AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.21
Data decisione, Autorità:
18.12.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.21
Lugano
18 dicembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 26 marzo 2001 presentato da
___________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 13 febbraio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1994 ___________ si è sottoposta a una gastroscopia dal dott.
___________, specialista FMH in gastroenterologia. Soddisfatta del trattamento,
essa si è ancora rivolta a lui nel 1998 per una nuova gastroscopia e un'endoscopia.
Subìto il primo esame il 7 aprile 1998 senza problemi, essa è tornata dal
medico il 15 aprile successivo per l'endoscopia. A suo dire, in quel frangente
essa ha avvertito forti dolori all'addome e, in seguito, formicolii alla gambe
e alla braccia. Inoltre essa ha protestato per essere stata sollecitata dal
medico e dal personale ausiliario ad alzarsi e ad andarsene, nonostante le sue
precarie condizioni. Tornata nello studio il 20 aprile 1998 per conoscere
l'esito degli esami di laboratorio, ___________ ha constatato che tali
risultati non erano ancora stati trasmessi al suo medico. Due giorni dopo, il
22 aprile 1998, il dott. ___________ le ha poi comunicato nel corso di un
colloquio che non si riscontravano anormalità. ___________ ha preteso tuttavia
la consegna dei rapporti medici e della cartella clinica, al che è sorto un
diverbio con il medico e il personale dello studio. All'insaputa del
gastroenterologo, ___________ ha attivato un incisore che teneva nella
borsetta, registrando la conversazione.
B. Il 21 luglio 1998 ___________ ha querelato il dott. ___________ per
lesioni semplici e minacce in esito all'accaduto del 22 aprile precedente. Essa
ha sostenuto che durante l'animata discussione seguita alla sua pretesa di
ottenere copia delle analisi e della cartella clinica relativa alle visite, il
medico l'avrebbe aggredita e spintonata alla porta, per poi raggiungerla ancora
sulle scale e strapparle le fotocopie ch'essa teneva in mano, causandole
forti dolori alle braccia e alla schiena e procurandole ematomi alla braccia.
Sentita dal Procuratore generale il 18 settembre 1998, ___________ ha
raccontato per la prima volta di avere registrato la conversazione del 22
aprile precedente. Dal canto suo, il dott. ___________ ha riconosciuto il 6 ottobre
1998 di avere invitato la paziente, con tono deciso, a lasciare lo studio medico,
ammettendo di averla poi raggiunta sulle scale e averle strappato di mano le fotocopie
dopo essersi accorto che, approfittando della confusione, essa si era allontanata
senza pagare. Egli ha negato invece di avere messo le mani addosso alla paziente.
C. Informato
della registrazione avvenuta in incognito, con atto del 14 ottobre 1998 il
dott. ___________ ha querelato ___________ per registrazione clandestina di
conversazioni. Con esposto del 9 marzo 1999 costei ha querelato a sua volta il
medico per diffamazione, calunnia e denuncia mendace. Interrogata il 2 marzo
2000, ___________ ha descritto l'esame endoscopico del 15 aprile 1998 come
l'opera di un medico che agiva in modo “demoniacale e a sfondo sessuale”,
provando piacere (in seguito precisato come piacere sessuale) nel procurarle
dolore. Essa ha soggiunto che più lei soffriva, più lui persisteva, e che
perciò intendeva denunciarlo anche per tale fatto. ___________ ha reagito il 29
maggio 2000, querelando ___________ anche per diffamazione.
D. Con decisioni (separate) del 31 marzo 2000 Il Procuratore generale
ha decretato il non luogo a procedere nelle querele sporte da ___________ il 21
luglio 1998 e il 9 marzo 1999. Adita dalla querelante che intendeva promuovere
l'accusa, con sentenza del 3 luglio 2000 la Camera de ricorsi penali del
Tribunale d'appello ha confermato i decreti del Procuratore generale. Sempre il
31 marzo 2000 il Procuratore generale ha dichiarato il non luogo a procedere
anche nella querela proposta da ___________ il 2 marzo 2000. Con decreto
d'accusa del 3 aprile 2000, invece, il Procuratore generale ha riconosciuto
___________ autrice colpevole di registrazione clandestina di conversazione per
avere inciso su nastro, senza consenso del medico, la nota discussione del 22
aprile 1998 e ha proposto la condanna di lei a una multa di fr. 300.–, oltre
che alla confisca e alla distruzione della cassetta registrata. Al decreto di
accusa, la prevenuta ha introdotto opposizione.
