AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2001.2
Data decisione, Autorità:
24.04.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00002
Lugano
24 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 gennaio 2001 presentato da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla Corte delle assise
criminali in Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati
gli atti;
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Nel
pomeriggio del 5 dicembre 1999 ___________ si è presentato alla dogana autostradale
di Chiasso Brogeda, proveniente dall'Italia, a bordo di una BMW “325 i” nera
(modello 1991) con targhe __________ intestate alla moglie __________ divorziata
__________. Egli viaggiava da solo. Il funzionario in servizio ha ispezionato
il bagagliaio, trovandovi pochi effetti personali. Constatato che le targhe
erano state rilasciate poche settimane prima, il 12 novembre 1999, egli ha
proceduto a verifiche sulla persona del conducente, accertando che nei
confronti di lui erano pendenti procedimenti penali per furto e incendio. Dato
che ___________ dichiarava di avere trascorso una settimana in Iugoslavia in
visita a parenti, la guardia di confine ha ordinato un controllo approfondito
del veicolo, ciò che ha permesso di scoprire due sporgenze nel paraurti
anteriore che a prima vista potevano sembrare vani per l'alloggiamento di
fendinebbia. A un più attento esame si è rinvenuto però, sul lato inferiore del
paraurti, nastro adesivo da carrozziere, verniciato in nero, e due pacchetti
sospetti. ___________ è stato subito ammanettato e accompagnato in un locale di
sicurezza. Visto che anche il paraurti posteriore presentava le medesime
caratteristiche, i funzionari doganali hanno fatto intervenire la polizia. In
presenza degli agenti si è proceduto dapprima a un esame dei capelli del
fermato, che è risultato positivo all'eroina. Con un apposito ago, gli agenti
hanno poi perforato uno dei pacchetti per una prima analisi; anche tale
controllo ha dato riscontro immediato all'eroina.
L'indomani
gli inquirenti hanno proceduto a ulteriori verifiche, scattando fotografie e
smontando i paraurti della BMW insieme con i noti pacchetti. Si sono trovati
così altri pacchetti analoghi nei longheroni dell'automobile. Sospetto appariva
inoltre lo stacco del paraurti posteriore vicino al passaruota sinistro
(fotografia n. 3 annessa alla documentazione fotografica del SIR). Controlli
più approfonditi con appositi apparecchi hanno consentito di rilevare anche
tracce di cocaina nel baule, nel cruscotto dell'automobile e sulle banconote in
possesso del conducente. Non sono state rinvenute tracce di eroina invece né
sui poggiatesta né sui vestiti di ___________. Una seconda analisi dei di lui
capelli ha dato lo stesso esito della prima. La droga nascosta nella BMW
(eroina con un grado di purezza medio del 40%) pesava per finire quasi 20 kg
(19'884.62 g). Interrogato, __________ ha detto di non sapere che cosa stesse
trasportando, addebitando la responsabilità dell'operazione al meccanico (un
tale __________) di un garage all'entrata di __________ (nel Kosovo), al quale
egli aveva affidato l'auto per una riparazione.
B. Con
sentenza del 30 novembre 2000 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha
riconosciuto ___________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale
sugli stupefacenti per avere, il 5 dicembre 1999, detenuto, trasportato e importato
in Svizzera circa 2 kg di eroina con un grado di purezza medio del 40%. In
applicazione della pena, essa lo ha condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione
(computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione effettiva dalla
Svizzera per 15 anni. Ha ordinato inoltre la confisca della droga e
dell'automobile usata per il trasporto, mentre ha disposto la liberazione del
denaro, di tre collane e di due braccialetti color oro sequestrati al momento
dell'arresto.
