AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.7
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00007
Lugano
4 luglio 2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 17 gennaio 2000 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 6 dicembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Locarno nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 dicembre 1999 la Corte delle assise criminali in
Locarno ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione aggravata
della legge federale sugli stupefacenti per avere, nel maggio-giugno 1998,
partecipato a un traffico di 800 g di cocaina acquistati in Colombia, importati
e consegnati a terzi in Italia (Napoli) per l'esportazione e la rivendita, come
pure per avere partecipato, nel giugno-luglio successivo, a un analogo traffico
di 800 g di cocaina, lasciandone 70 g in Svizzera e trasportandone e
consegnandone in Italia 730 g per la rivendita. __________ è stato prosciolto
invece dall'accusa di avere venduto 100 g di cocaina a __________. In
applicazione della pena, l'imputato è stato condannato, previo riconoscimento
di una lieve scemata responsabilità, a 3 anni e 9 mesi di reclusione (computato
il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni.
Quest'ultimo provvedimento è stato sospeso condizionalmente con un periodo di
prova di due anni, ma __________ si è visto revocare la sospensione
condizionale di due pene (15 giorni di detenzione) inflittegli il 16 novembre
1995 e il 2 giugno 1996. La prima Corte ha confermato infine il sequestro di
Lit. 2'267'400 a garanzia del pagamento delle spese processuali.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il
10
dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 gennaio 2000, egli chiede che
la pena irrogatagli sia ridotta e che la sentenza impugnata sia riformata di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2000 il Procuratore pubblico
propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole della pena a suo carico, definendola eccessivamente
severa per rapporto al grado di colpa, segnatamente al ruolo realmente svolto,
ai motivi che lo hanno spinto a delinquere, alla vita anteriore e, in
particolare, alla pena inflitta dalla stessa Corte alla correa __________ con
sentenza dell'11 gennaio 1999. Giova subito rilevare però che il problema di
sapere quale ruolo abbia avuto una determinata persona in un traffico di
stupefacenti è una questione di fatto. Ciò significa che il potere cognitivo
della Corte di cassazione e di revisione penale è limitato all'arbitrio (art.
288 lett. c e 295 CPP). Il relativo accertamento può esse censurato, quindi,
solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli
atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2c, 123 I
5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
Il
giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La
gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A
tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: il movente e le
circostanze esterne, l'intensità del proposito (determinazione) o della negligenza,
il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo d'esecuzione
del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o
reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva,
difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore,
in specie, occorre considerare la sia situazione familiare e professionale,
l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, i
possibili precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento
dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la
collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento
(DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289
consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi
hanno invece una portata relativa (loc. ct.; v. anche DTF 124 IV 47 consid.
2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
-
Nella
commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò
quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in
cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur
rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e
controllare l'applicazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matiere de fixation et
de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena
risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione che va
quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale;
nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di
revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice
di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da
cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152
consid. 2a con richiami).
-
La
Corte di assise ha motivato la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione rilevando
anzitutto che la grave colpa dell'imputato è consistita nel partecipare per
lucro a due grossi traffici intercontinentali di cocaina. Essa ha tenuto conto
del fatto che costui non era “il capo” dell'organizzazione, nel senso che non
ha gestito in proprio i due traffici e che nel primo caso egli ha agito anche
su pressioni di terzi, ma ha soggiunto che il ruolo da egli svolto in entrambe
le operazioni era importante: prima egli aveva trovato il fornitore della
cocaina per il tramite dell'amica colombiana, poi aveva gestito il trasporto
dello stupefacente dalla Svizzera all'Italia e infine lo aveva consegnato
all'acquirente. A favore dell'imputato la Corte ha considerato nondimeno la collaborazione
prestata agli inquirenti e la lieve scemata responsabilità per consumo
saltuario di cocaina (art. 11 e 66 CP), ciò che tuttavia era controbilanciato
dai due precedenti penali, seppure di lieve entità. La Corte ha escluso invece
l'applicazione dell'art. 68 n. 2 CO (concorso reale retrospettivo) a una
condanna di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento di una
multa di Lit. 30'000'000 inflitta all'imputato dal Tribunale di __________ con
sentenza del 1° dicembre 1998 per avere consegnato a un terzo 10 ovuli di
cocaina; tale sentenza, essa ha spiegato, a prescindere dal fatto che essa non
è nemmeno stata sufficientemente documentata, non è ancora in ogni modo passata
in giudicato (sentenza, pag. 14).
