusione del Pretore risulta
corretta. Il ricorrente ha profittato, in sostanza, della diatriba politica
legata alla gestione della ___________ SA per muovere al querelante un attacco
d'ordine personale, facendolo passare per “pregiudicato” agli occhi del
pubblico ma senza dire che la condanna era stata cancellata dal casellario giudiziale
almeno vent'anni addietro. Ciò non lo abilita alla prova della verità. I casi
giudicati dal Tribunale federale in DTF 69 IV 167 (precedenti di un
avvocato) e DTF 101 IV 293 (precedenti di un capo della polizia) sono
diversi. La carica di consigliere comunale (e di deputato al Gran Consiglio)
ricoperta dal querelante, pur connessa alla natura, alla portata e alla
concludenza dell'intervento in Consiglio comunale, non bastavano perché il
ricorrente rivangasse sulla stampa un fatto attinente alla sfera privata
dell'avversario, la cui pubblica diffusione non era più sorretta da alcun
interesse generale. Certo, l'imputato aveva reagito in tal modo anche per i toni
provocatori usati dal consigliere comunale, ma ciò giustificava se mai una
risposta per le rime, non un'affermazione come quella proferita.
-
Il ricorrente rileva che, come ha accertato il Pretore, le parti si
conoscono da oltre vent'anni e che fino all'agosto del 2000 non vi erano tra
loro particolari attriti, sicché la controversia trae origine unicamente
dall'intervento in Consiglio comunale nell'agosto del 2000. Dall'assunto però
egli non deduce alcunché, donde l'inammissibilità dell'argomento. Il ricorrente
sottolinea poi che pure nei suoi confronti sono stati portati attacchi, tramite
il settimanale __________, che i relativi articoli si riferiscono proprio alla
___________ SA e che – contrariamente alla sua affermazione nei confronti del
querelante – quella adombrata nei confronti di lui è falsa poiché egli stato
assolto già in sede istruttoria nel “caso __________ ”, mentre per gli altri episodi
(__________e furto alla ___________ SA) non vi sono nemmeno inchieste in corso.
Se non che, ancora una volta egli non sostanzia alcuna conclusione.
-
Valendosi degli art. 32, 33 e 34 CP il ricorrente sostiene che, nei
casi di diffamazione in cause civili e penali, la parte chiamata a difendersi
può anche rilanciare accuse suscettibili di ledere l'onore della controparte,
che nel caso in esame ___________ lo ha duramente attaccato in Consiglio
comunale il 28 agosto 2000 e che egli si è difeso rispondendo all'offesa con
l'intervista apparsa due giorni dopo. L'argomento cade nel vuoto. Nelle
circostanze già descritte, come ha rilevato il Pretore, l'art. 32 CP (secondo
cui non costituisce reato l'atto che è imposto dalla legge o dal dovere
d'ufficio o professionale, ovvero che la legge dichiara permesso o non
punibile) non entra in considerazione, né il ricorrente spiega perché esso
sarebbe applicabile. A ragione il Pretore ha considerato altresì che non
soccorrono nemmeno gli estremi della legittima difesa (art. 33 CP) – né quelli
dello stato di necessità (art. 34 CP) – poiché nella migliore ipotesi si
tratterebbe solo di un eccesso difensivo, che consentirebbe solo un'attenuazione
della pena. Del discorso provocatorio in Consiglio comunale il Pretore ha
comunque tenuto conto nella commisurazione della pena (sentenza, pag. _). Al
ricorrente non giova nemmeno la sentenza pubblicata in DTF 118 IV 248,
secondo cui l'imputato che nel quadro di un processo penale contesti
dichiarazioni a suo carico non si rende – in linea di principio – colpevole di
offesa all'onore e può invocare l'art. 32 CP, ancorché nella misura in cui si
limiti a quanto sia necessario e pertinente, senza ricorrere cioè a
formulazioni inutilmente lesive e offensive. Già si è rilevato però che, dando
genericamente a ___________ del “pregiudicato”, il ricorrente ha leso
inutilmente la sfera privata di lui. Ancora un volta il ricorso è destinato
perciò all'insuccesso.
-
Il ricorrente si sofferma sui motivi in base ai quali il Pretore lo ha
prosciolto dall'accusa di diffamazione per avere affermato che ___________ è
alle prese con la giustizia, avendo egli avuto sufficienti motivi per reagire
in quel modo di fronte all'opinione pubblica, dopo che il consigliere comunale
lo aveva reso sospetto di comportamenti dubbi nella gestione della ___________
SA. Tale ragionamento, secondo il ricorrente, deve valere anche per l'altra
affermazione. L'assunto non può essere condiviso. Rendendo noto che il
querelante era alle prese con la giustizia per aggressione a pubblico
ufficiale, il ricorrente ha divulgato per lo meno la notizia di un procedimento
in corso, così come il consigliere comunale lo aveva incolpato di comportamenti
sospetti tenuti a quel momento (pag. _). Non è perciò fuori luogo sostenere
che, date le circostanze, egli poteva ritenersi legittimato a porre in dubbio a
sua volta la rettitudine comportamentale del querelante, fondandosi su un fatto
coevo (ancorché attinente alla sua vita privata). La condanna subìta da
___________ risaliva invece a 35 anni prima e non era nella benché minima
relazione con la polemica innescata dal consigliere comunale.