C. Contro
la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 1° dicembre 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati l'8 gennaio 2001, egli chiede il suo proscioglimento o
quanto meno, in subordine, l'annullamento della sua espulsione dalla Svizzera,
rispettivamente la sospensione condizionale del provvedimento. Nelle sue
osservazioni del 15 gennaio 2001, intimate il 9 febbraio successivo, il
Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Entro
venti giorni dalla notifica della motivazione del ricorso è facoltà delle altre
parti interessate di presentare per scritto le proprie osservazioni al
presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, che le notifica
agli interessati entro tre giorni (art. 291 cpv. 3 CPP). Nel caso in esame il
ricorso è stato intimato il 10 gennaio 2001 ed è stato notificato al
Procuratore pubblico il giorno dopo. Il termine utile per presentare
osservazioni scadeva pertanto il 31 gennaio 2001. Il Procuratore pubblico
ammette la tardività del suo esposto, spedito solo il 9 febbraio 2001, ma
imputa l'accaduto a una svista. Ciò non toglie che il memoriale sia tardivo e
come tale inammissibile.
-
Il
ricorrente critica anzitutto la conclusione della Corte di assise, secondo cui
egli ha trasportato consapevolmente eroina dal Kosovo alla Svizzera. Egli le
rimprovera – in sintesi – di avere trascurato fatti e circostanze che avrebbero
dovuto indurla a pronunciare un'assoluzione per insufficienza di prove o almeno
in applicazione del principio in dubio pro reo. Ora, quel che l'autore
di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli
consente è una questione di fatto (DTF121 IV 92 consid. 2b con rinvii). La
Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli
accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art.
288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 seconda frase CPP). Arbitrario non significa
tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì chiaramente
insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125
I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio
non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria
versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare
per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano
manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o
contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125
II 10 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre
nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche
nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid.
4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
-
Nel
considerando 10 della sentenza impugnata la Corte di assise ha riassunto gli
indizi – partitamente esaminati in precedenza – che l'hanno spinta a non
credere alla versione dell'accusato e a ritenere che egli fosse consapevole di
trasportare droga. Essa ha ricordato anzitutto le rilevanti tracce di eroina
rinvenute nella capigliatura dell'imputato. Ha quindi considerato insolito che,
nell'imminenza del viaggio nel Kosovo, l'imputato abbia acquistato da un cugino
(___________) la BMW ove si è rinvenuta la droga senza pagare alcunché, senza
alcun contratto scritto e senza rilasciare nemmeno una ricevuta, come pure il
fatto che l'imputato non si sia accorto dello stacco (ben visibile) del
paraurti posteriore dalla carrozzeria vicino al passaruota sinistro.
Altrettanto insolito è apparso alla Corte di merito il fatto che prima di
lasciare la Svizzera l'accusato abbia acquistato una scheda telefonica quando
ne aveva già due, che avesse preso in consegna dal cugino __________ (coinvolto
nell'inchiesta zurighese “Corsair” per traffico di droga) un telefono cellulare
quando ne aveva già uno, la sua asserzione di avere venduto quest'ultimo a un
non meglio identificato albanese per fr. 450.– non trovando alcun riscontro.
Al
giudizio di colpevolezza i primi giudici sono giunti ritenendo pure
inverosimile che, all'insaputa dell'imputato, terzi possano avere nascosto
nell'automobile droga per un valore di circa 1 milione di franchi, dato che la
BMW non doveva essere venduta né depositata, ritirata o consegnata ad altri. A
dire dell'imputato, in effetti, una volta rientrato a casa quello stesso 5
dicembre 1999 egli avrebbe posteggiato semplicemente l'auto e sarebbe andato a
dormire. Motivo di ulteriore perplessità la prima Corte ha scorto nel cambio di
versione per quanto riguarda la natura della riparazione eseguita dal meccanico
di Prishtina (prima un guasto a un semiasse, poi un difetto al giunto
cardanico), come pure nell'inverosimile asserzione di avere lasciato il telefono
cellulare alla madre in Kosovo (utenza che invece risultava avere funzionato a
lungo, chiamata persino dal cugino ___________). La Corte di assise ha considerato
irreale anche il racconto dell'imputato sul guasto che il meccanico di Prishtina
avrebbe riparato. A prescindere dal fatto che l'accusato non ha fornito alcun
riscontro oggettivo che attesti la pretesa riparazione – essa ha spiegato – ricerche
eseguite nel Kosovo non hanno consentito di trovare alcun garage nel luogo
indicato dall'accusato, mentre un'officina meccanica assai moderna, munita di
lift per la riparazione di automobili, è stata localizzata a Greijkovce, paese
dell'accusato. Questi non ha saputo spiegare però perché non ha fatto capo a
quel garage. Per di più, ha soggiunto la Corte di merito, il giunto cardanico
che sarebbe stato riparato dal garagista nel Kosovo era appena stato sostituito
da un garage a Wetzikon il 25 novembre 1999, poco prima della partenza. Inoltre
la Corte di assise ha considerato inattendibile che il ricorrente non avesse pagato
il meccanico __________ alla riconsegna della vettura al suo domicilio di Greijkovce
perché sprovvisto di soldi (quando al momento dell'arresto egli aveva denaro
sufficiente per saldare il debito), concordando con il meccanico di procedere
al pagamento una volta rientrato in Svizzera. Secondo la Corte di assise, egli
non ha fornito alcun riscontro che potesse per lo meno rendere verosimile un
accordo del genere.