-
Il
ricorrente invoca la sua vita anteriore, il ruolo di secondo piano svolto nella
fattispecie, le pressioni psicologiche subìte prima di attivarsi nel traffico
di droga, la scemata responsabilità conseguente al saltuario consumo di cocaina
e la collaborazione prestata. Come si è visto, però, la Corte di assise non ha
trascurato tali aspetti. Essa medesima ha escluso che il ricorrente fosse il
capo delle operazioni e ha dato atto che nel primo traffico non sono mancate
pressioni di terzi. Ciò non basta per far dimenticare, in ogni modo, che
l'imputato ha avuto un ruolo importante, che in particolare ha trovato il
fornitore colombiano tramite la sua amica e ha poi gestito l'operazione fino
alla consegna della droga all'acquirente italiano (sentenza, pag. 14). Nelle
circostanze descritte il ricorrente non poteva attendersi significative riduzioni
di pena solo per il ruolo di second'ordine che egli avrebbe tenuto. Si ricordi
che la Corte di merito ha valutato altresì la scemata responsabilità
dell'imputato e, d'altro lato, le due precedenti condanne (sebbene di lieve
entità), senza scordare la collaborazione prestata agli inquirenti. Perché
siffatta ponderazione sarebbe censurabile il ricorrente non spiega.
È vero
tutt'al più che la Corte di assise non si è dimostrata specialmente generosa
quantificando, in termini reali, gli effetti di determinati fattori attenuanti,
in specie la collaborazione con gli inquirenti e in certa misura anche la lieve
scemata responsabilità. Tale relativa severità non basta tuttavia per ravvisare
un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Il ricorrente ha pur sempre
partecipato con un ruolo importante, in effetti, a due notevoli traffici di
cocaina, sicché nel suo complesso la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione non
risulta affatto esorbitante. Certo, il ricorrente cerca di ridimensionare anche
il lucro conseguito, asserendo che in pratica egli ha ricuperato solo le spese
con possibilità di consumare stupefacenti per uso personale dello stupefacente.
Ma dalla sentenza impugnata risulta che egli ha ammesso guadagni di almeno Lit.
4'000'000 per il primo viaggio (sentenza, pag. 10) e Lit. 5'000'000 per il
secondo viaggio (sentenza, pag. 12). Anche al proposito il ricorso risulta
perciò inconsistente.
- A parere del ricorrente la pena irrogata è, in ogni modo, eccessivamente
severa se paragonata a quella inflitta con sentenza dell'11 gennaio 1999 dalla
medesima Corte alla correa __________. Nonostante quest'ultima sia stata
ritenuta colpevole di traffici ben più importanti, di complessivi 2.4 kg di
cocaina – continua il ricorrente – essa è stata condannata alla sua stessa pena
di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Il ricorrente non tiene conto del fatto,
però, che il principio della parità di trattamento nella commisurazione della
pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene, determinate in
modo di per sé conforme all'art. 63 CP, diano luogo a un'obiettiva
disuguaglianza. Il confronto tra imputati (o con processi analoghi) suole
invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue
individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa
disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz,
La motivation de le peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 segg.; cfr. anche DTF 124
IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di
cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale –
quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di
apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998
in re M., consid. 4b in fine).
Estremi
come quelli testé accennati non si riscontrano nella fattispecie. Basti ricordare
che, pur avendo dimostrato prontezza e determinazione nel delinquere,
__________ – incensurata – ha beneficiato di comprensione anche per essere stata
trascinata nell'illecito dal suo uomo (il ricorrente) e dalle difficoltà
finanziarie in cui versavano i suoi familiari in Colombia, che la preoccupavano
(sentenza, pag. 16). Condannando il ricorrente alla medesima pena di quella
inflitta a __________ per un traffico di cocaina quantitativamente più
importante, la Corte delle assise criminali non ha pertanto abusato del suo
potere di apprezzamento, né è caduta in una disparità di trattamento flagrante.
Ne segue che anche su questo punto il ricorso, per lo più appellatorio, va disatteso.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Locarno;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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