E. Con
successivo decreto di accusa del 25 settembre 2000 il Procuratore generale ha
riconosciuto ___________ anche autrice colpevole di diffamazione per avere,
all'interrogatorio del 2 marzo 2000, descritto il comportamento del dott.
___________ durante l'intervento endoscopico del 15 aprile 1998 come “demoniacale
e a sfondo sessuale” e per avere incolpato il medico di avere provato piacere
nel vederla soffrire, anzi di avere insistito più si accorgeva del dolore da
essa avvertito. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 5
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due
anni. Anche a tale decreto di accusa ___________ ha inoltrato opposizione.
Statuendo sulle due opposizioni, con sentenza del 13 febbraio 2001 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato i capi d'accusa, ma ha
condannato ___________ a 4 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per
due anni) e a una multa di fr. 300.–, disponendo anch'egli la confisca della
cassetta registrata.
F. Contro la sentenza pretorile ___________ ha depositato il 15 gennaio
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 26 marzo successivo, essa chiede
l'annullamento della sentenza impugnata, il rinvio degli atti al Pretore
viciniore, la congiunzione del procedimento a suo carico con quello a carico di
___________ davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano e lo
stralcio dei decreti di accusa. In via subordinata, previa identica
congiunzione dei procedimenti, essa postula l'annullamento della sentenza
impugnata nel merito e la propria assoluzione. Nelle loro osservazioni del 12
aprile e del 17 aprile 2001 Il Procuratore pubblico e il dott. ___________ propongono
di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente chiede che il procedimento a suo carico sia congiunto
con quello a suo tempo pendente davanti alla Corte delle assise correzionali di
Lugano nei confronti di ___________. Oltre che priva di qualsiasi motivazione,
l'istanza è ormai senza oggetto, il processo a carico di ___________ essendosi
celebrato nel frattempo. Ciò premesso, nulla osta al vaglio del ricorso.
- Secondo la ricorrente il procedimento penale a suo carico è inficiato
di gravi vizi formali che ne comportano la nullità. Essa afferma che il
Procuratore generale ha promosso l'accusa e ha esperito l'istruzione formale
per registrazione clandestina di conversazioni senza sentirla, violando gli
art. 178 e 198 CPP. Inoltre, nel decreto d'accusa per diffamazione, il Procuratore
generale ha proposto una pena privativa della libertà, senza preventivamente
informarla del diritto di essere sentita dal magistrato inquirente, come
prescrive l'art. 207 cpv. 4 CPP.
a) Secondo
l'art. 207a CPP, in vigore dal 1° gennaio 1999, il decreto d'accusa può
essere emanato a qualsiasi stadio del procedimento, “in specie dopo le informazioni
preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale
(lett. a), come pure, “prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere
alle formalità degli art. 196 e 197 CPP” (lett. b). Non possono tuttavia essere
pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà o revoche
della sospensione condizionale di una precedente condanna “senza che l'accusato
sia stato informato del diritto di essere interrogato dal Procuratore pubblico”
(art. 207 cpv. 4 CPP).
b) Come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, pag. _), in
ordine al decreto d'accusa per registrazione clandestina di conversazioni il
Ministero pubblico non ha violato alcuna norma di procedura. Chiuso
l'interrogatorio del 2 marzo 2000 davanti al Segretario giudiziario nell'ambito
delle informazioni preliminari aperte, tra l'altro, per registrazione
clandestina di conversazioni (art. 179ter CP), ___________ è stata
informata – alla presenza del suo patrocinatore – del contenuto dell'art. 207a
CP, cioè del fatto che l'autorità inquirente avrebbe potuto emanare un decreto
d'accusa a qualsiasi stadio del procedimento. È vero che essa non è stata
avvertita del diritto di essere interrogata dal Procuratore pubblico.