-
Secondo il ricorrente poco importa che il noto precedente penale
risalga a 35 anni or sono, dovendo valere per un uomo politico ciò che vale per
un avvocato o un comandante di polizia. Già si è detto che tali paragoni sono
infruttuosi. Considerato il riserbo di cui il giudice penale deve dar prova
quando è chiamato a valutare se sussistono valide ragioni per divulgare fatti
lesivi dell'onore attinenti alla vita privata e familiare di una persona, la
carica di consigliere comunale (o di deputato al Gran Consiglio) ancora non
consente che si definisca genericamente come “pregiudicato” un uomo condannato
35 anni prima. È vero che in DTF 69 IV 165 il Tribunale federale ha
ritenuto di interesse pubblico conoscere le condanne subìte da un avvocato che
esercita ancora la professione. Si trattava di un caso però in cui il patrocinatore
incolpato di avere precedenti penali (risalenti a qualche anno prima) esercitava
l'attività di avvocato senza formazione particolare, senza essere al beneficio
di un'autorizzazione cantonale, senza aver prestato cauzione e senza essere
soggetto, come gli avvocati patentati, alla sorveglianza del Gran Consiglio.
Costui ha potuto riprendere l'attività dopo avere riottenuto la bürgerliche
Ehrefähigkeit di cui era stato privato. In una situazione del genere
risultava giustificato l'interesse del cliente a conoscere eventuali precedenti
di quel patrocinatore, il quale esercitava in condizioni che non consentivano
di determinarsi sulla sua probità. In DTF 101 IV 292 lo stesso Tribunale
federale ha ammesso alla prova della verità una persona che aveva evocato un
procedimento penale a carico di un comandante di polizia. All'accusato è stato
riconosciuto il diritto di provare la verità del fatto, benché il procedimento
penale a carico del comandante si fosse concluso con un abbandono per
insufficienza di prove. Data l'importante funzione allora rivestita dal
querelante, ha spiegato il Tribunale federale, sussisteva un interesse pubblico
a che l'inquisito potesse essere sanzionato almeno in via disciplinare o amministrativa.
Nella presente fattispecie, per contro, fa difetto un interesse del genere.
-
Il
ricorrente postula l'annullamento della sentenza impugnata anche perché carente
di motivazione su punti essenziali. A torto. Riassunta la dottrina e la
giurisprudenza in materia di diffamazione, il primo giudice ha esposto in modo
diffuso le ragioni che lo hanno indotto a negare la prova della verità per
quanto riguarda l'affermazione secondo cui ___________ è un “pregiudicato”.
Soggiunge il ricorrente che anche la falsa accusa di amministrazione infedele
nel “caso __________ ” mossa nei suoi confronti appartiene al passato ed è
finita in un non luogo a procedere. Mal si comprende tuttavia perché ciò
dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente fa
valere inoltre di avere proferito il termine “pregiudicato” nel quadro di un
contesto politico, che egli nemmeno era presente alla seduta del Consiglio
comunale durante la quale era stato attaccato, sicché non poteva rispondere in
quella sede e ha dovuto farlo con l'intervista. La giustificazione non regge,
ove appena si consideri che, proprio perché non costretto a improvvisare la sua
difesa, il ricorrente aveva a disposizione il tempo necessario per ponderare la
sua reazione. Quanto al contesto politico, ciò non giustifica – come si è
spiegato – l'attacco alla sfera privata. Certo, il ricorrente asserisce che il
termine “pregiudicato” è stato usato unicamente in reazione all'analoga
affermazione del querelante, e ciò anche per fatti che appartenevano al
passato. Tuttavia, e non giova ripetersi, il tono provocatorio (ma non
penalmente reprensibile: decreto di non luogo a procedere emanato il 4 dicembre
2000 dal Procuratore pubblico) usato dal querelante non giustificava siffatta
razione. Si trattava tutt'al più di eccesso di legittima difesa.
-
Il ricorrente si diffonde infine sulle considerazioni che hanno indotto
il Pretore a ritenere che dai suoi interrogatori non emerge un motivo
sufficiente perché si esprimesse in quel modo. Dal testo integrale
dell'intervista e dal verbale di interrogatorio del 31 ottobre 2000 – egli
pretende – risulta in realtà come egli abbia sostenuto che le affermazioni di
___________ sono state fatte in un clima politico, che la sua reazione
costituisce una risposta agli attacchi e che il senso della sua posizione va inteso
come rifiuto di accettare la morale da parte di “certa gente”. L'argomentazione
è inconsistente, dato che per difendersi egli non doveva far capo a
un'affermazione del genere. Secondo il ricorrente non si può dire nemmeno che
egli si sia espresso in quel modo nell'intento prevalente di fare maldicenza.
Si è già addotto però che quanto l'autore di un reato sa o non sa, quanto vuole
o l'eventualità cui egli acconsente è un problema legato all'accertamento dei
fatti (sopra, consid. 4). Senza cadere in arbitrio, il Pretore ha desunto
l'intenzione di fare prevalentemente della maldicenza dall'interesse pubblico
usato come pretesto per attaccare il querelante nella sfera privata, dalla
voluta genericità dell'affermazione “pregiudicato” e dal fatto che la notizia
della condanna era già stata divulgata dalla stampa nel 1997, sicché non
serviva riesumarla se non per maldicenza, i rapporti tra le parti non essendo
particolarmente tesi prima di allora (sentenza, pag. _).
-
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va
disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
___________, che ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un
legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a ___________ fr. 500.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– ___________,
– avv.
– ___________, (parte
civile);
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni,
Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale
Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Pretore
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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