Altrettanto
indizianti i primi giudici hanno considerato i numeri telefonici trovati in
possesso dell'imputato, segnatamente quelli facenti capi a coloro che
l'inchiesta di Zurigo ha indicato essere i fornitori dell'eroina, numeri che
l'imputato pretendeva, non senza ardire, di avere ottenuto da sconosciuti su
una nave diretta dall'Italia alla Grecia. Tali utenze telefoniche erano state
usate ripe-tutamente anche da parenti del ricorrente (tra cui ___________,
arrestato il 20 giugno 2000 nell'ambito di un grossa inchiesta a Zurigo che ha
portato al sequestro di 140 kg di sostanza da taglio, oltre che di 71.25 kg di
cocaina), sospettati di essere coinvolti in un importante traffico di stupefacenti
(sentenza, pag. 7) e preoccupati in modo palese della sorte del corriere della
droga atteso in Svizzera; questi, a mente dei primi giudici, poteva essere solo
l'imputato, il quale – stando alle intercettazioni telefoniche delle autorità
zurighesi (act. 129) – avrebbe dovuto mettersi in relazione gli stessi
fornitori (sentenza impugnata, consid. 10.21).
-
Il
ricorrente rimprovera anzitutto alla Corte di assise di non avere considerato,
come elemento a suo scarico, la calma di cui egli ha dato prova durante il
controllo doganale che ha portato al suo arresto. Egli richiama la sentenza
emanata dalla Corte delle assise criminali in Lugano il 28 luglio 1999 in re
B., ove l'atteggiamento tranquillo dell'indiziato davanti ai doganieri che
stavano procedendo – come nella fattispecie – all'ispezione del veicolo era
stata valutata positivamente. In realtà l'argomento non gli giova.
Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, invero, la prima Corte non ha
trascurato che il ricorrente ha mantenuto la calma davanti alle guardie di
confine (sentenza, pag. 51). Essa ha però interpretato tale comportamento come
semplice sangue freddo, alla stregua di quello conservato durante l'intero
dibattimento a fronte delle numerose contestazioni del presidente della Corte,
alla lettura delle deposizioni raccolte e alla visione della cassetta. Perché i
primi giudici sarebbero caduti in arbitrio non è però dimostrato nel ricorso,
ove il prevenuto si dilunga in considerazioni e ragionamenti di chiaro
carattere appellatorio, limitandosi a esporre il proprio punto di vista come si
trovasse di fronte a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche
nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove. Formulato
come atto di appello, su questo punto il ricorso va perciò dichiarato
inammissibile. Al ricorrente va ricordato in ogni modo che una sentenza può essere
annullata soltanto se essa è arbitraria pure nel suo risultato. Egli avrebbe
dovuto dimostrare perciò che il suo comportamento in dogana costituisce una
prova liberatoria tale da prevalere necessariamente sui numerosi altri indizi
di colpevolezza. Invano si cercherebbe nel ricorso un'argomentazione del
genere.