L'omissione non ha leso però i suoi diritti, dato che il decreto d'accusa emesso
dal Procuratore generale è sfociato per finire in una mera sanzione pecuniaria,
ovvero nella condanna a una multa di fr. 300.–.
c) Più delicata è la situazione quanto al decreto d'accusa per
diffamazione, con cui il Procuratore pubblico ha proposto la condanna
dell'interessata a 5 giorni di detenzione. Dagli atti si evince invero che tale
decreto è stato emesso senza che ___________ sia stata avvertita né dell'avvio
del procedimento penale – non essendole stata notificata nemmeno la querela –
né del diritto di essere interrogata dal Procuratore pubblico, sebbene l'art.
207 cpv. 4 CPP preveda chiaramente che non possono essere pronunciate, “sotto
pena di nullità”, pene privative della libertà senza che l'accusato sia stato informato
del diritto di essere interrogato dal Magistrato inquirente. Certo,
teoricamente il vizio potrebbe essere sanato – come si rileva nella sentenza
impugnata – in sede di opposizione al decreto d'accusa, il Pretore essendo un
giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 116 Ia 95
in fondo, 116 IV 186 in alto con rinvii). Se non che, lo stesso art. 207 cpv. 4
CPP prevede espressamente in simili casi la nullità del decreto d'accusa. Il
testo di legge essendo univoco, non spetta ai tribunali scostarsene.
d) Il
rigore dell'art. 207 cpv. 4 CPP può invero apparire – di primo acchito – in contrasto
con l'art. 207a CPP, che consente l'emanazione di decreti d'accusa
anche senza formalità previe. Rimane tuttavia la constatazione che, nonostante
il varo di quella norma nell'intento di alleviare il Ministero pubblico, il
legislatore ha lasciato intatto l'art. 207 cpv. 4 CPP, annoverato per di più
fra i principi generali (come risulta dal titolo marginale) che disciplinano i
decreti d'accusa. Anzi, lo stesso legislatore ha precisato esplicitamente che
la promulgazione dell'art. 207a CPP doveva lasciare immutati, “quale
garanzia per l'interessato”, sia l'art. 207 cpv. 4 sia l'art. 184 cpv. 3 CPP,
il quale prevede che l'arresto equivale a promozione dell'accusa e che con
l'intimazione dell'ordine di arresto è dato alle parti avviso della promozione
dell'accusa (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, anno parlamentare
1998-1999, vol. 2, pag. 1465 in alto). Ciò posto, in accoglimento del ricorso
su questo punto, il decreto d'accusa per diffamazione va dichiarato nullo per
violazione di una norma essenziale di procedura (l'art. 207 cpv. 4 CPP
appunto). La censura era del resto stata sollevata tempestivamente
dall'interessata, che l'aveva fatta valere davanti al Pretore (in ossequio
all'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). L'annullamento della condanna per diffamazione
rende caduca anche la condanna al risarcimento parziale di fr. 200.–, giusta
l'art. 267 cpv. 2 CPP, a ___________ (sentenza impugnata, consid. 11).
- La ricorrente chiede di essere prosciolta dall'accusa di registrazione
clandestina di conversazioni, valendosi della prescrizione del diritto di
querela, esercitato solo il 14 ottobre 1998 per un fatto risalente al 22 marzo
- Essa ribadisce di avere avvertito il medico dell'avvenuta registrazione
del colloquio già alla fine del diverbio insorto nello studio, la mattina di
quel 22 aprile 1998, pronunciando la frase “I testimoni sono qui” e facendo
chiaro cenno alla borsetta dove si trovava il registratore. Il termine per
sporgere querela sarebbe venuto a scadere, dunque, il 22 luglio 1998.