-
Il
ricorrente rammenta che il Procuratore pubblico non gli ha creduto quando egli
ha affermato di avere acquistato la scheda usata per il telefono consegnatogli
dal cugino ___________ soltanto il 28 novembre 1999, gli inquirenti insistendo
che la prima chiamata ricevuta risalirebbe al 19 novembre 1999. Solo grazie
all'intervento del difensore è stato possibile rimediare all'errore, commesso
da un certo ing. __________. Rimane il fatto – egli sottolinea – che in più di
un'occasione la polizia e il Procuratore pubblico hanno ribadito che il
cellulare aveva funzionato prima, mentre la sua puntualizzazione rafforza la
sua credibilità. Non avendo la prima Corte considerato appieno questo
importante riscontro al momento di valutare la credibilità della sua buona fede,
i primi giudici si sarebbero di nuovo sospinti in arbitrio. L'argomento cade nel
vuoto. Che il ricorrente avesse ragione sulla data litigiosa (sentenza, pag.
- – questione per altro di poco peso, poiché il problema non riguarda il
momento in cui il cellulare è stato usato la prima volta, ma il fatto che tale
utenza telefonica sia stata usata più volte nel periodo incriminato (sentenza,
pag. 30) – non significa necessariamente che egli vada ritenuto credibile a
titolo generale anche per quanto riguarda le altre sue dichiarazioni. D'altro
lato il ricorrente dimentica che, per quanto riguarda le intercettazioni
telefoniche e l'uso delle numerose utenze indicate nella sentenza impugnata,
alla Corte è apparso decisivo il fatto che egli disponesse addirittura dei
numeri telefonici dei fornitori della droga da egli trasportata in Svizzera. Numeri
telefonici che sono risultati assai sollecitati proprio per sapere dove fosse
finito il corriere incaricato (sentenza, consid. 10.20 e 10.21). Nel gravame il
ricorrente sorvola al proposito.
-
Il
ricorrente si sofferma sugli accertamenti che nel Kosovo non hanno consentito
di trovare il garage presso il quale egli avrebbe fatto riparare l'automobile.
Trascurando ancora una volta i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio, egli adduce che la mancata opposizione alla prova
dimostra se mai la sua buona fede e ricorda che in sede istruttoria gli
inquirenti lo hanno accusato persino di avere costruito una casa in Kosovo con
il provento del traffico di stupefacenti. Convinta dalle prove fornite, per
finire la pubblica accusa ha tuttavia lasciato cadere l'addebito, mentre la
Corte di assise ha ignorato tale circostanza al momento di vagliare la sua
credibilità. L'argomento è ancora una volta appellatorio. Come si è visto, il
solo fatto che non tutte le iniziali ipotesi accusatorie siano state confermate
dal magistrato inquirente ancora non significa che, sotto pena di arbitrio,
l'imputato vada creduto su tutto per principio. Che su taluni punti egli abbia
convinto la pubblica accusa della fondatezza dei suoi argomenti dimostra soltanto
che l'inchiesta è stata condotta in modo equanime, nel pieno rispetto del
contraddittorio.
-
Afferma
il ricorrente che la sentenza impugnata attribuisce grande importanza ai
riscontri telefonici e alle risultanze dell'inchiesta “__________ ”, svolta a
Zurigo. Ricordando di non essersi opposto all'uso di tali prove per non
compromettere la propria credibilità, egli fa carico tuttavia alla Corte di
assise di non avere considerato i numerosi dubbi che egli ha espresso in aula
sul rilievo di prove siffatte. A suo giudizio i primi giudici dovevano
dimostrarsi più cauti nel valutare le risultanze di un'inchiesta alla quale
egli non ha partecipato e fors'anche ordinare d'ufficio l'audizione delle
persone indagate a Zurigo. La doglianza è inammissibile, giacché l'acquisizione
di tali atti non è stata contestata né in sede istruttoria né al processo,
durante il quale l'imputato ha acconsentito che il presidente della Corte
leggesse svariati atti dell'inchiesta condotta a Zurigo, senza opporsi che
questi fossero usati ai fini del giudizio (verbale, pag. 8). La pretesa
violazione dei diritti delle difesa non può quindi essere sollevata in cassazione,
l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP imponendo di far valere vizi di procedura “non
appena possibile”. Il ricorrente ha optato per un'altra strategia, consentendo
alla Corte di merito di avvalersi delle contestate prove, e non può quindi
dolersene davanti alla Corte di cassazione di revisione penale. Nel merito è
forse vero che le prove in rassegna andavano valutate con maggiore cautela,
data la loro particolare natura. Ma ciò non significa, comunque sia, che i
primi giudici siano trascesi in arbitrio ponendo anche questi riscontri accanto
ai numerosi altri indizi ricordati nella sentenza impugnata. Arbitrario, come
detto, dev'essere il risultato cui la Corte giunge, non la motivazione.
-
Il
ricorrente censura, oltre quanto precede, la sua espulsione dalla Svizzera, che
giudica contraria al diritto federale, data la sua incensuretezza, l'attività
lavorativa prestata in Svizzera e – in particolare – il matrimonio contratto
con una cittadina svizzera nel 1996.
a) L'art. 55 cpv.
1 CP stabilisce che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un
tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione
o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione è pronunciata a vita. L'espulsione
è una pena accessoria, volta a reprimere un'infrazione, ma è anche una misura
destinata a proteggere la sicurezza pubblica (DTF 104 IV 122 consid. 1b). Secondo
la recente giurisprudenza del Tribunale federale, il carattere preponderante
dell'espulsione è quello di una misura di sicurezza (DTF 117 IV 229 consid. 2c;
cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1). Per decidere se l'espulsione va
pronunciata, occorre considerare la sua duplice natura: il giudice deve quindi
tenere conto dei criteri inerenti alla commisurazione della pena (art. 63 CP),
ma anche della necessità di garantire la sicurezza pubblica (DTF 117 IV 112
consid. 3a). In quest'ambito egli gode di ampia latitudine e viola il diritto federale
solo qualora ecceda il suo potere di apprezzamento, ad esempio fondando la sua
decisione su criteri non pertinenti, oppure pronunciando una misura
esageratamente severa o esageratamente mite (DTF 123 IV 107 consid. 1, 104 IV
22 consid. 1bb; CCRP, sentenza del 24 novembre 1998 in re A., consid. 15b).
Egli deve nondimeno mostrarsi cauto ove si tratti di espellere uno straniero
che è da tempo integrato in Svizzera (DTF 123 IV 107 consid. 1, 104 IV 22
consid. 1bb), anche se l'espulsione di una persona al beneficio di un permesso
di dimora (DTF 112 IV 70) o un rifugiato (DTF 119 IV 195 consid. 2) non è di
per sé illecita.
b) Nel pronunciare
l'espulsione del ricorrente per 15 anni la Corte delle assise criminali ha
rilevato in primo luogo che al momento dell'arresto l'imputato era disoccupato
a causa di infortunio e avrebbe cominciato a lavorare – a suo dire – il lunedì
successivo. Ha ricordato poi che egli è sposato da tre anni e mezzo con una
cittadina svizzera di origine italiana, domiciliata a __________, di 17 anni
più vecchia di lui e con un figlio di primo letto quindicenne. Ha pure
ricordato la presenza in Svizzera del fratello __________ e della sorella
__________, come pure il permesso di dimora accordatogli nel dicembre del 1995
(comunque scaduto il 4 luglio 2000) e gli anni in cui egli aveva già risieduto
in Svizzera. Essa ha però pronunciato ugualmente l'espulsione, ritenendo
preminente la tutela della sicurezza e della salute pubblica di fronte al
gravissimo reato commesso. Vagliando i legami dell'imputato con la Svizzera,
per finire essa li ha relativizzati, rilevando che in tutti questi anni il
prevenuto ha mantenuto stretti contatti con connazionali e con il suo paese
d'origine, nel quale era comproprietario della casa paterna, ceduta poi al
fratello per far fronte a problemi finanziari. Ha soggiunto che dal luglio del
1999 il ricorrente è rientrato in patria tre volte, apparentemente per far
visita alla madre e per vendere automobili, ma soprattutto per avviare una
attività di gessatore, perché era sua intenzione tornare nel paese d'origine,
come egli medesimo ha ammesso in aula. Tra l'altro egli aveva confidato tale
progetto al datore di lavoro e alla moglie, che aveva accettato la prospettiva.