a) Chiunque,
senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono
una conversazione non pubblica cui partecipa, chiunque conserva, sfrutta o
rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita
in tal modo è punito – a querela di parte – con la detenzione sino a un anno o
con la multa (art. 179ter CP). La querela può essere presentata da
chiunque sia stato leso (art. 28 cpv. 1 CP) entro tre mesi dal giorno in cui
egli ha conosciuto l'autore del reato (art. 29 CP).
c) Secondo il Pretore, ___________ ha appreso della registrazione
incriminata soltanto durante il suo interrogatorio del
18
settembre 1998 conseguente alla querela sporta da ___________ per i fatti del
22 aprile precedente. A suo giudizio, l'espressione usata dalla ricorrente non
poteva minimamente indurre il medico a ritenere che essa stesse registrando il
diverbio, tanto meno ove si pensi che alla discussione avevano preso parte o
avevano assistito anche altri, sicché il richiamo alla presenza di testimoni
andava ragionevolmente riferita a tali persone. Ora, la Corte di cassazione e
di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo
con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 e 295 cpv. 1 CPP).
Quanto in concreto il medico poteva o non poteva presumere nelle specifiche
circostanze del caso è un dato di fatto. Spettava dunque alla ricorrente
spiegare perché il relativo accertamento del Pretore sarebbe arbitrario, ovvero
non solo manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti
(DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166
consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag.
168). Il ricorso non adempie tale requisito. Donde la sua inammissibilità.
- Sempre dal profilo formale la ricorrente rimprovera al Pretore di
non avere riportato nel verbale del dibattimento l'esito del suo
interrogatorio. L'argomento è irricevibile. In virtù dell'art. 288
cpv.
1 lett. b CPP il ricorso per cassazione è proponibile anche per sollevare vizi
di procedura, purché l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”.
L'interessata non pretende di avere invitato il Pretore a riprodurre nel
verbale del dibattimento il contenuto del suo interrogatorio, né l'art. 275
cpv. 2 CPP prevede che simili interrogatori vadano assunti a verbale. La
censura si rivela perciò inconsistente.
-
La ricorrente si duole inoltre del fatto che al dibattimento siano
state sentite le ausiliarie del medico senza preventivo svincolo dal segreto
professionale. Essa trascura però che tali persone sono state ascoltate non su
circostanze coperte dal segreto medico, ma sul modo in cui si sono svolti i
fatti del 22 aprile 1998 all'origine del procedimento penale per registrazione
clandestina di conversazioni (verbale del processo, pag. _). La ricorrente non
pretende che anche simili constatazioni rientrassero nel quadro del segreto
professionale e necessitassero del suo consenso come paziente per essere
riferite. Anche al proposito il ricorso è destinato dunque all'insuccesso.
-
La ricorrente critica altresì la stesura del verbale del
dibattimento (ricorso, pag. _ e _), ravvisando al riguardo numerosi difetti procedurali.
A torto. Quanto prevede l'art. 275 cpv. 2 CPP sul contenuto del protocollo è
stato rispettato e le audizioni dei testimoni risultano avvenute
correttamente. Tanto meno si scorgono vizi che la legge sanziona con la
nullità, né la ricorrente indica quali sarebbero.
-
La ricorrente invoca il principio in dubio pro reo, asserendo
che il primo giudice l'avrebbe condannata pur sussistendo circostanze
essenziali oggettivamente gravate da dubbi che non avrebbe dovuto accantonare.
In taluni punti – essa soggiunge – il Pretore le ha persino imposto l'onere
della prova per quanto attiene alla sua discolpa. Una volta di più il ricorso è
carente di motivazione. L'interessata non spiega in effetti quali sarebbero i
dubbi che avrebbero dovuto indurre il primo giudice a pronunciare un verdetto
di assoluzione, né specifica in quale punto della sentenza il Pretore le
avrebbe imposto di addurre prove a discarico. Ne discende l'inammissibilità del
ricorso.
-
La ricorrente insorge anche contro la confisca della registrazione,
definendo contraria al diritto federale la condanna per la fattispecie
prospettata nel decreto d'accusa (registrazione clandestina di conversazioni).