Per quanto riguarda la prima famiglia dell'accusato, costituita con il
matrimonio con una connazionale, questa più non esiste e la figlia nata da
quella unione risiede all'estero (sentenza, pag. 55 a 58).
c) Come si è
visto, il giudice di merito deve usare cautela ove si tratti di espellere uno
straniero che risiede da tempo in Svizzera (consid. a). Il primo fattore di integrazione
che la Corte di assise era tenuta a esaminare e, dandosi il caso, a considerare
accanto ad altri (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, art. 55 CP ad 1.3), era in concreto il matrimonio dell'imputato
con una cittadina svizzera (di origine italiana). I primi giudici hanno sì
ricordato tale circostanza, ma non ne hanno soppesato il valore. Hanno
rammentato che l'accusato ha sposato una donna di 17 anni più vecchia di lui,
con un figlio di primo letto già quindicenne, ma non ne hanno dedotto per ciò
solo l'esistenza di un matrimonio di convenienza, destinato solo a facilitare
il soggiorno dell'imputato in Svizzera. D'altro lato il matrimonio dura da anni
ed è stato preceduto da anni di convivenza, sicché una deduzione del genere
avrebbe richiesto una motivazione solida e adeguata. Motivazione che nella
fattispecie appare ancor più necessaria ove si consideri che la Corte ha
inflitto all'imputato l'espusione per una durata di 15 anni, cioè il massimo
previsto dalla legge in caso di soggetti non recidivi.
d) Un altro
elemento che la prima Corte era tenuta a esaminare consiste nei precedenti
dell'imputato in Svizzera. Al riguardo essa si è limitata a ricordare gli anni
da lui trascorsi nel nostro paese e la circostanza che egli ha mantenuto
stretti contatti con connazionali e con il suo paese di orgine, ove era comproprietario
della casa paterna, ceduta poi al fratello per far fronte a problemi
finanziari. Tale motivazione è però inconcludente. Dal considerando 1.2 della
sentenza impugnata risulta che il ricorrente è entrato in Svizzera come turista
per la prima volta nel 1988 e che vi è poi ritornato per lavorare, raggiungendo
__________ (nel Canton Argovia) dove ha esercitato la professione di
elettricista. Rientrato nel Kosovo dopo la chiusura dell'azienda, egli ha di
nuovo fatto ritorno in Svizzera, dove ha trovato impiego quale gessatore presso
una ditta di __________, rimanendovi quattro anni. In seguito si è impiegato
presso un'altra ditta per due anni. Successivamente ha trovato lavoro in
un'impresa vicina al suo domicilio, passando in seguito a una ditta di
__________ (sempre come gessatore), al cui servizio è rimasto 8 mesi. Subìto un
intervento chirugico che lo ha costretto a un'inattività di tre mesi, il
ricorrente ha poi trovato lavoro a __________ con un stipendio indicato di fr.
6'000.–/6'500.– mensili. Al momento dell'arresto egli era a casa da tre mesi
per un infortunio e avrebbe ripreso l'attività il lunedì successivo (sentenza,
pag. 56).
Al momento di
pronunciare l'espulsione la prima Corte non ha ricordato tali trascorsi né si è
domandata se, dopo avere lavorato per anni in Svizzera, il ricorrente non si
sia in qualche modo integrato. Per vero essa non ha accertato neppure se
l'imputato fosse un buon lavoratore. I primi giudici sembrano avere desunto la
scarsa integrazione del soggetto dal fatto che egli ha mantenuto vivi i
contatti con i suoi connazionali. Ciò potrebbe essere di rilievo qualora
risultasse che l'imputato viveva in una cerchia ristretta, chiusa a contatti
con il tessuto sociale. Ma i primi giudici nulla hanno accertato sul modo in
cui l'imputato viveva in Svizzera, né su chi frequentasse oltre ai connazionali.
Trascurando questo aspetto, essi hanno di nuovo impedito alla Corte di
cassazione e di revisione penale di determinarsi con cognizione di causa sul problema
di sapere se il grado d'integrazione del ricorrente sia d'ostacolo
all'espulsione. Certo, la prima Corte ha ricordato che il ricorrente ha avuto
anche precedenti poco lusinghieri, avendo egli ammesso – benché incensurato –
di essere stato arrestato nel 1997 per furti e di essere stato l'autista di
coloro che commettevano tali reati (sentenza, pag. 6). Nulla di preciso si sa
tuttavia al proposito, ciò che rende impossibile valutare la reale gravità
degli illeciti.
e) La prima Corte
ha anche ricordato, invero, che a partire dal 1999 il ricorrente è rientrato in
patria tre volte perché intenzionato ad avviare un'attività di gessatore in
proprio. Ed egli aveva confidato il progetto di ritornare nel Kosovo non solo
al datore di lavoro, ma anche alla moglie, che per finire aveva accettato la
prospettiva di vederlo partire. L'argomento è però di relativo sussidio. Il
desiderio manifestato dal ricorrente di ritornare in patria per lavorare in
proprio non denota necessariamente, infatti, scarsa integrazione in Svizzera,
né può essere interpretato come decisione di rompere definitivamene ogni legame
con il nostro paese. Basti rammentare che l'imputato è sposato con una
cittadina svizzera e che, nonostante il rientro in patria, egli avrebbe potuto
tornare in Svizzera in ogni momento. D'altro canto nemmeno risulta che nel suo
prospettato rientro in patria il ricorrente sarà seguito dalla moglie, ciò che
appare peraltro poco probabile, ove si consideri che questa ha un lavoro fisso
presso un istituto bancario svizzero dove guadagna fr. 5'600.– mensili
(sentenza, pag. 5). L'espulsione per 15 anni risulterebbe in tal caso particolarmente
gravosa, giacché l'unità familiare potrebbe essere salvaguardata solo
all'estero (a meno di accertare, come detto, l'esistenza di un matrimonio
fittizio). Per considerare il progettato rientro nel Kosovo come elemento
rilevante per l'espulsione occorrono dunque riscontri più calzanti.
-
Ciò
posto, gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata non consentono di
stabilire se la Corte di assise abbia ecceduto nel suo potere di apprezzamento
pronunciando l'espulsione del ricorrente per 15 anni. In applicazione dell'art.
296 cpv. 2 CPP gli atti vanno pertanto trasmessi a una Corte delle assise
criminali composta di nuovi giudici e giurati perché accerti compiutamente il
reale grado di integrazione dell'accusato in Svizzera. A tal fine questa dovrà
indagare sulla reale consistenza dell'unione coniugale (tenuto conto anche
della sua condanna a una lunga pena detentiva), sui trascorsi del condannato in
Svizzera, sul suo comportamento in genere (sulla sua qualità di lavoratore,
sulle sue abitutini, sulle sue frequentazioni) e sulla valenza del prospettato
rientro nel Kosovo. Appurato ciò, la Corte di assise stabilirà se e in che
misura si giustifica l'espulsione giusta l'art. 55 cpv. 1 CP alla luce anche di
quanto garantisce l'art. 8 CEDU. Dovesse confermare l'espulsione a tutela della
sicurezza e dell'ordine pubblico, la Corte di assise dovrà giudicare di nuovo
sulla sospensione condizionale (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP), tenendo presente che
il pronostico sulla futura condotta del condannato dovrà essere formulato con
riferimento al momento in cui egli avrà scontato due terzi della pena (DTF 119
IV 195 consid. 3a).
-
Se
ne conclude che, in quanto ammissibile, il ricorso va parzialmente accolto e
gli atti trasmessi a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio
sull'espulsione. Gli oneri processuali sono posti per due terzi a carico del
ricorrente e per il resto a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Soccombente in misura preponderante, il ricorrente non ha diritto a ripetibili,
nemmeno in misura ridotta (art. 9 cpv. 6 CPP). Rimangono per contro invariati
gli oneri relativi al giudizio di prima sede, dato che l'odierna decisione non
influisce apprezzabilmente sugli stessi (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
visto
sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che
il dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono
trasmessi a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio
sull'espulsione nel senso dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'500.–
sono
posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello
Stato.
- Intimazione
a:
– ___________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale
svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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