Essa non si confronta però con le motivazioni che hanno persuaso il Pretore a
ritenere illegale la registrazione per rapporto agli interessi in gioco, al
grado di riservatezza della conversazione, all'importanza dei contenuti
probatori e al grado di pregiudizio per i terzi, come pure ai problemi sorti
dopo la colonscopia del 15 aprile 1998 e nemmeno pretende che la confisca come
tale disattenderebbe l'art. 58 n. 1 CP. Ne discende una volta di più l'inammissibilità
del ricorso.
-
Nel seguito del memoriale – invero disarticolato e confuso – la
ricorrente muove ulteriori obiezioni su argomenti già trattati o su aspetti che
non riguardano la fattispecie odierna, come la fondatezza dei decreti di non
luogo a procedere emessi dal Procuratore generale in esito a sue numerose
querele. Le doglianze sull'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono, in ogni modo, lungi dal motivare una qualsivoglia censura di arbitrio.
Anche al riguardo la sentenza del Pretore resiste quindi alla critica.
-
Se ne conclude che, in ultima analisi, la condanna per registrazione
clandestina di conversazioni e la conseguente confisca sfuggono a censura,
mentre la condanna per diffamazione va annullata siccome lesiva di una norma
essenziale di procedura. Ciò non significa che la ricorrente debba essere
prosciolta da tale accusa. Al riguardo gli atti vanno trasmessi al Ministero pubblico
per l'emanazione, dandosene il caso, di un nuovo decreto d'accusa, previo
corretta applicazione dell'art. 207 cpv. 4 CPP. Per quanto riguarda la pena da
irrogare alla ricorrente per l'altro reato (art. 179ter CP), a torto
contestato nel gravame, essa può contenersi in una multa, come prospettava per
altro il decreto d'accusa del 3 aprile 2000. Tenuto conto che il reato non è
particolarmente grave e che l'interessata non versa in condizioni agiate, una
multa di fr. 200.– risulta adeguata e congrua.
-
Gli oneri del presente giudizio, visto l'esito, vanno posti a carico
della ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili (art. 15 cpv. 1 CPP in relazione con l'art. 9). Quelli relativi al
decreto d'accusa del 3 aprile 2000 (fr. 100.– complessivi) sono a carico
dell'interessata, mentre quelli inerenti al decreto d'accusa del 25 settembre
2000 (fr. 400.– complessivi) rimangono a carico dello Stato. I costi del
giudizio di prima sede (fr. 300.– complessivi) sono addebitati, a loro volta,
per metà a ___________ e per l'altra metà allo Stato. Le ripetibili vanno
compensate, data la reciproca soccombenza tra querelante e querelata (art. 9
cpv. 6 CPP), ciò che fa decadere la condanna alla rifusione di fr. 1'800.– alla
parte civile per spese legali (sentenza, pag. _ consid. 11).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto
e la sentenza impugnata è così cosi riformata.
-
è riconosciuta autrice colpevole di registrazione clandestina di conversazioni.
-
è condannata al pagamento di una multa di fr. 200.–.
-
La
condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno
se l'imputata avrà tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP).
-
È
ordinata la confisca e la distruzione della cassetta sulla quale e stata
registrata la conversazione oggetto del decreto d'accusa n. 764/2000.
-
Il
decreto d'accusa del 25 settembre 2000 (n. 1995/2000) relativo all'imputazione
di diffamazione è dichiarato nullo.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– relative al decreto
d'accusa n. 764/2000 sono poste a carico della ricorrente. La tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 400.– relative al decreto d'accusa n. 1995/2000
sono poste a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 300.– relativa
alla sentenza del Pretore è posta a carico della ricorrente e dello Stato in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico della ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno. Le
ripetibili sono compensate.
III. Intimazione a:
– ___________,
– avv.
__________;
– ___________,
– avv.
__________;
– Ministero
pubblico, 6900 Lugano;
– Pretura
di Lugano, Sezione 4, 6900 Lugano;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Casellario, 6500 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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